Articolo 17 Legge 8 giugno 1990, n.142 |
Ordinamento delle autonomie locali.
Articolo 17 Aree
metropolitane.
1.Sono considerate aree metropolitane le
zone comprendenti i comuni di Torino,Milano,
Venezia,Genova,Bologna,Firenze,Roma,Bari,Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle
attività economiche,ai servizi essenziali alla vita sociale,nonché alle
relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.