Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
Articolo 102.
Attività assistenziale.
Il
personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività
assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura
anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi
dell'art.39, Legge 23 dicembre 1978, n.833, assumono per quanto concerne
l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente
qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le modalità
stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art.39 .Dell'adempimento di tali doveri
detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al
loro stato giuridico.
Al personale di cui al precedente comma è assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie
locali di pari funzione, mansione ed
anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art.31 del D.P.R.20
dicembre 1979, n.761.
Nell'ambito della convenzione di cui all'art.39 della
L.23 dicembre 1978, n.833, verrà anche fissato il limite finanziario entro il
quale comprendere le indennità i cui all'art.31 del D.P.R.20 dicembre 1979,
n.761.
Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli
universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art.31 del D.P.R.20
dicembre 1979, n.761, sono stabilite come segue:
il professore ordinario e
straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;
il
professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione
intermedia;
l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori
sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.
In rapporto
alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione
universitaria previste dalle
convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli
assistenti ed ai ricercatori possono
essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello
immediatamente superiore a quelle
indicate nel precedente comma.
L'attribuzione della qualifica superiore è
deliberata annualmente al rettore, su motivato conforme parere espresso dal
consiglio di facoltà sulla base del curriculum formativo e professionale
egli aspiranti desunto dai titoli
accademici didattici e scientifici -comprendenti anche l'attività assistenziale
e dell'anzianità di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica superiore
venga prestato senza che il personale
medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti
per il corrispondente personale
ospedaliero, il predetto servizio non è valutabile nei concorsi
ospedalieri.
L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve
comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa
universitaria.
Il rapporto i lavoro dei professori universitari che svolgono
attività assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste
dall'art.35 del D.P.R.20 dicembre 1979, n.761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art.11, comma
quarto, lettera a), del presente decreto.
L'opzione è reversibile in
relazione a motivate esigenze didattiche e i ricerca ed ha durata almeno
biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità previste nel precedente
art.10.
I ricercatori universitari
di cui al presente articolo,a seconda che prestino servizio per un numero di ore
globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale
delle unità sanitarie locali a tempo
pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del
trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo
comma.