Articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419

"Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Modifiche al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 "

(..)omissis

Articolo 6
Ridefinizione dei rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale

1.Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)rafforzare i processi di collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale, anche
mediante l’introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l ’istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;
b)assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento
delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
c)assicurare la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l’organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2.Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell’articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.

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