Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente
Articolo 1.
1.I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano
raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della
pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
2.La domanda deve essere
presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo
anno di età.
3.E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno di età, acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n.336, e del
decreto-legge 2 luglio 1982, n.402, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 settembre 1982, n.627.
Articolo 2.
1.La presentazione della domanda di cui
all'articolo 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale.
Articolo 3.
1.Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si
applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.Nel primo anno di applicazione della presente legge la
domanda prevista dall'art.1 può essere presentata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Articolo 4.
1.La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.