Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
Articolo 25.
Servizi e titoli equipollenti
I
servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero e cura, negli organi degli
enti di ricerca di cui all'art.40 della legge 23 dicembre 1978, n.833, negli
ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art.129 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n.130,
nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine Mauriziano di
Torino, negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini
degli esami di idoneità ed ai fini
dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi
e titoli acquisiti presso le unità
sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine
Mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art.129 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.130, e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi
dalla sua entrata in vigore. Gli
ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
determinato o comunque non espressamente
disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a
quelle del personale addetto ai servizi,presidi e uffici delle unità sanitarie
locali.