Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali
(…)
Articolo 9.
Procedura per l’espletamento dei
concorsi.
Per un periodo di tre anni a decorrere dall’entrata
in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo,secondo e
quinto dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, i
concorsi di ammissione all’impiego sono indetti dalle unità sanitarie locali, previa autorizzazione da
parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni
dalla data di notificazione della richiesta.Trascorso tale periodo
l’autorizzazione si intende concessa.Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, come modificato dal
presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il
quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Ai fini della determinazione
del numero dei posti da mettere a
concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni
esaminatrici è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità per i
concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la
rappresentanza della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi e
per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 , e successive modificazioni
ed integrazioni,emanato ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761, con la sostituzione dell’unità sanitaria locale alla regione oltreché le
disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno
avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del
presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle
commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal terzo comma del
presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di
gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato.
Il rappresentante
sindacale,quando non si registra l’accordo tra le organizzazioni, è
sorteggiato, tra i designati dalle
organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di
designazione entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di
gestione, mediante sorteggio tra il
personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo
professionale dei posti messi a
concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali,
quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli
predetti, lo stesso è effettuato fra
coloro che occupano un posto di ruolo,avente profilo professionale
corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni
del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
pianta organica provvisoria della rispettiva unità sanitaria locale o in unità
sanitarie locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche
provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del citato
decreto del Ministro della sanità, è ridotto alla metà.
Il termine di trenta
giorni previsto dal terzo comma dell’articolo 6 dello stesso decreto del
Ministro della sanità è ugualmente
ridotto alla metà.
La commissione di sorteggio è nominata dal comitato di
gestione dell’unità sanitaria locale ed è composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di
segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le
commissioni esaminatrici previsti dal
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, deve essere designato o
sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il
quale il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale provvederà alla
immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento
del medesimo.
I componenti delle
commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge,
chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali senza
giustificati o comprovati motivi, non adempiono all’incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione
alle commissioni di esame.
L ’approvazione della graduatoria finale e la
nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione.
I nomi dei candidati
vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall’unità sanitaria
locale alla regione di appartenenza ai fini dell’inquadramento nei ruoli
nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali,secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove
d’esame alla data di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione
dei titoli per gli adempimenti di cui all’articolo 3 della presente legge è
effettuata dal comitato di
gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione
della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione
da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si
renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle
singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validità, deve essere
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per
la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare,
qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla
disponibilità, mediante trasferimento
interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti
completamente utilizzata ed in attesa dell’espletamento del concorso è
consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata
non superiore a otto mesi per la
temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
L’incarico è conferito a seguito di pubblica selezione per
titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unità sanitaria
locale purché, per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il
concorso per la copertura del posto cui
l’incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto è ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o
trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi
superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del
titolare con le modalità di cui ai commi precedenti.
(…)