Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
Articolo 1.
Piano di interventi contro l'AIDS.
1.Allo
scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività
di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali
patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei
seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto
dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
(..)
c)assunzione
di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle
strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera
b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali,
nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, a graduale
attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di
lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
(..)
Articolo 4.
Norme in materia di
personale.
1.Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e
laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel
triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni,
mediante pubbliche selezioni
regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata
dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo
stesso assessore o da un suo
rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario
titolare di cattedra di malattie
infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici Chirurghi e degli
odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un
funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in
posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un
funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma,
con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione
dei titoli previsti dalle vigenti
disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare
considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attività svolte nel
settore delle infezioni di HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di
cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge 23 ottobre 1985, n 595.
2.Nei limiti delle dotazioni organiche e di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti
disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle
strutture di ricovero per malattie
infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni
per titoli presso ciascuna unità
sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i
corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni
esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del
curriculum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3.Le unità sanitarie
locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d), organizzano annualmente corsi di
formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con
specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi
psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio.Il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e
l'effettuazione dei corsi,nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai
partecipanti.
4.Con le stesse procedure previste dal presente articolo si
provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del personale occorrente per
l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni
di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche
discipline.
5.Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli
interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unità
sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di
infermieri professionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermieri
professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento. Le assunzioni per
chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per
titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento
per chiamata diretta è effettuato sulla base di raduatorie per titoli. Il
rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo
determinato e con la tutela
previdenziale propria di tale tipo di rapporto.
6.L'assunzione ha luogo sulla
base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle
vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed
accademici.
7.Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale
viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario
nazionale.