Assistenza sanitaria ai cittadini del Comune di Campione d'Italia (art.37, primo comma, lettera c), della L.n.833 del 1978)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.37 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente delega al Governo per la disciplina
dell'assistenza sanitaria nel territorio di Campione d'Italia, rinnovata con
l'art.2 della legge 2 febbraio 1980,
n.33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della
commissione parlamentare di cui all'art.79 della citata legge 23 dicembre
1978, n.833;
Sentito, in via preliminare,
il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla
suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1.
Modalità generali
dell'assistenza.
L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia viene erogata con le specifiche modalità di cui al presente
decreto e nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art.3 della legge 23
dicembre 1978, n.833 e degli indirizzi stabiliti nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni,nonché delle
prescrizioni contenute nei
provvedimenti adottati dallo Stato e dalle regioni in attuazione del decreto
stesso.
Articolo 2.
Indirizzi alla regione Lombardia per l'organizzazione
dei servizi sanitari nel territorio del comune di Campione
d'Italia.
In considerazione dell'eccezionale collocazione geografica
del comune di Campione d'Italia, la regione Lombardia, può stabilire che l'ambito territoriale della unità
sanitaria locale coincida con quello del comune stesso. Con legge regionale sono
dettate norme per l'organizzazione e la gestione dell'unità sanitaria
locale.
Qualora la regione stabilisca che il comune predetto rientri
nell'ambito di unità sanitarie locali comprendenti altri comuni, la legge
regionale detta norme per la costituzione in Campione d'Italia di un distretto
sanitario di base, nonché per assicurare la rappresentanza del comune negli
organi della unità sanitaria locale e per garantire l'obbligo e le modalità di
consultazione del comune,da parte del direttore generale della unità sanitaria locale, per le
decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia. Il consiglio
comunale approva ogni anno una relazione
sull'andamento dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio e formula proposte al direttore generale
dell'unità sanitaria locale di appartenenza.
Spetta in ogni caso al sindaco
il potere di stipulare le convenzioni di cui all'art.3.
Articolo 3.
Prestazioni e servizi
sanitari.
L'unità sanitaria locale, costituita ai sensi del
precedente art.2, provvede ad erogare ai cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre
1978, n.833 e al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'assistenza medico-generica ed infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale, è assicurata normalmente dalle strutture sanitarie operanti nel
comune di Campione d'Italia mediante personale dipendente o convenzionato con l'unità sanitaria
locale.
Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprenda
altri comuni, l'unità sanitaria locale deve assicurare al distretto sanitario di base di Campione
d'Italia, anche in deroga a disposizioni generali, i servizi essenziali di
assistenza specialistica.
Per le altre forme di assistenza, che non possono
essere erogate in loco dall'unità sanitaria locale, il sindaco del comune di Campione d'Italia stipula
convenzioni con enti,istituzioni o medici operanti in territorio svizzero. Gli
schemi delle convenzioni sono approvati dal consiglio comunale di Campione e,
qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale di appartenenza
comprenda altro comune, devono essere preventivamente sottoposti al parere del direttore generale dell'unità
sanitaria locale di appartenenza.
Articolo 4.
Aventi diritto all'assistenza.
Le
prestazioni sanitarie previste dal precedente art.3 sono concesse, con le
medesime modalità:
a)ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia
che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come
frontalieri;
b)ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a
Campione d'Italia;
c)ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia
nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione.
Ai cittadini italiani
residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia,
sono assicurate le prestazioni
erogate dai presidi e servizi dell'USL e, sono in casi di eccezionale comprovata
urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti,istituzioni e
medici operanti in territorio
svizzero.
Articolo 5.
Norme transitorie sull'assistenza
sanitaria
Le convenzioni
previste dal precedente art.3, ultimo comma, dovranno essere stipulate entro
120 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
Fino all'entrata in vigore di dette convenzioni ai
cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia si applica il regime assistenziale in atto.
A
partire dalla data di entrata in vigore delle convenzioni di cui al primo comma
cessa l'efficacia di quelle
stipulate, ai fini di assistenza sanitaria, dai datori di lavoro, ai sensi
dell'art.2 della legge 12 dicembre
1969, n.1007.
Articolo 6.
Finanziamento delle spese derivanti dalle
convenzioni.
Le spese derivanti dalle convenzioni sono
finanziate dal bilancio dell'USL di appartenenza con quote del fondo sanitario regionale.
Tali fondi
devono essere attribuiti al comune di Campione d'Italia che li iscrive nel
proprio bilancio in partita di giro.
Articolo 7.
Contributi per l'assistenza.
A
partire dalla data di cessazione delle convenzioni come previsto dall'art.5,
ultimo comma, i datori di lavoro sono
tenuti a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi di
malattia nei modi e nella misura stabiliti dalle leggi vigenti.
I cittadini
del comune di Campione d'Italia, che non erano tenuti all'iscrizione presso un
istituto mutualistico di natura
pubblica, sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 63 della legge 23 dicembre
1978, n.833
Articolo 8.
Soppressione e liquidazione della cassa malattia
comunale.
La cassa malattia comunale istituita dal comune di
Campione d'Italia è soppressa.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, il comune provvede alla liquidazione del patrimonio della cassa stessa, a mezzo di
apposita commissione composta da un rappresentante della regione Lombardia e da
due dipendenti comunali,nominati dalla giunta municipale.
L'eventuale attivo
sarà devoluto alle spese per le convenzioni di cui all'art.3. Gli eventuali
debiti residui nei riguardi degli
assistiti o di terzi saranno posti a carico del bilancio comunale
dell'esercizio in corso alla chiusura
della liquidazione.