Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art.37, primo comma,lettere a) e b), della L.n.833 del 1978).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.37 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente delega al Governo per la disciplina
dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, rinnovata con
l'art.2 della legge 29 febbraio 1980,
n.33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della
commissione parlamentare di cui all'art.79 della citata legge 23 dicembre
1978, n.833;
Visto il parere emesso in
via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1.
Competenza dello
Stato.
L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio
italiano connesso ad una attività lavorativa, compete allo Stato, che vi
provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei livelli
delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art.3 della legge 23
dicembre 1978, n.833.
L'assistenza è assicurata dal Ministero della
sanità.
Restano affidate al Ministero degli affari esteri le attribuzioni di
cui all'art.1 del D.P.R.5 gennaio 1967, n.18.
Articolo 2.
Beneficiari
dell'assistenza.
L'assistenza di cui all'art.1 viene erogata,
fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri
Stati:
A)Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma
dell'art.19 della L.23 dicembre 1978,
n.833, i quali svolgano attività lavorativa all'estero, qualora tali soggetti
non godano, mediante forme di
assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi
locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali
prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art.3 della L.23 dicembre 1978, n.833,
purché appartenenti alle seguenti categorie:
1)cittadini occupati
temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o
di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del
culto cattolico o di altri culti che
svolgano attività connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del
clero che svolgano attività lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari
al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari;
2)lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che
svolgano all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo
limitato;
3)titolari di borse di studio presso Università o fondazioni
estere;
4)lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati,sempre che tale
condizione risulti da attestazione rilasciata dai competenti uffici di
collocamento dello Stato estero;
5)cittadini temporaneamente all'estero
titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali
italiani;
6)familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il
lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.
B)Ai
cittadini italiani,dipendenti pubblici,con attività di servizio all'estero ed in
particolare:
1)ai dipendenti dello Stato,compresi i contrattisti italiani o
stranieri nonché agli impiegati locali di cui al R.D.18 gennaio 1943, n.23, anche se non
pubblici dipendenti e ancorché prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze
diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero
partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del
territorio nazionale anche presso organismi internazionali;
2)al personale
militare italiano,anche di leva,in servizio all'estero ed a quello imbarcato su
navi o aeromobili italiani, che
abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;
3)al personale
docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali,
in servizio presso le istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero;
4)al personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attività anche temporanea di
servizio fuori del territorio della Repubblica;
5)al personale degli enti
pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli
enti stessi all'estero;
6)agli
esperti,ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33
della legge 9 febbraio 1979, n.38, sulla cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, salvo quanto previsto dall'art.20, secondo comma, della legge stessa;
7)alle persone incaricate della
direzione di uffici consolari nonché agli esperti di cui all'art.168
del D.P.R.5 gennaio 1967, n.18;
8)ai
familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei
contrattisti stranieri, che li seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.
Per i
contrattisti italiani e stranieri assunti con contratto regolato dalla legge
locale e per i loro familiari aventi
diritto in base alla legge stessa,nonché per gli impiegati locali di cui al
regio decreto n.23 del 1943,
l'assistenza prevista dal presente decreto è dovuta, qualora i soggetti
interessati non godano
obbligatoriamente di prestazioni garantite da leggi locali ovvero tali
prestazioni risultino palesemente inferiori ai livelli stabiliti ai sensi
dell'art.3 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
L'assistenza in territorio
estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per l'Italia, ovvero
durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in località estere
diverse da quelle di lavoro.
Per i soggetti di cui alla lettera A) le unità
sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della
sanità il trasferimento all'estero.
Per i soggetti di cui alla lettera B) i
Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità l'elenco dei propri
dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro.
Il Ministero della
sanità può per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le
rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la
consistenza del loro nucleo familiare.
Articolo 3.
Forme dell'assistenza.
Alla
erogazione dell'assistenza si provvede:
a)in forma diretta mediante
convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato
estero o con enti, istituti o medici
privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario
nazionale. Per i dipendenti pubblici in attività di servizio o pensionati,
compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti
all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilità di optare,
limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti
in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unità
sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre
prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni
conseguenti alla stipula di
convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma
diretta, fissate con decreto del
Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza
sanitaria;
b)in forma indiretta mediante il rimborso delle spese sostenute
dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile
stipulare le convenzioni previste dalla precedente lettera a), ovvero le stesse
per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal
piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni;
parimenti si provvederà al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o
di necessità l'assistito non abbia
potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati;
c)mediante
il sistema di cui al successivo articolo 4 limitatamente ai soggetti ivi
indicati.
Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui
all'art.2, ettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari
esteri è conservata la attuale destinazione funzionale. A tal fine viene stipulata apposita convenzione tra il
Ministero della sanità e la regione Lazio.
Articolo 4.
Assistenza nel territorio degli Stati membri della
Comunità economica europea e di altri Stati con i quali siano conclusi accordi in materia di
assistenza sanitaria.
Il Ministero della sanità subentra all'INAM ed
alle altre gestioni mutualistiche soppresse in tutti i rapporti con le
istituzioni estere che forniscono prestazioni assistenziali per malattia,
infortuni e cura della maternità ai
soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art.2, in base ai trattati
ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati
bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia.
I soggetti di cui alla
lettera B) del primo comma dell'art.2 che operano nel territorio degli
Stati membri della C.E.E.-ed i loro
familiari aventi diritto -fruiscono del sistema di assistenza vigente
nell'ambito della Comunità europea per i lavoratori dipendenti.
Il Ministero
della sanità agisce di intesa con il Ministero degli affari esteri e, ove
occorra, con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
Il Ministero della sanità provvede all'assistenza
in Italia dei lavoratori stranieri e loro familiari in regime di reciprocità, nonché a rimborsare alle
istituzioni estere le spese sostenute per l'assistenza ai lavoratori italiani che, nel quadro del regime
comunitario e dei regimi convenzionali richiamati al primo comma, non siano a carico delle istituzioni
stesse.
Il Ministero medesimo cura inoltre le procedure dirette ad ottenere
dalle predette istituzioni il rimborso delle spese sostenute dal Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza ai lavoratori italiani o stranieri ed ai
loro familiari il cui onere sia a carico delle istituzioni stesse.
Ai fini
dei rimborsi di cui ai commi precedenti presso il Ministero della sanità è
istituito, d'intesa con il Ministero
del tesoro, un conto di debito e credito per ciascuna delle istituzioni
straniere interessate.
Con decreto del Ministro della sanità,da emanarsi di
concerto con il Ministro del tesoro entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalità per la tenuta dei predetti conti,per il deposito
dei relativi fondi in apposita contabilità speciale presso la tesoreria
provinciale dello Stato in Roma e per i relativi movimenti in entrata ed in
uscita.
Le modalità per l'erogazione dell'assistenza in Italia ai soggetti di
cui all'art.2 ed ai lavoratori stranieri e loro familiari, nel quadro del regime
comunitario e dei regimi convenzionali di cui al primo comma,come pure le modalità per il rimborso delle
relative spese alle unità sanitarie locali, per il tramite delle regioni, sono
disciplinate con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, dal Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Articolo 5.
Assistenza nel territorio di altri
Stati.
Per i soggetti appartenenti alle categorie indicate
all'art.2, ai quali non si applichino il regime comunitario ovvero altri regimi convenzionali i
Ministeri della sanità e degli affari esteri esplicano ogni utile iniziativa al fine di ottenere che gli
interessi vengano assistiti dalle istituzioni straniere per conto e a spese dello Stato italiano sempre che le
prestazioni da erogare rientrino nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale.
L'assistenza,nel territorio degli Stati con i
quali l'Italia non abbia stipulato appositi accordi, è di norma assicurata mediante convenzioni con istituti
o enti pubblici e preferibilmente con quelli che garantiscano con proprie strutture l'assistenza in
tutto il territorio di uno o più Stati.
Qualora non sia possibile la stipula
delle convenzioni di cui al comma precedente, l'assistenza è assicurata mediante convenzioni con istituti
pubblici assistenziali dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati riconosciuti dallo Stato locale e
che siano in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano
sanitario nazionale.
Le convenzioni di cui ai commi precedenti sono stipulate
dal capo della rappresentanza diplomatica accreditato presso lo Stato in cui
l'istituto abbia la sede principale, ovvero, nel caso che l'istituto abbia sede
anche in Italia, dal Ministro della sanità o da un suo delegato, ovvero dai capi
delle rappresentanze consolari
competenti.
La stipulazione è effettuata a trattativa privata e senza obbligo
di sentire il parere del Consiglio di Stato, sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del
Ministro della sanità di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro.
Nello schema sono previsti,tra
l'altro:
1)i criteri per la determinazione della quota capitaria media da
corrispondere all'istituzione contraente, rispettivamente per assistenza medica
generica e specialistica, per giornate di degenza ospedaliera, per cure di
maternità, per trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi anche
specialistici a livello extra ospedaliero, per somministrazione diretta di
farmaci e per prestazioni idrotermali o protesiche;
2)la possibilità di
usufruire,laddove previste dai regimi locali di sicurezza sociale e
allorquando esistano strutture
idonee, di visite biennali consistenti in indagini diagnostiche da indicare
nello schema anche in relazione alle condizioni geosanitarie locali, nonché
tenendo conto delle indicazioni della legge di piano sanitario relative agli interventi di medicina
preventiva;
3)le modalità per tenere costantemente aggiornata l'istituzione
contraente sui livelli di prestazioni, che debbono essere garantiti, ferme
restando, a carico dell'assistito, le spese per prestazioni che superino i livelli stessi;
4)la facoltà
dell'autorità italiana di recedere, in qualsiasi momento e senza indennizzi,
dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle
prestazioni stesse;
5)l'impegno della istituzione contraente di provvedere,
previa autorizzazione ed a spese dell'autorità italiana, al trasporto
dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del
Paese stesso, d'Italia o di un Paese
terzo, quando ricorra la necessità di prestazioni altamente specializzate, che
non sia possibile ottenere sul posto;
6)le modalità per i pagamenti
all'istituzione contraente;
7)la clausola di tacito rinnovo della
convenzione, salvo disdetta di una delle parti contraenti entro tre mesi precedenti la data di scadenza.
Per
l'accertamento di congruità e dell'idoneità dell'istituto o ente prescelto e per
le successive verifiche le autorità
diplomatiche e consolari predette possono richiedere la collaborazione
del Ministero della
sanità.
L'approvazione delle singole convenzioni compete al Ministro della
sanità,di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
Articolo 6.
Trasferimento dell'infermo.
Tanto in regime
convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il
trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una
località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di
attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario
o da esso conseguenti, sono a carico dello
Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato
per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art.2 dall'autorità
consolare competente, sentito il Ministero della sanità, o nei casi di
eccezionale gravità ed urgenza, il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla
lettera B) del primo comma dell'art.2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanità,
ovvero nei casi di eccezionale gravità e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per
questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad
anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio.
Si prescinde dalla
predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilità per
l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi
tempestivamente con la sede consolare.
Articolo 7.
Procedure per l'assistenza
indiretta.
Nei casi di cui all'art.3, lettera b), del presente
decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati in territorio estero per
prestazioni sanitarie sono ad essi rimborsate sempre che non attengano a
prestazioni eccedenti i livelli stabiliti ai sensi dell'art.3 della legge 23
dicembre 1978, n.833, e sempre che
tali spese siano da ritenersi congrue in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari
del luogo, tenuto conto delle
possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali.
Le domande di
rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche e
consolari entro tre mesi
dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al
rimborso, salvi i casi in cui
l'interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine per motivi di
forza maggiore.
I capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari
competenti per territorio, riferiscono telegraficamente in ordine alla domanda
di rimborso al Ministero della sanità e per i soggetti di cui all'art.2,
lettera B), anche al Ministero degli affari
esteri e su autorizzazione di massima del Ministero della sanità dispongono per il pagamento in loco nella
misura pari alla metà dell'importo complessivo. La domanda con la relativa documentazione e con il
proprio motivato parere circa la ricorrenza dei requisiti di cui al primo comma
è trasmessa nel contempo al Ministero della sanità.
In caso di domanda
tardiva o di mancata autorizzazione di massima,l'autorità consolare trasmette la
domanda al Ministero della sanità, con il motivato parere, oltre che a termini
del precedente comma, anche in ordine all'ammissibilità della domanda.
Il
Ministero della sanità dispone,con provvedimento motivato, il saldo nella misura
richiesta o in misura più ridotta,
l'eventuale recupero totale o parziale dell'acconto, ovvero la reiezione della
domanda per tardività o per altro motivo.
Nel caso di lavoratori, occupati
all'estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, i quali
fruiscano delle prestazioni sanitarie in forma indiretta, le spese per l'interessato e per i familiari aventi
diritto sono anticipate dall'impresa e successivamente rimborsate alla stessa dallo Stato nei limiti e
con le modalità previsti dal presente decreto.
Articolo 8.
Procedure per i pagamenti da effettuarsi
all'estero.
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 3,
lettera a) 4 e 5, nonché ai rimborsi parziali di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente
accreditati dal Ministero della Sanità, al quale sono trasmessi i relativi rendiconti.Si applicano le
norme di cui agli articoli 75, 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18.
Il Ministero della sanità provvede al pagamento del saldo dei rimborsi
di cui all'art.7 o di quelli previsti dall'art.9, con mandati diretti a favore
degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro
domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.
Articolo 9.
Norme particolari per i lavoratori
frontalieri.
L'assistenza ai lavoratori frontalieri ed ai loro
familiari aventi diritto, durante la permanenza in territorio estero
strettamente connessa al tipo di attività lavorativa da essi svolta, è limitata
ai soli casi di urgenza, sempre che
anche in tali casi essa non sia già assicurata dai trattati e dai regolamenti
comunitari e, per gli altri Stati confinanti non membri della Comunità europea,
nonché per il Principato di Monaco,
dagli accordi stipulati da parte italiana con i Governi o direttamente con
istituzioni assistenziali estere e
sempre che non sia garantita dai sistemi di sicurezza sociale dei Paesi o dai
datori di lavoro.
Il Ministero della sanità subentra all'INAM ed altre
gestioni mutualistiche soppresse nei rapporti con le istituzioni estere in regime convenzionale
su base di reciprocità e si assume l'onere del rimborso delle prestazioni di
urgenza che non sia a carico delle istituzioni stesse.
Nei casi in cui la
materia dell'assistenza di urgenza ai lavoratori frontalieri non risulti
disciplinata dai regimi convenzionali
di cui ai commi precedenti, né specificamente garantita dalle leggi locali,
i Ministeri della sanità e degli
affari esteri esplicano ogni utile iniziativa per ottenere che
l'assistenza stessa sia prestata
dall'istituzione assistenziale estera per conto ed a spese dello Stato
italiano.
In assenza di tale possibilità, all'interessato è dato avvalersi
dell'assistenza in forma indiretta di cui agli articoli 3 e 7 del presente decreto.
Articolo 10.
Libretto sanitario per i lavoratori
all'estero.
Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata,
dall'unità sanitaria locale di provenienza o dal consolato competente,
unitamente al libretto sanitario, una speciale appendice al libretto stesso,
redatta, nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana, anche in
altre lingue, che attesta tale diritto.
Il modello dell'appendice al libretto sanitario, da
approvarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, previe intese con i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della
previdenza sociale e sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì
contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la
trascrizione nelle altre lingue dei
dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri,che
abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attività.
Il Ministero
della sanità pone in essere ogni utile iniziativa per ottenere che alla
traduzione delle indicazioni di base
e dei successivi dati nella lingua del luogo di lavoro provveda la istituzione
estera nel quadro del regime
comunitario e dei regimi convenzionali.
L'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato stabilisce le forme e le modalità di attestazione del diritto
all'assistenza per il personale viaggiante che presta servizio sui treni che
oltrepassano la frontiera.
Articolo 11.
Contributi per l'assistenza.
Con
decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e della sanità, sono
previste le specifiche modalità per il versamento dei contributi da parte dei
soggetti di cui all'art.2, lettera A), per i quali non sia già prevista dalle leggi vigenti
l'iscrizione obbligatoria ad un istituto mutualistico pubblico e non
sia applicabile il sistema previsto dal
quinto comma dell'art.63 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
Per far fronte
ai maggiori oneri che lo Stato sostiene per l'assistenza all'estero dei
dipendenti di imprese italiane o
straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia, le imprese stesse sono
tenute al versamento di contributi aggiuntivi, determinati annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e del
tesoro.
Con la stessa procedura possono essere previste forme di
compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse
dovuti.
Restano salve,per i familiari in Italia dei lavoratori italiani in
Svizzera e per i lavoratori frontalieri ivi occupati ed i loro familiari, le norme previste dalla legge 2 maggio
1969, n.302, con gli adattamenti derivanti dalla soppressione delle gestioni assistenziali dell'INAM e
delle casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano.
A tali adattamenti si provvede con decreto del
Ministro della sanità,da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
Articolo 12.
Funzioni attribuite ai
comuni.
Salvo quanto previsto dal presente decreto le funzioni
in atto esercitate, ai fini dell'assistenza sanitaria ai lavoratori all'estero, dalle sedi periferiche dell'INAM e
dalle altre gestioni mutualistiche soppresse sono delegate ai comuni,che le esercitano attraverso le unità
sanitarie locali in base a direttive
emanate dal Ministero della sanità, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri
e del lavoro e della previdenza
sociale.
Alle unità sanitarie locali spetta il compito di assicurare ai
soggetti di cui all'art.2, che rientrano definitivamente o temporaneamente dall'estero, l'immediata erogazione
dell'assistenza sanitaria nel territorio nazionale, nonché agli stranieri l'assistenza sanitaria nei
limiti previsti dalle convenzioni e dalle direttive di cui al primo comma.
Articolo 13.
Riconoscimento dell'attività medica a favore dei
lavoratori italiani all'estero.
Ai medici italiani che
verranno assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza
legale in Italia per prestare assistenza sanitaria generica o specialistica a
lavoratori italiani all'estero è riconosciuto il servizio prestato ai fini
dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza
sanitaria generica,specialistica e pediatrica, a parità di servizi analoghi
svolti in Italia, secondo criteri e
modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro della
sanità.
Articolo 14.
Norme di programmazione.
Il piano
sanitario nazionale determina gli obiettivi e le forme idonee ad assicurare a
favore dei soggetti di cui
all'art.2,la estensione graduale di una assistenza pari a quella erogata in
Italia.
In tale contesto, priorità nell'erogazione dei mezzi e dei fondi
disponibili verrà prevista per i lavoratori italiani residenti nei Paesi in via
di sviluppo o comunque ove più acuta si manifesti la esigenza di tutela sanitaria.
Per consentire il
necessario potenziamento delle dotazioni di personale delle
rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari in relazione ai nuovi compiti derivanti dal presente decreto,
il contingente degli impiegati di cui all'art.152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni,può essere aumentato fino a trecento
unità entro il 1 gennaio 1983.
Alla spesa derivante dall'attuazione del
precedente comma si provvede con lo stanziamento del cap.1501 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
I soggetti di cui all'art.2 sono tenuti ad informarsi
preventivamente presso le autorità consolari competenti delle forme assistenziali che lo Stato italiano assicura nei
singoli territori esteri a termini del presente decreto.
Il Ministero della sanità fornisce
periodicamente dati, il più possibile aggiornati, in ordine alle forme assistenziali di cui al comma precedente,
agli uffici provinciali del lavoro, per indicazioni orientative ai lavoratori in
partenza per l'estero.
Articolo 15.
Norme transitorie per la prima applicazione del
decreto.
Nella prima applicazione del presente decreto e fino
a quando non sarà fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all'art.10, l'assistenza è erogata sulla base
di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unità
sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza
dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza è
assicurata,in forma indiretta,secondo le procedure previste dall'art.7. Per gli incaricati locali di cui al
n.3) del punto B) dell'art.2, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Fino a quando non sarà emanato
il decreto di cui all'art.11, il contributo per l'assistenza di malattia dovuto
dai soggetti ivi indicati sarà trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e
versato, a cura dell'amministrazione
o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma
dell'art. 63 della legge 23 dicembre
1978, n.833.
Articolo 16
Norma transitoria sull'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero.
L'assistenza sanitaria
all'estero ai soggetti di cui all'art.2 che non vi hanno diritto in base
alle vigenti disposizioni è erogata a
partire dal 1 gennaio 1981.
Dalla stessa data il Ministero della sanità subentra nelle funzioni
esercitate in materia di assistenza sanitaria all'estero dalle regioni,
dall'INAM e dalle altre gestioni mutualistiche soppresse.
Articolo 17.
Alla spesa derivante dall'applicazione del
presente decreto, salvo quella prevista dal precedente art.14, si provvede con lo stanziamento del
cap.1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.