Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art.37, ultimo comma, della L.n.833 del 1978)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art.37, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza
sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, rinnovata con l'art.2 della legge 29
febbraio 1980, n.33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere
della commissione parlamentare di cui all'art.79 della citata legge 23
dicembre 1978, n.833;
Sentito in
via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con
i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dei trasporti e della marina
mercantile;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1.
Principi.
L'assistenza sanitaria
al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle
forme indicate nel presente decreto, secondo
i principi della legge 23 dicembre 1978, n.833, e tenendo conto, con riguardo ai
livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale,
delle peculiari esigenze
assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte nel rispetto
delle convenzioni internazionali,
della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti
norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.
Articolo 2.
Beneficiari
dell'assistenza.
L'assistenza di cui all'art.1 è
erogata:
a)ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono
l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e
di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;
b)ai
marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in
territorio italiano per uno degli
impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a
disposizione dell'armatore;
c)ai lavoratori italiani imbarcati,i n base a
contratto su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di
assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di
tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate
con il presente decreto;
d)ai lavoratori della pesca marittima,autonomi
ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio
italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art.9 della
legge 14 luglio 1965, n.963, che
esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art.9 del
decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, su navi munite del permesso di pesca
costiera, locale e ravvicinata di cui all'art.12 della legge 14 luglio 1965,
n.963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art.1 della
legge 20 marzo 1968, n.433;
e)al personale di volo di cui all'art.732 del
codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti
collettivi.
Articolo 3.
Competenze.
L'assistenza sanitaria
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari
aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui
territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea
dimora.
L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello
imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa
d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti
in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal
Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle
predette situazioni.
Le funzioni medico-legali nei confronti del personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.
Articolo 4.
Iscrizione degli interessati presso gli
uffici.
I soggetti di cui all'art.2, che alla data del 1
gennaio 1981 risultino assistiti a cura delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse
marittime, sono iscritti presso l'ufficio di porto o aeroporto nella cui circoscrizione è ubicata la sede
periferica della cassa presso la quale essi erano abitualmente
assistiti.
Effettuata l'iscrizione,l'ufficio trasmette agli interessati la
relativa attestazione direttamente o tramite l'impresa da cui dipendono ovvero
tramite il sindaco del comune di residenza anagrafica.
I soggetti che non
abbiano mai usufruito delle prestazioni delle casse marittime devono
inoltrare domanda di iscrizione
all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio dell'attività ovvero
all'ufficio principale della regione di residenza del richiedente.
Per
ottenere l'iscrizione ed il rilascio della relativa attestazione gli interessati
devono produrre il libretto di
navigazione o altro documento idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti
soggettivi di cui all'art.2. Il
cambiamento del luogo di residenza o di attività successivo all'iscrizione non
comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa.
Le iscrizioni sono soggette
a revisione biennale da parte di ciascun ufficio che, in caso di cessazione del
diritto provvede alla cancellazione e all'annullamento della speciale appendice
al libretto di cui all'art.5.
Il
possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di
avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per
ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto.
Con decreto del
Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, saranno emanate norme per la formazione, tenuta ed
aggiornamento a livello centrale dell'elenco generale degli iscritti e per la
rilevazione meccanografica a livello centrale e periferico dei dati concernenti le iscrizioni, le relative
cancellazioni e le prestazioni effettuate, nonché le modalità di acquisizione
dei dati esistenti presso gli archivi delle sedi centrali delle casse
marittime.
Articolo 5.
Libretto sanitario per il personale
navigante.
Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata una
speciale appendice al libretto sanitario, redatta nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua
italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanità
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con il Ministero degli
affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì contenere un congruo numero di pagine con
sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici
annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua
attività.
All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di
base e dei successivi dati è a carico del datore di lavoro o dell'interessato,se trattasi di lavoratore
autonomo.
In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici
annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma
precedente.
Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata
l'assistenza radio-medica, sarà cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati
essenziali con l'annotazione "assistenza radio-medica" e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa.
Articolo 6.
Assistenza nel territorio
italiano.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al
personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.3, ed ai loro familiari
aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art.3
della legge 23 dicembre 1978, n.833.
Il personale ha diritto di accedere ai
presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui
territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanità marittima ed
aerea del Ministero della sanità provvedono:
a)alle visite di prima
iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi
dell'Istituto di medicina legale
dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli
aeronaviganti;
b)alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche
di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle
eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli
aeronaviganti;
c)alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a
contratto di cui all'art.9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di
direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.11, anche dei presidi e dei servizi delle
unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per
territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture
pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli
uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria
competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione
delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e
degli aeromobili italiani e,compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle
imprese straniere che impiegano personale italiano.
Il Ministro della sanità
con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina
mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina
i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della
sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra,con i
ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della
difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art.53 della legge
23 dicembre 1978, n.833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza
degli assistiti previsto dal successivo art.11, verifica la situazione dell'assistenza al
personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale,
opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle
circoscrizioni ed alla dotazione di
mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art.5 della legge 23
dicembre 1978, n.833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari
di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di
erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e
tempestiva.
Articolo 7.
Assistenza al personale in
navigazione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla
pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente
dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo
modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello
della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le
indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità.
Salvo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro della marina
mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono
essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di
idonee apparecchiature a livello di
medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.
Entro la data di cui
al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dei trasporti, saranno
determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e
di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i
casi in cui deve essere assicurata
sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio
che abbia superato detti corsi.
I
servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di
cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la
partenza del natante o dell'aeromobile.
Presso tutti gli uffici sanitari di
porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e
aeroportuali e con i locali organi delle
Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private
di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi
mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella
circoscrizione dell'ufficio stesso.
Articolo 8.
Assistenza in territorio
estero.
Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la
navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i
periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza
possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per
l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime
modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del
Ministero della sanità dal 1 gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza
sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio
straniero.
L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui
l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa
far ricorso alle strutture ed ai
sanitari convenzionati.
Le spese per l'assistenza all'estero in forma
indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di
strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal
Ministero della sanità.
Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo
della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate
dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità
consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con
obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di
bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.
Si applicano le
norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967,
n.18.
Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti
pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e,
ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.
Il
trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità
consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione
nei casi di eccezionale gravità e urgenza.
Al rimborso delle spese anticipate
dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.
Le
domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre
mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al
rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver
potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.
Il Ministero della
sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di
congruità espresso dallo stesso
Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana e, in
mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza,
il rimborso nella misura richiesta o
in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per
altro motivo.
Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo
comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità
europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti
comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione
assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle
casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.
Vanno fatte, altresì,
salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati
su base di reciprocità fra lo Stato
italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la
materia del presente articolo,fermo
restando quanto disposto al precedente terzo comma.
I casi di assistenza
all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al
Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura
della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o,in caso di
lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.
Articolo 9.
Assistenza ai familiari a seguito dei
naviganti.
Ai familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e
c) dell'art.2, che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco, nonché ai familiari dei
soggetti di cui alla lettera e) dell'art.2 che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del
territorio nazionale, compete esclusivamente l'assistenza di cui agli articoli 7 e 8. Limitatamente a tale effetto,
ad essi si applicano le norme sull'iscrizione e sul rilascio dell'appendice al
libretto sanitario, di cui al precedente art.5.
Articolo 10.
Contributo per l'assistenza.
I
contributi assicurativi da porre a carico delle imprese di navigazione aerea e
marittima nonché di pesca, anche
straniere, sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro di
concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentito il comitato di cui
all'art.11 del presente decreto, sulla base dei criteri fissati nel piano sanitario nazionale e tenendo
presente la particolare onerosità del
servizio.
Con la stessa procedura possono essere previste forme di
compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse
dovuti.
L'accertamento,la riscossione e il recupero dei contributi
assicurativi a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima, nonché di pesca, anche straniere, sono
disciplinati dall'art.76 della legge
23 dicembre 1978, n.833.
Articolo 11.
Comitato di rappresentanza degli
assistiti.
Presso il Ministero della sanità è costituito il
comitato di rappresentenza degli assistiti, che dura in carica quattro anni,composto da un
rappresentante del Ministero della sanità,che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante
marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile,
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
Il comitato elegge tra i suoi componenti due
vicepresidenti.
Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui
decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della
prevenzione e dell'assistenza stessa.
Il comitato si riunisce almeno ogni
semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno.
Articolo 12.
Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime.
I beni
mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni
sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art.6, sono
trasferiti dal 1 gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di
destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso
decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle
soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero
della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo
e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del
Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.
Ai fini
dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si
applicano le norme dell'art.24 del
decreto-legge 30 dicembre 1969, n.663, convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n.33.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra
le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e
specialisti nonché con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o
alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle
rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente
decreto.
Articolo 13.
Regime transitorio
dell'assistenza.
Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza è
assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime anche per quanto attiene all'assistenza
in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti regolamenti delle
casse stesse.
Articolo 14.
La spesa derivante dall'applicazione del presente
decreto fa carico allo stanziamento iscritto al cap.1536 dello stato di previsione del Ministero
della sanità per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.