Art.117 -Costituzione |
117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali [Cost.133 ]; polizia locale
urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria
ed ospedaliera; istituzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica;musei e biblioteche di enti
locali; urbanistica; turismo ed
industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale; viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali; cave e
torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi
della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per
la loro
attuazione.