Articolo 28, comma 10 Legge 23 dicembre 1998, n .448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

CAPO II -FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Articolo 28.
Patto di stabilità interno.

(..)
10.Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma,
valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità,di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari.Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

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