Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
CAPO II -FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Articolo 28.
Patto di stabilità
interno.
(..)
10.Al fine di verificare i livelli di
assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e
individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle
responsabilità regionali, il Ministro della
sanità,di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari
regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,nonché delle
norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati
livelli di utilizzazione dei servizi sanitari.Con la stessa procedura sono
determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni
aggiuntive rispetto ai flussi
previsti dal vigente ordinamento.