Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Articolo 20
Verifica dei risultati.
1.I dirigenti
generali ed dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli
uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti
presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente.
2.Nelle
amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di
controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o
nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di
vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3.Gli uffici
di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente
agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle
dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere
utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le
amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni,
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4.I nuclei di valutazione, ove istituiti,sono composti da dirigenti generali e
da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente
per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5.I servizi e nuclei hanno accesso
ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto,
informazioni agli uffici pubblici.Riferiscono trimestralmente sui risultati
della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai
comitati di cui al comma 6.
6.I comitati provinciali delle
pubbliche amministrazioni e comitati metropolitani di cui all'art.18 del D.L.24
novembre 1990, n.344, convertito,con modificazioni, dalla L.23 gennaio 1991,
n.21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si
avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche.
7.All'istituzione degli uffici di cui al comma 2
si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1
febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di
uffici già istituiti in altre amministrazioni.
8.Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da
adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art.17, L.23 agosto 1988,
n.400.
Commi 9,10,11
abrogati