"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali."
Pubblicato nella Gazz.Uff.29 agosto 1994, n.201 e convertito in legge con l'art.1, comma 1, L.17 ottobre 1994, n.590
Articolo 1.
1.Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La
domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. Chiunque nella
dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di
laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di
direzione tecnica o amministrativa inerenti o strutture pubbliche o private, con
esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei
direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono
effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non
provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei
direttori generali è effettuata,previa diffida, con le medesime modalità dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del
comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni.
2.Le nomine effettuate in difformità
rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,sono nulle.Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non
appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati
commi 9 e 11.
3.Le procedure concernenti le nomine dei
direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riattivate con
nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.
4.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul
funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi
degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli
amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito
agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi
dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la
provincia autonoma non adempia nei termini alla disposizione di cui al presente
comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei Ministri,su proposta del
Ministro della sanità.
5.Restano valide ed efficaci le nomine
dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino
al 24 giugno 1994.
6.Trascorso un anno dalla nomina di ciascun
direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti
secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con
provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo
contratto.