Articolo 15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327 |
Norme in materia di misure di prevenzione personali.
Articolo 15.
1.Dopo tre anni dalla cessazione della misura di
prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è
concessa,se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta,
dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che
dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di
prevenzione.
2.La riabilitazione comporta la cessazione di
tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a
misure di prevenzione.
3.Si osservano, in quanto compatibili,
le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la
riabilitazione.