Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
CAPO II
AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N.575, E 13 SETTEMBRE 1982, N.646.
EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI
APPALTI
Articolo 14.
1.Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n.575, concernenti le indagini e
l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché
quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si
applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni
indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo
75, L.22 dicembre 1975, n.685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1)e 2) del
primo comma dell'articolo 1 della L.27 dicembre 1956, n.1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629,630,644,648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di
contrabbando.
2.Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,la
riabilitazione prevista dall'art.15, L.3 agosto 1988, n.327, può essere
richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3.La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575.