Articolo 14 della L.19 marzo 1990, n. 55

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N.575, E 13 SETTEMBRE 1982, N.646. EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI

Articolo 14.
  1.Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n.575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L.22 dicembre 1975, n.685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1)e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L.27 dicembre 1956, n.1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629,630,644,648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.
   2.Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1,la riabilitazione prevista dall'art.15, L.3 agosto 1988, n.327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
   3.La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

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