CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
2222.(Contratti
d'opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di
questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro
IV
2223.(Prestazione della materia).
Le
disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal
prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in
considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla
vendita.
2224.(Esecuzione
dell'opera).
Se il prestatore d'opera non procede
all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a
regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il
prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il
termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al
risarcimento dei danni.
2225.(Corrispettivo).
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non e
non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo.
2226.(Difformità e vizi
dell'opera).
L'accettazione espressa o tacita dell'opera
libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi
della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o
facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e
i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione
si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di
difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
2227.(Recesso
unilaterale del contratto).
Il committente può recedere dal
contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il
prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato
guadagno.
2228.(Impossibilità
sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).
Se l'esecuzione
dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti,
il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in
relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.