Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art.3, comma 6,del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che demanda ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi
compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'unità
sanitaria locale;
Visto l'art.4, comma 1, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano
gli stessi organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse
attribuzioni;
Visto l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per
quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine
dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi
dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art.3, comma
7,del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502,e successive
modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari
"cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore
generale";
Sulla proposta dei Ministri della sanità,del tesoro,del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali; Adotta il seguente
regolamento:
Articolo 1
Contratto del direttore generale
1.La regione ed
il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
nominato ai sensi del 'art.3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina
sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai
contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo
comma 5.
2.Il rapporto di lavoro del direttore generale è
costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
3.Il
direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,nonché ogni
altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge
e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
4.Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna
a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
dell'ente cui è stato preposto.
5.Al direttore generale è
attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in
relazione ai seguenti parametri:
a)volume delle entrate di parte corrente
della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b)numero di
assistiti e di posti letto;
c)numero di dipendenti.
Il trattamento
economico annuo,determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può
risultare superiore a lire duecentomilioni e può essere integrato di una
ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente
dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è
comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al
luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale,per lo svolgimento
delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e
secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
6.Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al
direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art.3, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
7.Per quanto non previsto dall'art.3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si
applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Articolo 2
Contratto dei direttori amministrativo e sanitario
1.Il direttore generale, ai sensi dell'art.3, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale
o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo
approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e
con le integrazioni di cui al successivo comma 5.
2.Il rapporto
di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a
termine della durata massima di cinque anni,rinnovabile,a decorrere dalla data
di sottoscrizione dello stesso.
3.I direttori amministrativo e
sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;nonché dalle
leggi e dagli atti di programmazione regionale.
4.Con la
sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si
impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno
esclusivo a favore dell'ente.
5.Ai direttori amministrativo e
sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato
dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al
direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore
quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione
ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore
generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico,
complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale
lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e
dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario
nazionale. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli
spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni.
Ai direttori amministrativo e sanitario,per lo svolgimento delle attività
inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio,vitto ed
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le
modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.
6.Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai
direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico
conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano
dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art.3, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
7.I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del
risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del
personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
8.Per quanto non previsto dall'art.3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si
applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Articolo 3
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
1.Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.