Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l 'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l 'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
Articolo 7
Corsi
di formazione manageriale
1.L'attestato di formazione
manageriale si consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi
disciplinati dal presente regolamento. L'attestato ha una validità di sette anni
dalla data di rilascio.
2.I corsi sono riservati al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,degli
istituti ed enti di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e degli istituti
zooprofilattici sperimentali; il personale deve possedere una anzianità di
servizio, alla data del bando, di almeno cinque anni.
3.I corsi
sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa
e di direzione, del personale della dirigenza del ruolo sanitario e sono
articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione
attiva a seminari.
4.I contenuti, con particolare riferimento
all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento
ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del
lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni,la
metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni
corso nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati
con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di
ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun corso è dedicato alla
sanità pubblica; la relativa attività didattica è svolta a cura dell'Istituto
superiore di sanità.
5.I corsi sono indetti con periodicità
almeno biennale, dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale
sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
6.Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano e attivano i corsi.
Con lo stesso accordo l 'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i
corsi dell'area di sanità pubblica.
7.I corsi sono attivati a
livello nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi, a
seconda del numero dei candidati al corso e delle capacità ricettive delle
strutture sanitarie ove si svolge l'attività didattica.
8.Il
bando indica l 'articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia
delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e
assegnazione, il periodo di svolgimento, i posti e le sedi del corso. Nelle
domande i candidati devono specificare, a pena di decadenza, la sessione e la
sede preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande
superiori alla capacità delle strutture didattiche il candidato può essere
assegnato ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione
successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in
relazione all'età.
9.In ogni sessione di corsi si può
presentare domanda di ammissione per un solo corso.
10.La
mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche,
pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle
globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al
corso. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare,
gravidanza e puerperio e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non
può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato
nell'ambito di altro corso anche di altra sessione.
11.Al
termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un
colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti del corso. Ai
candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un
unico esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni
dello stesso corso, l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i
candidati al termine dell'ultima sessione.
12.Per la
realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l'Istituto
superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, degli istituti
zooprofilattici sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati
accreditati e di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della
formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione di cui
all'articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla
diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio
nazionale.