Articolo 3, comma 7 del D.lgs 24 aprile 1997, n.181

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2,comma 22, della L.8 agosto 1995,n.335,in materia di regime pensionistico per li iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali

Articolo 3
Modalità di calcolo e requisiti d 'accesso delle prestazioni pensionistiche.
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   7.A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è stabilito nella misura di lire 250 milioni ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall 'ISTAT.
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