Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
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CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Articolo 39
Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.
1.Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di
vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482.
2.Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale
della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio
è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.Per l'anno
1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con
l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del
31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto l numero
delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999
viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura
non inferiore all'1,5 per cento rispetto l numero delle unità in servizio alla
data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione
non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre
1997.
3.Il Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro per
la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni
delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno
adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e
ai Vigili del fuoco,nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede
di prima applicazione,tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23
e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le assunzioni sono
subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di
mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i
criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino l
31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.670, il Consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui
al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano,
nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.