Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
Articolo
3
Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di
raccordo.
1.Ciascuna regione,ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento,
le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti
locali,in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3,della stessa
legge n.59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n.142.
2.La generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative è attribuita ai comuni,alle province e alle comunità montane,in
base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, secondo le loro dimensioni territoriali,associative ed organizzative, con
esclusione delle sole funzioni che richiedono l 'unitario esercizio a livello
regionale.Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente
articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità
dei comuni.Al fine di favorire l 'esercizio associato delle funzioni dei comuni
di minore dimensione demografica,le regioni individuano livelli ottimali di
esercizio delle stesse,concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5
del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni
esercitano le funzioni in forma associata,individuando autonomamente i soggetti,
le forme e le metodologie,entro il termine temporale indicato dalla legislazione
regionale.Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale
prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio
associato delle funzioni.
3.La legge regionale di cui al comma 1
attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e
strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri
derivanti dal l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto
dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4.Qualora la regione non provveda entro il termine indicato,il Governo adotta
con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n.59.
5.Le regioni, nell'ambito della
propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l 'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
6.I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999. 7.Ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15
marzo 1997, n.59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati
allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.