Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Articolo 17
Regolamenti.
1.Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c)le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)l'organizzazione del lavoro ed
i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali (Lettera abrogata dall'art.74, D.Lgs.3
febbraio 1993, n.29)
(..)
3.Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autoritą sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di pił ministri,possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessitą di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
(..)