Articolo 17,comma 3 della Legge 23 agosto 1988, n.400

Disciplina dell'attivitą di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 17
Regolamenti.
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali (Lettera abrogata dall'art.74, D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29)

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   3.Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autoritą sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di pił ministri,possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessitą di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
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