Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
(..)
Articolo 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
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95.L 'ordinamento degli studi dei
corsi di diploma universitario,di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, è disciplinato dagli
atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta
legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e
le Commissioni parlamentari competenti,con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo.
I decreti di cui l presente comma determinano altresì:
a)la
durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per
ciascun corso di cui l presente comma, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
b)modalità e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c)modalità di attivazione da parte di università italiane,in
collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente
comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui
al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.382.