Articolo 17,comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n.127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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Articolo 17
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
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   95.L 'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario,di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti,con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo.
I decreti di cui l presente comma determinano altresì:
a)la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui l presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b)modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c)modalità di attivazione da parte di università italiane,in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

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