D. LGS 31 MARZO 1998,
N. 112 |
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della
Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la
legge 15 maggio 1997,n.127,recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998; Acquisita,in relazione all'individuazione dei
compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n.59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito
il parere della Conferenza unificata,istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281; Acquisito il parere della Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa,ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59; Acquisito il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto. 1.Il
presente decreto legislativo disciplina,ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
1997, n.59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni,alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali e,
nei casi espressamente previsti,alle autonomie funzionali, nelle materie non
disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997 ,n.143, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.422,dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n.426,dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, dal decreto legislativo 8
gennaio 1998, n.3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal
decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio,
dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno
pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia
di commercio con l'estero. 2.Salvo diversa espressa disposizione
del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di
vigilanza,di accesso al credito, di poli zia amministrativa, nonché l'adozione
di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla
legge. 3.Nelle materie oggetto del
conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative
normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo
1997, n.59. 4.In nessun caso le norme del presente decreto
legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato,
alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali,di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle
autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Articolo 2 Rapporti internazionali e con l
'Unione europea. 1.Lo Stato assicura la rappresentanza
unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea.Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.Ogni altra attività di esecuzione è esercitata
dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione
delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
Articolo 3 Conferimenti alle regioni e agli enti
locali e strumenti di raccordo. 1.Ciascuna regione,ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei
mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità
al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le
altre agli enti locali,in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4,
comma 3,della stessa legge n.59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n.142. 2.La generalità dei compiti
e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni,alle province e alle
comunità montane,in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali,associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l 'unitario
esercizio a livello regionale.Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al
comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalità dei comuni.Al fine di favorire l 'esercizio associato
delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica,le regioni
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della
previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata,individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,entro
il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.Decorso inutilmente
il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi
strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni. 3.La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce
agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dal
l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4.Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato,il Governo adotta con apposito
decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n.59. 5.Le regioni, nell'ambito della propria
autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l 'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze. 6.I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999. 7.Ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15
marzo 1997, n.59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati
allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.
Articolo 4 Indirizzo e
coordinamento. 1 Relativamente alle funzioni e ai
compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto
legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da
esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.
Articolo 5 Poteri
sostitutivi. 1.Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali,in caso di accertata
inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere. 2.Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva. 3.In casi di assoluta urgenza,non si applica
la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il
provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri,di concerto con il Ministro competente.Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei
termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,comma 3, della legge 15 marzo
1997, n.59. 4.Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Articolo 6 Coordinamento delle
informazioni. 1.I compiti conoscitivi e informativi
concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed
enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare,anche
tra- mite sistemi informativo-statistici automatizzati,la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni,per consentirne,quando
prevista,la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2.Lo
Stato, le regioni,gli enti locali e le autonomie funzionali,nello svolgimento
delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento
con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n.322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN). 3.Le misure necessarie sono adottate con le procedure
e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281.
Articolo 7 Attribuzione delle
risorse. 1.I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997,n.59,determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto
legislativo,contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative.Con la medesima decorrenza ha
altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente
decreto legislativo. 2.Per garantire l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra
le regioni e tra le regioni e gli enti locali,osservano i seguenti
criteri: a)la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo
date certe,in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre
2000; b)la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura,ai sensi e nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo,degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti;in caso di delega
regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse
finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo
effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c)ai fini della
determinazione delle risorse da trasferire,si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime
entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto
legislativo. 3.Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime
funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si
tiene conto: a)dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un
arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni; b)dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c)dei vincoli,
degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore
alla data del conferimento medesimo. 4.Con i provvedimenti, di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, si provvede alla
individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei
criteri di ripartizione del personale.Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è
comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il
personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente. 5.Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina
sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali. 6.Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
7.Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del
presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti
dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale.Sono finanziati
altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8.Al
fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,la Conferenza unificata Stato,regioni, città e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere: a)l'individuazione del
termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l 'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n.449; b)l'individuazione dei beni e delle
strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle
regioni e agli enti locali; c)la definizione dei contingenti
complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da
trasferire; d)la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni
medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo. 9.In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza
unificata,ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n.59. 10.Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli
atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997,n.59 e dal presente decreto legislativo,la Conferenza unificata può
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n.59.Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 11.Ove non si
provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o
l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere.Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta.
Articolo 8 Regime fiscale del trasferimento dei
beni. 1.I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, che
trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni
conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili
che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo
ad imposte e tasse.
Articolo 9 Riordino di
strutture. 1.Al riordino degli uffici e delle strutture
centrali e periferiche,nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e
i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici
nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della
legge 15 marzo 1997, n.59. 2.Le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale
delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra
amministrazione.
Articolo 10 Regioni a statuto
speciale. 1.Con le modalità previste dai rispettivi
statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano,in quanto non siano già attribuite, le funzioni
e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto
ordinario.
TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 11 Ambito di
applicazione. 1.In attuazione della delega conferita
dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59, il presente titolo disciplina
il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel
settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello
Stato o da enti pubblici da questo dipendenti. 2.Il settore
sviluppo economico attiene,in particolare,oltre alla materia "agricoltura e
foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143,
alle materie "artigianato ","industria", "energia", "miniere e risorse
geotermiche" ,"ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria
alberghiera". 3.Il conferimento comprende anche gli atti di
organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
CAPO II ARTIGIANATO
Articolo 12 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come
definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla
erogazione di agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Articolo 13 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.In materia di artigianato sono conservate
all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste
concernenti: a)la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di
quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990,
n.188; b)eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e
modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria,del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.In tali casi lo Stato,
d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici
regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.949. La
composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla
Conferenza unificata.
Articolo 14 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita
nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 15 Agevolazioni alle imprese
artigiane. 1.Le regioni provvedono all'incentivazione
delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale.Esse
subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla
data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti. 2.Resta ferma,ove prevista, l'estensione alle
imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque
denominati.
Articolo 16 Abrogazioni.
1.All'articolo 127,comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi,
gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti
affini". 2.E'abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Nell'articolo 243, comma
primo,del medesimo regolamento approvato con regio decreto n.635 del 1940 sono
soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre
preziose ed agli esercenti industrie od arti affini ". 3.E'abrogato
l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.399.Sono, inoltre, abrogati il
D.M.28 novembre 1989, n.453, e il D.M. 2 febbraio 1994, n.285 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4.E' abrogato
l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n.443.
CAPO III INDUSTRIA
Articolo 17 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"comprendono
qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati,
di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative
alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza
regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni
altra disposizione vigente. 2.Sono comprese nella materia anche
le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui
al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di
intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e
di revisione e di quelle di assicurazione.
Articolo 18 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)i brevetti e la proprietà industriale,
salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto
legislativo; b)la classificazione delle tipologie di attività
industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977,
n.675; c)la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del
metro; d)la definizione dei criteri generali per la tutela dei
consumatori e degli utenti; e)le manifestazioni a premio di rilevanza
nazionale; f)la classificazione delle sostanze che presentano pericolo
di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per
l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici,stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui,
ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773; g)le
industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra; h)la fabbricazione, l'importazione,
il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale
di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali; i)la
classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo
impiego; l)le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi
pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione,
nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; m)l'amministrazione
straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3
aprile 1979, n.95, e successive modifiche; n)la determinazione dei
criteri generali per la concessione,per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle
operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese
industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei
beneficiari di credito agevolato; o)la concessione di
agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività
interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di
assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono
identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni; p)la concessione di agevolazioni, anche
fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle
risorse allo scopo disponibili per le aree depresse; q)la gestione del
fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982,
n.46; r)la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662. Con delibera della
Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi
regionali di garanzia,le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio
intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.385; s)le prestazioni,i servizi,le
agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
legge 24 maggio 1977, n.227, nonché la determinazione delle tipologie e
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle
condizioni,modalità e tempi della loro concessione; t)la determinazione
delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle
modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno,dei modelli del
certificato di origine e dei registri speciali,ai sensi dell'articolo 4 della
legge 28 novembre 1965, n.1329; u)l'individuazione, sentita la
Conferenza unificata delle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del
territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 ,n.488; v)il
coordinamento delle intese istituzionali di programma,definite dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata; z)l'attuazione delle misure di cui alla legge
25 febbraio 1992, n.215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986,
n.44, per l'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno; aa)l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n.415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n.488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo,le direttive per la concessione delle agevolazioni
di cui al predetto decreto- legge n.415, sono determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste
dalla lettera p) del presente comma; bb)la concessione di sovvenzioni e
ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia,di cui
alla legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni e
integrazioni. 2.Senza pregiudizio delle attività concorrenti che
possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, della legge 15 marzo 1997, n.59, lo Stato continua a svolgere funzioni e
compiti concernenti: a)l'assicurazione,la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti all'esportazione; b)la partecipazione ad
imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c)il sostegno
alla partecipazione di imprese e società italiane a gare
internazionali; d)l'attività promozionale di rilievo
nazionale,attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997,
n.68. 3.Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Articolo 19 Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali. 1.Sono delegate alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria,come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi
dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 20.Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'articolo 18. 2.Salvo quanto previsto
nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono
incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione
di agevolazioni,contributi, sovvenzioni,incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per
l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno
agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo
sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese,
per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle
imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi e benefici.
Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione
negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in
ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti
responsabili. 3.Per la definizione dei provvedimenti attuativi
delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano
forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997,
n.59. 4.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di
cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18. 5.Salvo
quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z),
aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria saranno erogati dalle regioni. 6.I fondi relativi
alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono
in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna
regione. 7.Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni. 8.Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta della Conferenza
Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote
minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste,nonché
quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente
decreto legislativo. 9.Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi
o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n.281,
e successive modificazioni,ed al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n.152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n.241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con
regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n.241 del
1990. 10.Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi
fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni risulta già avviato il relativo procedimento
amministrativo. 11.Con i decreti legislativi,emanati ai sensi
dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono individuate le attività
di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a
macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE,
da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere
svolte anche da soggetti privati abilitati. 12.Le regioni
provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo,
con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di
leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i
necessari adeguamenti.
Articolo 20 Funzioni delle camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura. 1.Sono attribuite
alle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprietà industriale. 2.Presso le
camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura è individuato un
responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede
pubblica,con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al
comma 1.
Articolo 21 Semplificazioni e
liberalizzazioni. 1.Sono soppresse le seguenti
funzioni: a)autorizzazione agli investimenti per l'apertura e
l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n.156, convertito con modificazioni dalla legge 24
maggio 1976, n.350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986,
n.64; b)autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di
macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.386. 2.Il riconoscimento come impresa produttrice di amido,
fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende
concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n.241.
Articolo 22 Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 1. E' soppresso il visto annuale della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956,n.1002. 2.Lo
svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla
disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, qualora
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine
pure di seguito indicato: a)l'esercizio dei mulini per la macinazione
dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o
riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n.857; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni,termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241; b)l'esercizio dei
nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di
cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.1002; l'eventuale provvedimento
di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che
può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge
7 agosto 1990, n.241; c)la produzione a scopo di vendita e la vendita
del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973,n.269; l'eventuale provvedimento di
diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n.241. 3.E' subordinato ad una denuncia di inizio
attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad
iscrizione nei registri camerali: a)attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo della
legge 5 marzo 1990, n.46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n.392; b)attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n.82; c)attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992,n.122. 4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività
l 'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di
depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n.519, precedentemente
assoggettato a licenza camerale.
CAPO IV CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Articolo 23 Conferimento di funzioni ai
comuni. 1.Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie. 2.Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria,anche attraverso le province, al coordinamento e al
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi
e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare,
nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili,
agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui
all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni
concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo. 3.Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
Articolo 24 Principi organizzativi per l
'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi. 1.Ogni comune esercita, singolarmente o in forma
associata,anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento. 2.Presso la struttura è istituito uno sportello unico al
fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al
proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le
procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che
dovranno essere fornite in modo coordinato. 3.I comuni possono
stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. 4.Ai
fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento. 5.Laddove
siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Articolo
25 Procedimento. 1.Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività
produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza. 2.Il procedimento, disciplinato con uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59,
si ispira ai seguenti principi: a)istituzione di uno sportello unico
presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del
procedimento; b)trasparenza delle procedure e apertura del procedimento
alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi
diffusi; c)facoltà per l'interessato di ricorrere
all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità,
della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme
vigenti; d)facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di
impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la
concessione edilizia; e)previsione dell'obbligo della riduzione in pristino
nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni
integrazioni; f)possibilità del ricorso da parte del comune, nella
qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127; g)possibilità del
ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di
servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte
e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n.1150; h)effettuazione del collaudo,da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto
all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e
dalle connesse responsabilità previste dalla legge. 3.Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Articolo 26 Aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate 1.Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,con proprie leggi,le aree
industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente.Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione
unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498, e dall'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché le modalità di acquisizione dei
terreni compresi nelle aree industriali,ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la
utilizzazione dei servizi ivi presenti. 2.Le regioni e le
province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole
prioritariamente tra le aree,zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o
parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli
enti locali interessati.
Articolo 27 Esclusioni.
1.Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e
di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali
nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i
depositi costieri,per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di
li minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei
rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.
CAPO V RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
Articolo 28 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "energia"concernono
le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma
di energia.
Articolo 29 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n.59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti
concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello
regionale. 2.Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)la ricerca scientifica in campo
energetico; b)le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione
e lo stoccaggio di energia; c)la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dell'energia; d)la determinazione delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata; e)la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e l 'ambiente (ENEA); f)l'impiego di materiali radioattivi o
macchine radiogene; g)la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo
quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nonché le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche
relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per
l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di
interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; h)la fissazione degli
obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,nonché le competenze di
cui all'articolo 18, comma 1,lettere n)e o), in caso di agevolazioni per le
medesime finalità; i)salvo quanto previsto nel capo IV del presente
titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto,
nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa
vigente; l)la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare,nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in
terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme
vigenti; m)l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti; n)l'attuazione sino al suo esaurimento, del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni; o)la
determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per
autorizzazioni, verifiche, collaudi; p)la rilevazione, l'elaborazione
l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli
obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3.In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce
obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di
bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua
pubblica per uso idroelettrico.Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per
uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione
interessata.In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il
Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato decide, in via
definitiva, motivatamente. 4.Le determinazioni di cui alla
lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca,le
procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali,nazionali
e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
Articolo 30 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative in tema di energia,ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano
attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31. 2.Sono
attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della
legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per
le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle
funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n.10 del 1991 trasferite
alle regioni, resta ferma la funzione d 'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n.59. 3.Il coordinamento e la
verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi
di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n.10, è affidato alla
Conferenza unificata.Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole
regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti,nonché dei connessi beni e
risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione. 4.Per fare fronte alle esigenze di spesa relative
alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della
legge 9 gennaio 1991, n.10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le
loro leggi di bilancio,almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità
conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n.549. 5.Le regioni svolgono funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nonché compiti di
assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di
formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione,esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni
riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nei rispettivi
territori.
Articolo 31 Conferimento di funzioni agli enti
locali 1.Sono attribuite agli enti locali,in conformità
a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni
amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso
razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione
regionale. 2.Sono attribuite in particolare alle province,
nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani
energetici regionali, le seguenti funzioni: a)la redazione e l
'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico; b)l 'autorizzazione alla installazione ed
all'esercizio degli impianti di produzione di energia; c)il controllo
sul rendimento energetico degli impianti termici.
CAPO VI MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Articolo 32 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse
geotermiche"concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali
solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con
lo svolgimento di tali attività.
Articolo 33 Funzioni e compiti riservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)la polizia mineraria per le risorse
collocate in mare; b)l'approvazione di disciplinari-tipo per gli
aspetti di interesse statale; c)la determinazione dei limiti massimi
dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni, ove non siano stabiliti con legge; d)la ricerca
mineraria,la promozione della ricerca mineraria all'estero,la raccolta e
l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria; e)la
determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi
programmi; f)la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le
regioni interessate; g)l'inventario delle risorse geotermiche; h)la
definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui
all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n.128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n.624; i)la determinazione dei limiti massimi delle
tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge; l)la determinazione dei
requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono
tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi
previsti dalla legislazione statale; m)la determinazione degli
indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nel settore minerario; n)il riconoscimento dell'idoneità dei
prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Articolo 34 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Le funzioni degli uffici centrali e
periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi
della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di
ricerca. 2.Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di
polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di
polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma. 3.Sono delegate alle regioni la concessione e
l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore
dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze
minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi
previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di
riconversione delle attività minerarie. 4.È altresì delegata
alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai
sensi dell'articolo 33, lettera i). 5.I canoni dovuti dai
titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni
territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera
c). 6.Gli obblighi di informazione previsti a carico dei
titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione
all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di
spettanza di questo. 7.Nulla è innovato quanto agli obblighi di
informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono
all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione
vigente. 8.Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali
previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.
Articolo 35 Valutazione di impatto
ambientale. 1.Agli adempimenti relativi alla valutazione
di impatto ambientale (VIA)dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui
all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi
regionali in materia. 2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Articolo 36 Abrogazioni.
1.Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente
decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395.
CAPO VII ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Articolo 37 Vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. 1.Sono aboliti gli
atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante
organiche delle stesse,sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti
di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali
delle camere stesse. 2.Ai fini di quanto previsto dall'articolo
4 della legge 29 dicembre 1993, n.580, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi
in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati.La relazione è
redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni
regionali delle predette camere. 3.Le regioni esercitano il
controllo sugli organi camerali,in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione,ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali
nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n.580, salvo
quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della
regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Articolo 38 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato, in tema di
ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
funzioni amministrative concernenti: a)l'approvazione dello statuto, e
relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; b)la vigilanza sull'attività dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; c)l'emanazione,con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, relativo alla disciplina
del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; d)la determinazione delle voci e degli
importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certifiicatoria svolta e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti; e)lo scioglimento degli organi camerali per gravi
motivi di ordine pubblico; f)la tenuta dell'elenco dei segretari
generali,l 'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi
dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n.580. 2.Sono
conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni, le funzioni concernenti: a)l'istituzione delle camere di
commercio, industria,artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali di due più camere; b) la fissazione dei
criteri per la determinazione,d a parte del consiglio camerale, degli emolumenti
da corrispondere ai componenti degli organi camerali; c)l'emanazione
delle norme di attuazione dell'articolo 12,commi 1 e 2, e dell'articolo 14,comma
1, della legge 29 dicembre 1993, n.580, relativi alla costituzione del consiglio
camerale e, rispettivamente, della giunta camerale. 3.Su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie: a)la
determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo
delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura; b)la
definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli
camerali; c)la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n.580.
CAPO VIII FIERE E MERCATI,E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMMERCIO
Articolo 39 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le
attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e
la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori
di beni di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori
produttivi interessati.Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono
l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su
aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme
speciali di vendita.Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la
promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del
commercio.
Articolo 40 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)le competenze attribuite allo Stato dal
decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio; b)le esposizioni universali; c)il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale; d)la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale; e)il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei
tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo
internazionale. 2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19,
comma terzo,del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.
Articolo 41 Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali. 1.Sono trasferite alle
regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2.Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative
concernenti: a)il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento,sentito il comune
interessato; b)gli enti fieristici di Milano,Verona e Bari, d'intesa
con i comuni interessati; c)la pubblicazione del calendario annuale
delle manifestazioni fieristiche; d)le competenze già delegate ai sensi
dell'articolo 52,comma primo,del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616; e)la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle
piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f)la
concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario; g)l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione
professionale,tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero,
di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616. 3.Sono trasferite ai comuni, anche in forma
associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento. 4.Le regioni assicurano,mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
1, lettera e). 5.Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli
organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Articolo 42 Abrogazioni.
1.Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto
1988, n.375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo 23,comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n.248 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 10, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n.287,nella parte in cui individuano l'ufficio
provinciale dell'industria,del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le
disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione
delle menzionate disposizioni. 3.Sono abrogate le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
CAPO IX TURISMO
Articolo 43 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria
alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, concernono ogni attività pubblica o
privata attinente al turismo,ivi incluse le agevolazioni,le sovvenzioni, i
contributi,gli incentivi,comunque denominati, anche se per specifiche finalità,
a favore delle imprese turistiche.
Articolo 44 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato: a)la
definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono
contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori
turistici,dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua
definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee
guida; b)il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali; c)il coordinamento
intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla
promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale; d)il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Articolo 45 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita
nell'articolo 43,non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
Articolo
46 Abrogazioni. 1.Ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, è
abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n.217. 2.Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n.217, è soppresso il secondo periodo. 3.Nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773: a)al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, sono soppressi il numero 123 e la
virgola successiva; b)è abrogato l'articolo 123. 4.Sono
abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n.635. 5.Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.407, è soppresso il
n.65. 6.Sono o restano abrogate le seguenti leggi o
disposizioni: a)legge 15 maggio 1986, n.192; b)articolo 12 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n.237; c)articolo 57, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; d)articoli 13, 14 e 15 delle
legge 17 maggio 1983, n.217. 7.L'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.394, è abrogato. Resta fermo
quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per
i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.
CAPO X DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 47 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli
indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di
settore. 2.Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli
alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli
impianti e nelle produzioni,ivi comprese le strutture ricettive.
Articolo 48 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
regioni,disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra
l'altro, le funzioni relative: a)all'organizzazione ed alla
partecipazione a fiere,mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini
nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali,
anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda; b)alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n.83; c)alla
promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte
di imprese italiane; d)allo sviluppo della commercializzazione nei
mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali; e)alla promozione
ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.394; f)alla promozione
ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come
individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n.251 del
1981; g)alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi. 2.Nell'esercizio delle
funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche
dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 49 Agevolazioni di
credito. 1.Sono comprese tra le funzioni amministrative
trasferite delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito
nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina
dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri
dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva
destinazione. 2.Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti
organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di
banche e intermediari finanziari,di mercati finanziari e di vigilanza sul
sistema creditizio e finanziario. 3.La determinazione dei tassi
minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59. 4.Il
trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le
funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali
di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di
fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione
dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi
a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 50 Accorpamenti e soppressioni di
strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e
risorse. 1.Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l 'industria, il commercio e l'artigianato.
Sono,inoltre,soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla
conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro il 30
novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire. 3.La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del
presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal
1 gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente
titolo. 4.Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria,il commercio e l
'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
TITOLO III TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE
Articolo 51 Oggetto.
1.Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo",
"opere pubbliche", "viabilità", "trasporti " e "protezione civile ".
CAPO II TERRITORIO E URBANISTICA SEZIONE I LINEE
FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE
Articolo 52 Compiti di rilievo
nazionale. 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi
alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali,alla difesa del suolo
e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane,
anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del
paese. 2.Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n.59, in materia di politiche
urbane e di assetto territoriale. 3.I compiti di cui al comma 1 del presente
articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4.All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.
SEZIONE II URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E BELLEZZE NATURALI
Articolo 53 Funzioni
soppresse 1.Sono o restano soppresse: a)le
funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n.1150, sui progetti e le
questioni di interesse urbanistico; b)le attribuzioni spettanti al
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n.1150, in materia di piani territoriali di coordinamento; c)le
funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione; d)le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione; e)le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale
e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Articolo 54 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a)della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni
relative: a)all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52,
all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai
comuni; b)all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e
per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per
una più agevole lettura dei dati; c)alla predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le
costruzioni in zone sismiche; d)alla salvaguardia di Venezia, della
zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con
le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963,
n.366; e)alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che
implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello
Stato. 2.Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
Articolo 55 Localizzazione di opere di interesse
statale. 1.Le procedure di localizzazione delle opere
pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte
dell'amministrazione interessata,di un quadro complessivo delle opere e degli
interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel
territorio regionale. 2.Nei casi di variazione degli strumenti
urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e
interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre,
insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali
e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo
inserimento nel territorio comunale.
Articolo 56 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59,
tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.
Articolo 57 Pianificazione territoriale di
coordinamento e pianificazioni di settore. 1.La regione,
con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento
provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, assuma il
valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della
natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della
tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le
amministrazioni, anche statali, competenti. 2.In mancanza
dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore
e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e
regionale. 3.Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo
149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Articolo 58 Riordino e soppressione di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del
coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.
SEZIONE III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 59 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni e i
compiti relativi: a)alla determinazione dei principi e delle finalità
di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche
sociali; b)alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo,nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica; c)al concorso, unitamente alle regioni ed agli
altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; d)alla
acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla
condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione
abitativa; e)alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al
mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
Articolo 60 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra
quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle
relative: a)alla determinazione delle linee d'intervento e degli
obiettivi nel settore; b)alla programmazione delle risorse finanziarie
destinate al settore; c)alla gestione e all'attuazione degli
interventi,nonché alla definizione delle modalità di incentivazione; d)alla
determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana; e)alla
fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa,nonché alla determinazione dei relativi
canoni.
Articolo 61 Disposizioni
finanziarie. 1.Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle
singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
relativamente ai limiti di impegno autorizzati: a)dagli articoli 36, 37
e 38 della legge 5 agosto 1978, n.457; b)dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n.25; c)dai commi quarto ed undicesimo
dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e
dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94; d)dal comma settimo
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n.118; e)dal comma 3
dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67; f)dal comma 1 dell'articolo 2
della legge 17 febbraio 1992, n.179. 2.A decorrere dal 1 gennaio
1998,sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative
ai limiti di impegno autorizzati: a)dagli articoli 36 e 38 della legge
5 agosto 1978, n.457; b)dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n.25; c)dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
modificazioni,dalla legge 25 marzo 1982, n.94; d)dall'articolo 3, comma
settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n.118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11
marzo 1988, n.67. 3.L 'erogazione dei fondi di cui all'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna regione, il cui
versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67 e
dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, è effettuato dalla
Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,nei limiti delle
disponibilità a ciascuna regione attribuite. 4.Le regioni
possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e,
per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per
far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti
disposizioni: a)articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992,
n.498; b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n.537; c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994,
n.724; d)articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995,
n.549. 5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente
articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge
17 febbraio 1992, n.179. 6.Le risorse finanziarie relative alle
funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle
regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati. 7.Le risorse statali destinate alle finalità di cui
all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita
la Conferenza unificata
Articolo 62 Riordino e soppressione di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia
residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti. 2.Ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.59,
sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle
competenze,secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto
legislativo: a)il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER)
presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato
esecutivo; b)il Segretariato generale del CER e il centro permanente di
documentazione.
Articolo 63 Criteri e modalità per il
trasferimento alle regioni. 1.La competente
amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui
all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n.59, i criteri, le modalità ed i
tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni.Raggiunta l'intesa,
sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato
e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto
della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in
essere. 2.In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve
completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Articolo 64 Patrimonio
edilizio. 1.Con successivo provvedimento legislativo
verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto
salvo quello di proprietà degli enti locali.
SEZIONE IV CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E
CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
Articolo 65 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni
relative: a)allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari
urbane; b)alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle
revisioni generali degli estimi e del classamento; c)alla disciplina
dei libri fondiari; d)alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione di misure ipotecarie; e)alla disciplina delle imposte
ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi
compresa la regolamentazione di eventuali privilegi,di sgravi e rimborsi, nonché
dell'annullamento dei carichi connessi a tali
imposte; f)all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di
rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali; g)al controllo di qualità delle informazioni, e al
monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h)alla gestione unitaria
e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso
la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati
ai soggetti interessati.
Articolo 66 Funzioni conferite agli enti
locali. 1.Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, ai comuni le funzioni
relative: a)alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli
atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione
degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65,
lettera h); b)alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi; c)alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili. 2.Nelle zone montane le
funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane
d'intesa con i comuni componenti.
Articolo 67 Organismo tecnico.
1.Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h)del comma 1
dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di
quelle attribuite ai comuni,si provvede attraverso l 'istituzione, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un
apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni
statali e dei comuni. 2.Alla formazione di mappe e di
cartografia catastale e speciale,al rilevamento e aggiornamento topografico,
all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni
di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo
interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle
comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma
1. 3.Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni
possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che
svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.
CAPO III PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL 'AMBIENTE,
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE I FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI
PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA
Articolo 68 Funzioni.
1.E'soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
Articolo 69 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, sono compiti di rilievo nazionale per la
tutela dell'ambiente quelli relativi: a)al recepimento delle
convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela
dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale; b)alla
conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette,terrestri e
marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o
nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora
specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa
comunitaria; c)alla relazione generale sullo stato
dell'ambiente; d)alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione
della qualità dell'ambiente marino; e)alla determinazione di valori
limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al
raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio
nazionale; f)alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in
campo ambientale, nelle materie di competenza statale; g)all'esercizio
dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n.349; h)all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo
nazionale; i)alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992,
n.157; l)all'indicazione delle specie della fauna e della flora
terrestre e marine minacciate di estinzione; m)all'autorizzazione in ordine
all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle
specie autoctone; n)all'elencazione dei mammiferi e rettili
pericolosi; o)all'adozione della carta della natura; p)alle
funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, come risultano modificate
dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n.137, nonché quelle
attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di
programma di cui all'articolo 72. 2.Lo Stato continua a
svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni
relative: a)alla informazione ed educazione ambientale; b)alla
promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile; c)alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del
danno ambientale; d)alla protezione dell'ambiente
costiero. 3.Sono altresì mantenute allo Stato le attività di
vigilanza,sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza
sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM). 4.I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono
esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1,
lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Articolo 70 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite
alle regioni e agli enti locali e tra queste,in particolare: a)i
compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b)il
controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione
temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n.875; c)le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza
statale.
Articolo 71 Valutazione di impatto
ambientale. 1.In materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: a)le opere ed impianti
il cui impatto ambientale investe più regioni; b)le opere e
infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; c)gli impianti industriali
di particolare e rilevante impatto; d)le opere la cui autorizzazione è
di competenza dello Stato. 2.Con atto di indirizzo e
coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere,
interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto
ambientale da trasferire alla competenza delle regioni. 3.Il
trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per
ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede
alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle
regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità
competente e soggetto proponente.
Articolo 72 Attività a rischio di incidente
rilevante. 1.Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché
quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di
incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia
dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo. 2.Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione. 3.Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa
attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto- legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Articolo 73 Ulteriori conferimenti alle regioni
in conseguenza di soppressione di funzioni statali.
1.Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del
programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le
seguenti funzioni: a)la determinazione delle priorità dell'azione
ambientale; b)il coordinamento degli interventi
ambientali; c)la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i
vari interventi. 2.Qualora l 'attuazione dei programmi regionali
di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con
l'amministrazione dello Stato con altri soggetti pubblici o privati, si procede
con intesa, accordo di programma convenzione. 3. E'conferita,
previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi
necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e
delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17,
comma 20, della legge 11 marzo 1988, n.67.La regione Sardegna succede allo Stato
nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse
finanziarie.
Articolo 74 Disciplina delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale. 1.L 'articolo 7 della legge
8 luglio 1986, n.349, è abrogato. 2.Le regioni, sentiti gli enti
locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel
suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3.Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali
aree di elevato rischio di crisi ambientale.La dichiarazione ha validità per un
periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 4.Le
regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso
ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le
situazioni di rischio e al ripristino ambientale. 5.Le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. 6.Resta salva l'efficacia dei provvedimenti
adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n.346, fino
all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti
di pianificazione.
Articolo 75 Riordino di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in
particolare: a)il Consiglio nazionale per l'ambiente; b)la
Consulta per la difesa del mare; c)la Commissione scientifica sul
commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n.150; d)la Consulta tecnica per le aree
naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre
1991, n.394.
SEZIONE II PARCHI E RISERVE NATURALI
Articolo 76 Funzioni
soppresse. 1.E' soppresso il programma triennale per le
aree naturali protette.
Articolo 77 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.
2.L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle
riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono
operati, sentita la Conferenza unificata.
Articolo 78 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Tutte le funzioni amministrative in
materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite
alle regioni e agli enti locali. 2.Con atto di indirizzo e
coordinamento sono individuate,sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi
nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
SEZIONE III INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Articolo 79 Funzioni
soppresse. 1.Sono soppressi i seguenti piani: a)il
piano di risanamento del mare Adriatico; b)il piano degli interventi
della tutela della balneazione; c)il piano generale di risanamento
delle acque; d)il piano generale di risanamento delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione.
Articolo 80 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i seguenti
compiti: a)la definizione del piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento; b)l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze
nocive che non si possono versare in mare; c)la fissazione dei valori
limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi
di qualità dei corpi idrici; d)la determinazione dei criteri
metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli
scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose; e)la
determinazione delle modalità tecniche generali,delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi; f)l'emanazione
di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento
dei liquami e dei fanghi; g)la definizione dei criteri generali e delle
metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle
acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime; h)la
determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di
dati conoscitivi e per la predisposizione e l 'attuazione dei piani di
risanamento delle acque da parte delle regioni; i)l'elaborazione delle
informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano; l)l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle
sostanze pericolose; m)l'elaborazione dei dati informativi sugli
scarichi industriali di sostanze pericolose; n)la definizione dei
criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle
acque; o)la individuazione in via generale dei casi in cui si renda
necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli
scarichi industriali contenenti sostanze pericolose; p)la prevenzione e
la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento
marino; q)la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità
delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla
molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; r)la
definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle
acque del mare; s)l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da
parte di navi e aeromobili. 2.Restano altresì ferme le
attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di
completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successivamente modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n.344, fermo restando che per la
programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo
11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36. 3.I programmi
specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti
significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di
valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di
criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Articolo 81. Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli
articoli della presente sezione e tra queste, in particolare: a)la
tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
superficiali; b)la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura; c)il monitoraggio sulla produzione,
sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare; d)il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere. 2.Sono altresì conferite alle regioni interessate in
conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di
cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti
fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
SEZIONE IV INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED
ELETTROMAGNETICO
Articolo 82. Funzioni
soppresse 1.E' soppresso il piano nazionale di tutela
della qualità dell'aria.
Articolo 83 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59 hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: a)alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria:
metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di
rilevamento; criteri per la raccolta dei dati; b)alla fissazione di
valori limite e guida della qualità dell'aria; c)alla fissazione delle
soglie di attenzione e di allarme; d)alla relazione annuale sullo stato
di qualità dell'aria; e)alla fissazione e aggiornamento delle linee
guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti
esistenti; f)alla individuazione di aree interregionali nelle quali le
emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori
più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 84; g)alla determinazione delle caratteristiche
merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di
sostanze inquinanti in essi presenti; h)alla determinazione dei criteri
per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità
dell'aria; i)alla definizione di criteri generali per la redazione
degli inventari delle fonti di emissione; l)alla fissazione delle
prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a
motore; m)all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con
riguardo alle emissioni inquinanti; n)alla determinazione dei valori
limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei
criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; o)al parere dei
Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata,
previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n.203, limitatamente agli impianti di produzione di energia
riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente
decreto legislativo. 2.Le funzioni di cui alle lettere a), b),
e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza
unificata.
Articolo 84 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni
relative: a)all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono
soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani
regionali di risanamento; b)al rilascio dell'abilitazione alla
conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di
formazione; c)alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle
fonti di emissione.
SEZIONE V GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo 85 Funzioni e compiti mantenuti allo
Stato. 1.Restano attribuiti allo Stato, in materia di
rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo
5 febbraio 1997, n.22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n.389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche
norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto,
materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti.Restano
ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, anche per quanto concerne gli
impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente
decreto legislativo.
CAPO IV RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Articolo 86 Gestione del demanio
idrico. 1.Alla gestione dei beni del demanio idrico
provvedono le regioni e gli enti locali competenti per
territorio. 2.I proventi ricavati dalla utilizzazione del
demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati,sentiti gli enti locali
interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di
bacino. 3.Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in
materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza
Statoregioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni,
degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla
riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la
possibilità di accensioni di mutui.
Articolo 87 Approvazione dei piani di
bacino. 1.Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino
sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n.183, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
Articolo 88 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: a)al censimento nazionale dei corpi idrici; b)alla
programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del
suolo; c)alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore,
nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione
degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del
suolo; d)alle direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per
la protezione delle acque dall'inquinamento; e)alla formazione del
bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino; f)alle
metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche; g)alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze
idriche; h)ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato
come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n.36; i)alla
definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in
ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
5 gennaio 1994, n.36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei
servizi di approvvigionamento,di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile; l)alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario; m)ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o
possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi
i comprensori di riferimento dei bacini idrografici; n)ai compiti
fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.36, in particolare alla
adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di
trasferimento di acqua; o)ai criteri ed indirizzi per la disciplina
generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi
e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n.36, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3; p)alle direttive
sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità
di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i
principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994,
n.36; q)alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per
il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5
gennaio 1994, n.36; r)alla definizione del metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del
servizio idrico; s)alle attività di vigilanza e controllo indicate
dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n.36; t)all'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali; u)all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo
interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n.
183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma
3, e 20, comma 4 della stessa legge; v)all'emanazione della normativa
tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e
di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di
invaso; z)alla determinazione di criteri,metodi e standard volti a
garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana,del
territorio e dei beni; aa)agli indirizzi generali ed ai criteri per la
difesa delle coste; bb)alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto
pugliese. 2.Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle
lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza
Stato-regioni.
Articolo 89 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n.59,
tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative: a)alla
progettazione,realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi
natura; b)alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1; c)ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di
cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,
n.2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica,
qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei
corsi d'acqua; d)alle concessioni di estrazione di materiale litoide
dai corsi d'acqua; e)alle concessioni di spiagge lacuali,superfici e
pertinenze dei laghi; f)alle concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994,
n.37; g)alla polizia delle acque,anche con riguardo alla applicazione
del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775
; h)alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i)alla
gestione del demanio idrico,ivi comprese tutte le funzioni amministrative
relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito
dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3,
del presente decreto legislativo; l)alla nomina di regolatori per il
riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo
delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e
concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il
territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste
ultime. 2.Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di
bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino
più regioni sono rilasciate d 'intesa tra le regioni interessate.In caso di
mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza,ovvero di altro termine
stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241 del 1990, il provvedimento
è rimesso allo Stato. 3.Fino alla adozione di apposito accordo
di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma
1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con
le regioni interessate,nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento
di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei
bacini idrografici. 4.Le funzioni conferite con il presente
articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle
questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 5.Per le opere
di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più
regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i
quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di
gestione.
Articolo 90 Attività private sostitutive di
funzioni amministrative. 1.Con decreto del Presidente
della Repubblica,si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento,
delle dighe di ritenuta e delle traverse,individuando quelle per le quali
l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del
progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della
progettazione e della costruzione.
Articolo 91 Registro italiano dighe
RID. 1.Ai sensi dell'articolo 3, lettera d)della legge
15 marzo 1997, n.59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe RID, che provvede, ai
fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche
indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507,
convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.584.
2.Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione
tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì
consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe,per lo svolgimento dei compiti ad esse
assegnati. 3.Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro
dei lavori pubblici d 'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti
l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione
dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza
regionale.
Articolo 92. Riordino di
strutture. 1.Nell 'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, sono ricompresi in particolare: a)gli uffici del
Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del
suolo; b)il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma; c)l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano; d)il
Magistrato alle acque di Venezia,definendone le funzioni in materia di
salvaguardia di Venezia e della sua laguna. 2.Con decreti da
emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede,
previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle
strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento
delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni
previste dalla legge 18 maggio 1989, n.183, in conformità ai principi e agli
obiettivi nella stessa stabiliti. 3.Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino
del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 3.Gli uffici periferici del Dipartimento
dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle
strutture operative regionali competenti in materia.
CAPO V OPERE PUBBLICHE
Articolo 93 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni
relative: a)alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi
multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione
europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli
interventi; b)alla programmazione,progettazione, esecuzione e
manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo
costituzionale o internazionale; c)alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di
interesse nazionale con legge statale; d)alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane,
ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria; e)alla
programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare
uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite
alle regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e
quanto previsto dall'articolo 55; f)alla regolamentazione e alla
vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; g)ai criteri generali per l 'individuazione delle zone
sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime
zone; h)alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle pere
di competenza statale ai sensi del presente articolo. 2.Resta
ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente
agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3.Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori
pubblici. 4.Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Articolo 94 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n.59, sono delegate alle regioni le funzioni relative
alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere
relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n.59,
non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f)
dell'articolo 93 del presente decreto legislativo.Tali opere comprendono gli
interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità
naturali. 2.Tutte le altre funzioni in materia di opere
pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare: a)l'individuazione delle zone sismiche, la
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone; b)l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV; c)la valutazione tecnico-amministrativa e
l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza; d)l'edilizia di culto; e)il ripristino di edifici
privati danneggiati da eventi bellici; f)le funzioni collegate alla cessazione
del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo
23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Articolo 95 Interventi di interesse nazionale in
aree urbane e metropolitane. 1.Fatto salvo quanto
disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del
comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1
dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi
speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città
metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da
realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi
nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana
interessata. 2.Ai soggetti di cui al comma 1 spetta,per i
territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi
relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti
locali. 3.La programmazione generale degli interventi di cui al comma
1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri,e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di
rappresentanti della regione e della città metropolitana o, in assenza, del
comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali
commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Articolo 96 Riordino di
strutture. 1.Nell 'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in
particolare: a)il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri; b)il Consiglio superiore dei lavori
pubblici; c)la direzione generale delle opere marittime del Ministero
dei lavori pubblici; d)gli uffici del genio civile per le opere
marittime; e)la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali; f)i provveditorati regionali alle opere
pubbliche. 2.Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile
per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5
febbraio 1970, n.21.
CAPO VI VIABILITÀ
Articolo 97 Funzioni
soppresse. 1.Sono soppresse le funzioni amministrative
relative: a)alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982,
n.531; b)all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione
di cui all'articolo 2 della legge n.531 del 1982; c)alla definizione
dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista
dall'articolo 4 della legge n.531 del 1982; d)agli interventi per il
Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e
l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n.531 del 1982;
e)all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui
all'articolo 14 della legge n.531 del 1982; f)alla contribuzione al
fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo,
della legge n.531 del 1982; g)al riordino del sistema delle tariffe di
pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui
all'articolo 15,comma settimo,della legge n.531 del 1982; h)alla
relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo,della legge n.531
del 1982; i)alla definizione del programma triennale di interventi
nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre
1985, n.526; l)alla partecipazione in società per azioni con sede in
Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la
temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per
cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982,
n.966; m)al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato
non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo,
della legge 28 marzo 1968, n.385; n)all'affidamento a trattativa
privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3
anni di cui all'articolo 9 della legge n.526 del 1985; o)alla
predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui
all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n.59; p)alla
predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività
svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui
all'articolo 2, lettera h), della legge n.59 del 1961; q)alla
costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di
autostrade sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma
secondo, della legge n.59 del 1961; r)alla concessione della garanzia
per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo
3 della legge 24 luglio 1961, n.729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968,
n.382.
Articolo 98 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni
relative: a)alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale
e stradale nazionale,costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e
da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella
degli Stati limitrofi; b)alla tenuta dell'archivio nazionale delle
strade; c)alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ai fini della
salvaguardia della sicurezza nazionale; d)alla determinazione dei
criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni,
nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali
costituenti la rete nazionale; e)alla relazione annuale al Parlamento
sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali
ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n.285 del 1992; f)alla informazione dell'opinione pubblica
con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n.285 del 1992; g)alla definizione di standard e
prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative
alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto
legislativo n.285 del 1992; h)alle funzioni di indirizzo in materia di
prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di
telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala
nazionale; i)alla funzione di regolamentazione della circolazione
veicolare,ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.285 del 1992, per
motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della
salute e per esigenze di carattere militare.
2.All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si
provvede,entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato
raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi
sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa
delibera del Consiglio dei Ministri. 3.Sono, in particolare, mantenute
allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale,le
funzioni relative: a)alla determinazione delle tariffe autostradali e
ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società
concessionarie; b)all'adeguamento delle tariffe di pedaggio
autostradale; c)all'approvazione delle concessioni di costruzione ed
esercizio di autostrade; d)alla progettazione, esecuzione, manutenzione
e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in
concessione; e)al controllo delle concessionarie autostradali,
relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe,e alla stipula delle relative
convenzioni; f)alla determinazione annuale delle tariffe relative alle
licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità. 4.La
Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale
della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della
rete autostradale e stradale d 'interesse nazionale.La programmazione delle reti
stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate,
sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.
Articolo 99 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59,
tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del
presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di
programmazione,progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade
non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova
costruzione o il miglioramento di quelle esistenti,nonché la vigilanza sulle
strade conferite. 2.La progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente,
dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita ,all'Ente nazionale per
le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi. 3.Sono, in
particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e
coordinamento della rete viaria.Sono attribuite alle province le funzioni di
progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale,secondo le
modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali. 4.Alle
funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di
interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le
regioni interessate.
Articolo 100 Riordino di
strutture 1.Nell'ambito del riordino di cui all'articolo
9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.
Articolo 101 Trasferimento delle strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.
1.Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi
dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e
stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo,
al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59, al demanio degli enti locali.Tali
leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle
strade medesime. 2.In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle
regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e
la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative
alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in
vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo
e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.
CAPO VII TRASPORTI
Articolo 102 Funzioni
soppresse. 1.Sono soppresse le funzioni amministrative
relative: a)all'approvazione degli organici delle ferrovie in
concessione; b)all'approvazione degli organici delle gestioni
governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di
contratti, alla nomina dei consigli di disciplina; c)all'autorizzazione
alla fabbricazione dei segnali stradali; d)al rilascio delle
concessioni alle imprese di autoriparazione per l 'esecuzione delle
revisioni; e)al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di
esercizio di metropolitane e tramvie; f)al rilascio di nulla osta per
uniformi e segni distintivi; g)al piano poliennale di escavazione dei
porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n.84; h)al rilascio
delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi,a far data
dal 1 gennaio 2001.
Articolo 103 Funzioni affidate a soggetti
privati. 1.Sono svolte da soggetti privati le attività
relative: a)all'accertamento medico della idoneità alla guida degli
autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli
professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la
certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di
cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285; b)alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da
soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane
s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43
Articolo 104 Funzioni mantenute allo
Stato 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni
relative: a)alla predisposizione del piano generale dei
trasporti; b)a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto
pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.422; c)alle competenze di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422; d)alla
definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei
trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei
trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti; e)alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad
impianto fisso,fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422; f)alla vigilanza sulle
imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e
regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse
nazionale; g)al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; h)alle funzioni
attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le regioni degli
interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e
internazionale; i)agli interventi statali a favore delle imprese di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.454; l)al rilascio
di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data
del 1 gennaio 2001; m)all'albo nazionale degli autotrasportatori con
funzioni di indirizzo,coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n.454; n)alla
concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle
previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422; o)alla
omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unità tecniche indipendenti; p)al riconoscimento delle
omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA,
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e
la Lega navale italiana; q)ai compiti di polizia stradale di cui agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285; r)ai
rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e
Lugano; s)alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini
di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e
internazionale; t)alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da
diporto; alla sicurezza della navigazione interna; u)alle caratteristiche
tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da
diporto; v)alla disciplina e alla sicurezza della navigazione
marittima; z)alla bonifica delle vie di navigazione; aa)alla
costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato
VTS; bb)alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli
aeroporti di interesse nazionale; cc)alla disciplina delle scuole di volo e
del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla
disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli
professionali marittimi;alla individuazione dei requisiti psico-fisici della
gente di mare; dd)alla disciplina della sicurezza del
volo; ee)alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del
dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n.250; ff)alla programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-
veneto; gg)alla pianificazione degli interventi per sostenere la
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e
all'assegnazione della cassa integrazione guadagni; hh)alla tenuta
dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida; ii)agli esami per conducenti di
veicoli a motore e loro rimorchi; ll)al rilascio di patenti e di
certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e
aggiornamenti; mm)alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei
veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli; nn)alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del
comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite
e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e
internazionali,anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci
pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese
autorizzate; oo)al rilascio di certificati e contrassegni di
circolazione per ciclomotori; pp)all'utilizzazione del pubblico demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di
fonti di energia.
Articolo 105 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del
presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio
1994, n.84 ,e successive modificazioni e integrazioni. 2.Tra le
funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le
funzioni relative: a)al rilascio dell'autorizzazione all'uso in
servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con
conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza; b)al
rifornimento idrico delle isole; c)all'estimo navale; d)alla
disciplina della navigazione interna; e)alla
programmazione,pianificazione,progettazione ed esecuzione degli interventi di
costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività
portuale; f)al conferimento di concessioni per l'installazione e
l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali; g)alla gestione del sistema idroviario
padano-veneto; h)al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; i)alla
programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli
indicati alla lettera g)del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto
legislativo; l)al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale
conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1995. 3.Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni
relative: a)alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività
svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b)al riconoscimento
dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c)agli esami
per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di
autoscuola; d)al rilascio di autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo
sulle imprese autorizzate; e)al controllo sull'osservanza delle tariffe
obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto
terzi; f)al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio; g)agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su
strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto su strada; h)alla tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. 4.Sono,
inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge
15 marzo 1997, n.59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per
costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di
trasporto,escluse le strade e le autostrade. 5.In materia di
trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni
ad essi conferite delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n.422. 6.Per lo svolgimento di compiti conferiti
in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si
avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto. 7.L 'attività
di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in
mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante
affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
Articolo 106 Riordino e soppressione di
strutture 1.Nell'ambito del riordino di cui all'articolo
9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello
Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in
particolare: a)il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo
degli autotrasportatori; b)gli uffici della Motorizzazione civile e i
centri prova autoveicoli; c)la Direzione generale del lavoro marittimo
e portuale; d)la Direzione generale del demanio
marittimo. 2. E'soppresso il Servizio escavazione porti.Il
relativo personale,è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere
impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z)del comma
1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.
CAPO VIII PROTEZIONE CIVILE
Articolo 107 Funzioni mantenute allo
Stato 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: a)all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività
delle amministrazioni dello Stato,centrali e periferiche,delle regioni,delle
province, dei comuni,delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale in materia di protezione
civile; b)alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui
all'art.2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n.225; c)alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di
pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali
è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera
b); d)alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225; e)alla fissazione di
norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e
commerciali; f)alle funzione operative riguardanti: 1)gli indirizzi per
la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio; 2)la predisposizione,
d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in
caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n.225 e la loro attuazione; 3)il
soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo
spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4)lo
svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di
emergenza; g)la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione
dei rischi naturali ed antropici. 5.Le funzioni di cui alle
lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata
Articolo 108 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle
regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a)sono
attribuite alle regioni le funzioni relative: 1)alla predisposizione
dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,sulla base degli indirizzi
nazionali; 2)all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.225, avvalendosi anche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3)agli indirizzi per
la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n.225 del
1992; 4)all'attuazione degli interventi necessari per favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi; 5)allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo
107; 6)alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità
o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati
e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185; 7)agli
interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; b)sono
attribuite alle province le funzioni relative: 1)all'attuazione,
in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2)alla
predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi
regionali; 3)alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle
strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.225; c)sono attribuite ai
comuni le funzioni relative: 1)all'attuazione, in ambito
comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2)all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale; 3)alla predisposizione dei
piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, e, in ambito montano,
tramite le comunità montane,e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali; 4)all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l'emergenza; 5)alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6)all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Articolo 109 Riordino di strutture e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco 1.Nell 'ambito del
riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare: a)il
Consiglio nazionale per la protezione civile; b)il Comitato operativo
della protezione civile. 2.Con uno o più decreti da emanarsi ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al
riordino delle seguenti strutture: a)Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell'interno; b)Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c)Dipartimento
della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 110 Riordino
dell'ANPA 1.Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n.59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai
fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
Articolo 111 Servizio meteorologico nazionale
distribuito. 1.Per lo svolgimento di compiti conoscitivi
tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, il
Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia
scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali
competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse
designati. 2.Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono definiti la composizione
ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale
distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali
competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato
scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza
unificata su proposta del consiglio direttivo.Con i medesimi decreti è
disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni
regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico
centrale.
TITOLO IV SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITÀ
CAPO I TUTELA DELLA SALUTE
Articolo 112 Oggetto.
1.Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in
tema di "salute umana"e di "sanità veterinaria". 2.Restano
esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze
armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie
dello Stato. 3.Resta invariato il riparto di competenze tra
Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
funzioni concernenti: a)le sostanze stupefacenti e psicotrope e la
tossicodipendenza; b)la procreazione umana naturale ed
assistita; c)i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; d)la tutela sanitaria
rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n.230; e)la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo
1992, n.257; f)il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di
plasmaderivati ed i trapianti; g)la sorveglianza ed il controllo di
epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali; h)la
farmaco-vigilanza e farmaco-epidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti
irregolari; i)l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
Articolo
113 Definizioni. 1.Ai sensi del presente
decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i
compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero
della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23
dicembre 1978, n.833. 2.Attengono alla sanità veterinaria, ai
sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli
interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la
salubrità dei prodotti di origine animale. 3.In particolare,
attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2: a)la profilassi e
la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure
riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo
1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n.59; b)le funzioni
di igiene pubblica; c)l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari,
ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione
particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro
sottoprodotti; d)la disciplina delle professioni
sanitarie; e)la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali,
presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso
veterinario; f)la tutela sanitaria della riproduzione
animale; g)la disciplina dei prodotti cosmetici.
Articolo 114 Conferimenti alle
regioni. 1.Sono conferiti alle regioni, secondo le
modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni
e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo
quelli espressamente mantenuti allo Stato. 2.I conferimenti di
cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola
esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti
cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Articolo 115 Ripartizione delle
competenze. 1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n.59, sono conservati allo Stato i seguenti
compiti e funzioni amministrative: a)l'adozione, d'intesa con la
Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di
settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle
relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni; b)l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni
tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti,
laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione,
sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti; c)la formazione,
l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi
relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione,
commercializzazione impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta,
assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o
divieti; d)l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche
di interesse nazionale; e)lo svolgimento di ispezioni, anche mediante
l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti; f)la
definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi
controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n.42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; g)la
definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche
e private. 2.Nelle materie di cui all'articolo 112 sono
conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1
del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo,
ed in particolare quelli concernenti: a)l'approvazione dei piani e dei
programmi di settore non aventi rilievo e applicazione
nazionale; b)l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle
prestazioni; c)la verifica della conformità rispetto alla normativa
nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine
di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini
del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente
articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica
dell'applicazione della buona pratica di laboratorio; d)le verifiche di
conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera d). 3.Il conferimento delle funzioni di verifica delle
conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo.Entro tale termine, con decreto legislativo da
emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono
individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati
dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e
finalità,devono restare di competenza degli organi centrali.
4.La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini
e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale da quella
regionale.Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche
attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della
economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo
in comune. 5.Restano riservate allo Stato le competenze di cui
agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del
livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis
dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27
dicembre 1997, n.449.
Articolo
116 Pianificazione 1.L'individuazione degli
obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai
piani e programmi di settore adottati dalle regioni è operata con atti di
indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n.59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1,
lettera a) del presente decreto legislativo. 2.Le funzioni già
esercitate da commissioni e organismi ministeriali,anche a composizione mista
paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di
settore conferiti alle regioni,sono soppresse.Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il
riordino delle medesime commissioni e organismi,provvedendo alla relativa
soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Articolo 117 Interventi
d'urgenza. 1.In caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli
altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione
di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali. 2.In caso
di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del comma 1.
Articolo 118 Attività di
informazione. 1.In relazione alle funzioni conferite ai
sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti: a)la raccolta e lo scambio di informazioni
ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),le
altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari; b)la
gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le
competenze statali,nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in
connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e
privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio
centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1,comma 30,della legge
23 dicembre 1996, n.662; c)l'analisi statistica e la diffusione dei
dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n.59; d)la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento
e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale; e)il
coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti
conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a
comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o
comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta,
con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e
alla diffusione di malattie umane o animali; f)la predisposizione dello
schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modifiche e integrazioni.
2.Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la
pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.175, ad esclusione
delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo
Stato.
Articolo
119 Autorizzazioni. 1.Sono conservate allo
Stato le funzioni amministrative concernenti: a)l'autorizzazione alla
produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas
medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad
alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n.46; b)l'autorizzazione alla produzione,importazione e immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi
sanitari; c)l'autorizzazione alla importazione o esportazione di
sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a
restrizioni; d)l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione
scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque
minerali. 2.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative relative alle attività sottoelencate.Lo svolgimento di dette
attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, qualora non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito
indicato: a)produzione a scopo di vendita preparazione per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti
integratori o integratori medicati,di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio
1963, n.281.Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, la
domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni,
salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi
del citato articolo 20; b)produzione a scopo di vendita preparazione
per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori
o integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15
febbraio 1963, n.281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n.241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da
emanarsi ai sensi del citato articolo 20; c)vendita di ogni singolo
integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale
che di importazione di cui all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n.281.
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, la domanda di
autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la
fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato
articolo 20.
Articolo 120 Prestazioni e
tariffe 1.Rimangono ferme le attuali competenze dello
Stato concernenti: a)la classificazione dei medicinali ai fini della
loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n.537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996,
n.425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996,
n.662; b)la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE; c)il
regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata,
di cui alla direttiva 65/65/CEE; d)la predisposizione e l'aggiornamento
dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n.536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n.648; e)la
determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti
dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 gennaio 1982, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 25
marzo 1982, n.98; f)l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi,
sentita la Conferenza Stato-regioni; g)la definizione dei criteri
generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502; la definizione dei
massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995,
n.549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2,
comma 9; h)l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n.618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio
1981, n.208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n.344, e
all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;
l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché
le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle
pubbliche amministrazioni; i)la determinazione dei criteri di fruizione
di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n.595; l)le autorizzazioni e i
rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri
residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502; m)le tariffe relative alle prestazioni
sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od
obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
Articolo 121 Vigilanza su
enti. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni di
vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala
nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali.In
particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di
autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti
summenzionati. 2.Ferme restando le competenze regionali aventi
ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed
il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e
finalizzata,degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 3.La
definizione, intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta
specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il
riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e
la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato.Restano ferme le competenze
relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a
norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502,e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo
stesso articolo 4, comma 13. 4.Spettano alle regioni le funzioni
di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello
infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di
servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
Articolo 122 Vigilanza sui fondi
integrativi. 1.Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi
integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502 ,istituiti e gestiti a livello ultraegionale. 2.E'
conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a
livello regionale o infraregionale.
Articolo
123 Contenzioso. 1.Sono conservate allo
Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a
favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati. 2.Restano altresì salve le funzioni della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al
decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e al decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221, nonché le funzioni
contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità
permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n.566. 3.Sono inoltre conservate le
funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della
sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di
guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa
di servizio.
Articolo 124 Professioni
sanitarie. 1.Sono conservate allo Stato le seguenti
funzioni amministrative: a)la disciplina delle attività libero-professionali
e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n.412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre
1996, n.662; b)la determinazione delle figure professionali e dei
relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti
sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502; c)gli adempimenti in materia di riconoscimento
dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed
arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea; d)il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle
professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi
extracomunitari,ai sensi della legge 8 novembre 1984, n.752; e)la
programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa
formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.256, e al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n.257, ivi compresa l'erogazione delle borse di
studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene
svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni; f)la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri
generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni. 2.E' trasferito alle regioni il
riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai
fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e
specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n.735, e all'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761.
Articolo 125 Ricerca scientifica.
1.Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca
scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo
1997, n.59, tra cui quelle concernenti: a)la sperimentazione clinica di
medicinali,presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e
tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali; b)la
cooperazione scientifica internazionale.
Articolo 126 Profilassi
internazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
lettera i), della legge 15 marzo 1997, n.59, sono mantenute allo Stato,anche
avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di
Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi
internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle
frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli
veterinari infracomunitari e di frontiera.
Articolo 127 Riordino di
strutture 1.Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n.59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di
sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro.
CAPO II SERVIZI SOCIALI
Articolo 128 Oggetto e
definizioni 1.Il presente capo ha come oggetto le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali
". 2.Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi
sociali "si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la
persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Articolo 129 Competenze dello
Stato 1.Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n.59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a)la
determinazione dei principi e degli obiettivi della politica
sociale; b)la determinazione dei criteri generali per la programmazione
della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello
locale; c)la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di
vita; d)compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e
territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e
circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della
valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche
sociali; e)la determinazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui
all'articolo 59,comma 46,della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato
dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo; f)i
rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con
gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e
gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa
dell'Unione europea; g)la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le
disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei
corsi di formazione professionale; h)gli interventi di prima assistenza
in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di
identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di
soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da
respingere o da espellere; i)la determinazione degli standard
organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che
operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione
della rete dei servizi sociali; l)le attribuzioni in materia di
riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in
favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di
protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni
vigenti; m)gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle
Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro
familiari; n)la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti
agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a
benefici economici di invalidità civile. 2.Le competenze
previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate
sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le
competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono
esercitate sentita la Conferenza unificata.
Articolo 130 Trasferimenti di competenze
relative agli invalidi civili. 1.A decorrere dal
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità
spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita
ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). 2.Le funzioni di concessione dei
nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle
regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse
proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale. 3.Fermo restando il principio della separazione tra
la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici
economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537, nei
procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle
prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1
del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed
all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 4.Avverso i
provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo
la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela
giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Articolo 131 Conferimenti alle regioni e agli
enti locali. 1.Sono conferiti alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi
sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e
quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130. 2.Nell'ambito delle
funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso
le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei
servizi sociali,anche con il concorso delle province.
Articolo 132 Trasferimento alle
regioni. 1.Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo
4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in
capo alle regioni stesse.In particolare la legge regionale conferisce ai comuni
ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i
servizi sociali relativi a: a)i minori, inclusi i minori a rischio di
attività criminose; b)i giovani; c)gli anziani; d)la
famiglia; e)i portatori di handicap, i non vedenti e gli
audiolesi; f)i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g)gli
invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente
decreto legislativo. 2.Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno
al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla
promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che
agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo
a: a)la cooperazione sociale; b)le istituzioni di pubblica
assistenza e beneficenza (IPAB); c) il volontariato.
Articolo 133 Fondo nazionale per le politiche
sociali. 1.Il Fondo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2.Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali
destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione
di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo. 3.In
particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono destinati al Fondo nazionale per le
politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati
dalla legge 23 dicembre 1997, n.451 e quelli del Fondo nazionale per le
politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998,
n.40. 4.All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della
predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri
interessati "sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281".
Articolo 134 Soppressione delle strutture
ministeriali. 1.Presso la direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica
alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n.59, i servizi interventi di assistenza sociale,
affari assistenziali speciali, gestioni contabili.
CAPO III ISTRUZIONE SCOLASTICA
Articolo 135 Oggetto.
1.Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione
amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti
alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n.59.
Articolo
136 Definizioni. 1.Agli effetti del presente
decreto legislativo,per programmazione e gestione amministrativa del servizio
scolastico si intende l 'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire
la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2.Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra
l'altro: a)la programmazione della rete
scolastica; b)l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di
personale; c)l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai
vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel
settore; d)la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali
e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del
servizio,le correlate iniziative di segnalazione e di proposta; e)l'adozione,
nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi
determinati dalle autorità preposte al governo del servizio,di tutte le misure
di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Articolo 137 Competenze dello
Stato. 1.Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica,
previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle
istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del
presente decreto legislativo. 2.Restano altresì allo Stato i
compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle
attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.389.
Articolo 138 Deleghe alle
regioni. 1.Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo,
della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative: a)la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale; b)la programmazione, sul
piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,assicurando il
coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c)la
suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa; d)la determinazione del calendario scolastico; e)i
contributi alle scuole non statali; f)le iniziative e le attività di
promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 2.La
delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59. 3.Le deleghe di
cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie
artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale
di danza,nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in
Italia.
Articolo 139 Trasferimenti alle province ed ai
comuni. 1.Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del
presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province,in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai
comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le
funzioni concernenti: a)l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione; b)la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche; c)i servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio; d)il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e)la sospensione delle
lezioni in casi gravi e urgenti; f)le iniziative e le attività di
promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g)la
costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli
organi collegiali scolastici a livello territoriale. 2.I comuni,
anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in
relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche
d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative
a: a)educazione degli adulti; b)interventi integrati di
orientamento scolastico e professionale; c)azioni tese a realizzare le
pari opportunità di istruzione; d)azioni di supporto tese a promuovere
e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi
gradi e ordini di scuola; e)interventi
perequativi; f)interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute. 3.La risoluzione dei
conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti
tra istituzioni della scuola materna e primaria,la cui risoluzione è conferita
ai comuni.
CAPO IV FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 140 Oggetto.
1.Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in
materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la
formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita
regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della
legge 15 marzo 1997, n.59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24
giugno 1997, n.196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469.
Articolo
141 Definizioni. 1.Agli effetti del presente
decreto legislativo, per "formazione professionale"si intende il complesso degli
interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico
professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa,
per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la
formazione impartita dagli istituti professionali,nel cui ambito non funzionano
corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente
e quella conseguente a riconversione di attività produttive.Detti interventi
riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica,
di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in
situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il
conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i
presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria,ma sono
comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2.Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza
sull'attività privata di formazione professionale. 3.Sempre ai
medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la
"formazione professionale". 4.Gli istituti professionali che
devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1
del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le
procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
Articolo 142 Competenze dello
Stato 1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n.59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti amministrativi inerenti a: a)i rapporti internazionali e il
coordinamento dei rapporti con l 'Unione europea in materia di formazione
professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello
internazionale o delle Comunità; b)l'indirizzo e il coordinamento e le
connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e
informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469; c)l'individuazione degli standard delle qualifiche
professionali,ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti
formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196; d)la
definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che
gestiscono la formazione professionale; e)le funzioni statali previste
dalla legge 24 giugno 1997, n.196, in materia di apprendistato, tirocini,
formazione continua, contratti di formazione-lavoro; f)le funzioni
statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto
quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per
l'occupazione; g)il finanziamento delle attività formative del
personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e
cooperativa con i paesi in via di sviluppo; h)l'istituzione e il
finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori
italiani all'estero; i)l'istituzione e l 'autorizzazione di attività
formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di
istruzione secondaria superiore, universitaria postuniversitaria, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n.845, e in particolare
dei corsi integrativi di cui all'articolo, comma 6, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297; l)la formazione professionale svolta dalle Forze
armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri
dipendenti. 2.In ordine alle competenze mantenute in capo allo
Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di
proposta.Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i
seguenti compiti e funzioni: a)la definizione degli obiettivi generali
del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le
politiche comunitarie; b)la definizione dei criteri e parametri per la
valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a); c)l'approvazione e
presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle
prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle
formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL; d)la definizione,
in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dei programmi operativi multi-regionali di formazione
professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3.Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine
agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n.1449, e di
cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
Articolo 143 Conferimenti alle
regioni. 1.Sono conferiti alle regioni, secondo le
modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142.Spetta alla Conferenza
Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi
nazionali e regionali del sistema. 2.Al fine di assicurare
l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione
attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n.142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in
materia di formazione professionale.
Articolo 144 Trasferimenti alle
regioni. 1.Sono trasferiti, in particolare, alle
regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della
Costituzione: a)la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato
nelle iniziative di formazione professionale; b)le funzioni e i compiti
attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della
pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai
sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti
l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al
conseguimento del diploma. 2.Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
d'intesa con la Conferenza Stato regioni, da emanare entro sei mesi
dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e
trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo
141. 3.I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti
nell'anno precedente. 4.Per effetto dei trasferimenti di cui
alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali
assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di
autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai
sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n.59.
Articolo 145 Modalità per il trasferimento di
beni,risorse e personale. 1.Ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo
1997, n.59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica
istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni
beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto
dei seguenti criteri: a)i beni e le risorse da trasferire sono
individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo; b) il personale
dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti
professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle regioni.
2.Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.
Articolo 146 Riordino di
strutture. 1.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro novanta
giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto
legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, al
riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal
presente capo.
Articolo 147 Abrogazione di
disposizioni. 1.Sono abrogate le seguenti
disposizioni: a)l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n.10; b)gli articoli 35 e 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; c)l'articolo 2,
comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n.845.
CAPO V BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Articolo
148 Definizioni. 1.Ai fini del presente
decreto legislativo si intendono per: a)"beni culturali", quelli che
compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico,
archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono
testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla
legge; b)"beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o
culturali; c)"tutela", ogni attività diretta a riconoscere,conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali; d)"gestione", ogni attività
diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare
la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle
finalità di tutela e di valorizzazione; e)"valorizzazione", ogni
attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei
beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione; f)"attività culturali", quelle rivolte a formare e
diffondere espressioni della cultura e dell'arte; g)"promozione", ogni
attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.
Articolo 149 Funzioni riservate allo
Stato 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n.59, sono riservate allo Stato le funzioni e i
compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta
nella legge 1 giugno 1939, n.1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n.1409, e loro successive modifiche e
integrazioni. 2.Lo Stato, le regioni e gli enti locali
concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali. 3.Sono
riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e
compiti: a)apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati; b)autorizzazioni,
prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura
interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei
beni di interesse storico o artistico; c)controllo sulla circolazione e
sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del
diritto di prelazione; d)occupazione d'urgenza, concessioni e
autorizzazioni per ricerche archeologiche; e)espropriazione di beni
mobili e immobili di interesse storico artistico; f)conservazione degli
archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di
servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la
disponibilità in forza di legge o di altro titolo; g)vigilanza sugli
archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse
storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti
archivistici; h)le ulteriori competenze previste dalla legge 1 giugno
1939, n.1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n.1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo
148 del presente decreto legislativo. 4.Spettano altresì allo
Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n.59, le seguenti funzioni e compiti: a)il controllo sulle
esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n.3911/1992 del Consiglio del 9
dicembre 1992 e successive modificazioni; b)le attività dirette al
recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in
attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo
1993; c)la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni
relative; d)le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di
preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la
determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e
l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia
delle università; e)la definizione, anche con la cooperazione delle
regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione,
anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e
la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale; f)la
definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni
da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro. 5.Le
regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini
dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente
articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.Lo Stato può
rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, trasferendo alla regione, provincia comune interessati la relativa
facoltà. 6.Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti
statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, come modificato dalla legge 8
agosto 1985, n.431 di conversione con modificazioni del D.L.27 giugno 1985,
n.312.
Articolo 150 La gestione
1.Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti
territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi
dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n.127, i musei o altri
beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali
essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle
province o ai comuni. 2.La commissione è presieduta dal Ministro
per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e
conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al
comma 1. 3.La Commissione entro un anno dal suo insediamento
formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo
154 esprimono parere. 4.Il trasferimento della gestione ai sensi
del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato,
riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività
concernenti: a)l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del
personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei
beni; b)la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali; c)la fruizione pubblica dei
beni,concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui
all'articolo 152, comma 3. 5.Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n.59, si provvede al trasferimento alle regioni,alle province o ai comuni
della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al
comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni,province e comuni.
6.Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i
criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio
delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione
collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi.Con apposito
protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui
è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da
trasferire. 7.Le regioni provvedono, con proprie norme, alla
organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei degli altri beni
culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto
legislativo. 8.Ai fini dell'individuazione di eventuali
modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere
ricostituita,su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o
della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco
medesimo.La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al
presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.
Articolo 151 Biblioteche pubbliche statali
universitarie. 1.Le università possono richiedere il
trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate.Ai fini del
trasferimento,il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le
università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati
i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
Articolo 152 La
valorizzazione. 1.Lo Stato, le regioni e gli enti locali
curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997 ,n.59, la
valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali
e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli
articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo. 2.Per le
regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di
cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui
al predetto articolo 154. 3.Le funzioni e i compiti di valorizzazione
comprendono in particolare le attività concernenti: a)il miglioramento
della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza,integrità e
valore; b)il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della
loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo
di comunicazione; c)la fruizione agevolata dei beni da parte delle
categorie meno favorite; d)l'organizzazione di studi, ricerche ed
iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni
culturali e di ricerca; e)l'organizzazione di attività didattiche e
divulgative anche in collaborazione con istituti di
istruzione; f)l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati; g)l'organizzazione di eventi culturali connessi
a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero,restauro o ad
acquisizione; h)l'organizzazione di itinerari culturali, individuati
mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
Articolo 153 La
promozione. 1.Lo Stato, le regioni e gli enti locali
provvedono,ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività
culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo
1977, n.59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione
strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto
previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto
legislativo. 2.Per le regioni a statuto speciale le norme di
attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione
di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154. 3.Le
funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività
concernenti: a)gli interventi di sostegno alle attività culturali
mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro
gestione; b)l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore
diffusione; c)l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le
diverse aree territoriali; d)l'organizzazione di iniziative dirette a
favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla
istruzione scolastica e alla formazione professionale; e)lo sviluppo
delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in
relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
Articolo 154 Commissione per i beni e le
attività culturali 1.E' istituita in ogni regione a
statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da
tredici membri designati: a)tre dal Ministro per i beni culturali e
ambientali; b)due dal Ministro per l 'università e la ricerca
scientifica e tecnologica; c)due dalla regione; due dall'associazione
regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d)uno
dalla Conferenza episcopale regionale; e)due dal CNEL tra le forze
imprenditoriali locali. 2.I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c)sono
individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni anche tra esperti
esterni. 3.Il presidente della commissione è scelto tra i
suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro
per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in
carica tre anni e possono essere confermati.
Articolo 155 Funzioni della
commissione. 1.Ciascuna commissione, ai fini della
definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula
una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali
e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione
e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della
regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e
privati. 2.La commissione svolge inoltre i seguenti
compiti: a)monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma
1; b)esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali,
pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
ambientali.
CAPO VI SPETTACOLO
Articolo 156 Compiti di rilievo nazionale in
materia di spettacolo. 1.Lo Stato svolge i seguenti
compiti: a)definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle
attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la
qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei
soggetti e delle attività teatrali sul territorio; b)promuove la
presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero,
anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre
nazioni; c)definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i
requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei
teatri; d)promuove la formazione di una videoteca, al fine di
conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di
danza; e)garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e
delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con
le regioni e con gli enti locali,la promozione e la circolazione sul
territorio; f)definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali
nazionali; g)definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle
università; h)concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965,
n.1213, e successive modificazioni ed integrazioni; i)provvede alla
revisione delle opere cinematografiche,di cui alla legge 21 aprile
1962,n.161; l)autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998,
n.3; m)contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale
di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n.426; n)programma e promuove,unitamente alle regioni e agli enti
locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio,
perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della
fruizione teatrale musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località
che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle
rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di
cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30
aprile 1985, n.163, e successive modificazioni ed
integrazioni; o)contribuisce ad incentivare la produzione teatrale,
musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione
contemporanea; p)preserva ed incentiva la rappresentazione del
repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico"; q)promuove le forme di
ricerca e sperimentazione teatrale,musicale e di danza e di rinnovo dei
linguaggi; r)contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367.
CAPO VII SPORT
Articolo 157 Competenze in materia di
sport. 1.L'elaborazione dei programmi, riservata alla
commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3
gennaio 1987, n.2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,
e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e
parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)e della Conferenza
unificata. 2.Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di
governo competente con le modalità di cui al comma 1.E 'soppressa la commissione
tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5,del citato decreto- legge n.2 del
1987. 3.Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui
alla legge 16 febbraio 1942, n.426, e successive modificazioni e sull'Istituto
per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n.
1295. 4.Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n.59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito
sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione
di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
TITOLO V POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E
REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Articolo 158 Oggetto.
1.Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e
locale". 2.Le regioni e gli enti locali sono titolari delle
funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite attribuite. La delega di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali,anche per quanto
attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e
compiti di polizia amministrativa.
Articolo
159 Definizioni. 1.Le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale
concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività
relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche
delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi
in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica. 2.Le funzioni ed i compiti
amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n.59, concernono
le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico,
inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi
pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella
comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei
loro beni.
Articolo 160 Competenze dello
Stato 1.Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, sono
conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle
materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai
compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo
1. 2.L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modifiche ed
integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, le forze di polizia.
Articolo 161 Conferimenti alle regioni e agli
enti locali. 1.Sono conferiti alle regioni e agli enti
locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le
funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui
all'articolo 160.
Articolo 162 Trasferimenti alle
regioni. 1.E 'trasferito alle regioni, in particolare,
il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province,
nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente
informata l'autorità di pubblica sicurezza. 2.Il servizio di
polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai
regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V
della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie
alla stessa riservate.
Articolo 163 Trasferimenti agli enti
locali. 1.Le funzioni e i compiti di polizia
amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del
presente decreto legislativo. 2.Ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti
amministrativi: a)il rilascio della licenza di vendita ambulante di
strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n.635; b)il rilascio delle licenze concernenti
le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie,
di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza; c)il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio
dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa
all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d)il rilascio delle
licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative
all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni; e)il rilascio della licenza per l'esercizio del
mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui
all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n.302; f)il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli,motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse
esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285; g)il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività di direttore istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della
legge 18 aprile 1975, n.110; h)le autorizzazioni agli stranieri per
l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3.Ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti
funzioni e compiti amministrativi: a)il riconoscimento della nomina a
guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle
regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e
protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n.157; b)il riconoscimento della nomina di agenti
giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime,
di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n.1604, e all'articolo
22 della legge 14 luglio 1965, n.963; c)il rilascio dell'autorizzazione
per l'espletamento di gare con autoveicoli,motoveicoli e ciclomotori su strade
ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. 4.Dei
provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è
data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 164 Abrogazione di
norme. 1.Sono abrogate le seguenti
disposizioni: a)la legge 13 dicembre 1928, n.3086, nonché il
riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.300; b)l'articolo 76
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931,n.773, fermo restando l 'obbligo di informazione preventiva
all'autorità di pubblica sicurezza; c)l'articolo 19, comma 1, numero 3), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616; d)l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, nella parte in cui prevede la
comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione,revoca e annullamento in
capo a quest'ultimo in ordine all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia
di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1,
numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19,
comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi,
fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei
provvedimenti adottati; e)gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione
dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole
cinematografiche; f)l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio
dell'arte fotografica,fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva
all'autorità di pubblica sicurezza. 2.E'altresì abrogato il
comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17)del comma 1
dello stesso articolo 19. 3.Nell'articolo 68, primo comma, del
più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole
"rappresentazioni cinematografiche e teatrali "sono abrogate.
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