Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art.5 della legge
23 ottobre 1985, n.595, che detta indirizzi per la disciplina delle strutture di
alta specialità;
Visto in particolare il secondo comma del precitato art.5
che demanda al Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
previo parere del Consiglio superiore di sanità, l'emanazione di un decreto
concernente l'elenco delle alte specialità riconosciute ai fini
dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza, da stabilirsi in rapporto
a bacini d'utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto
costi-benefici;
Visto, altresì, il terzo comma dello stesso articolo che del
pari demanda al Ministro della sanità la fissazione dei requisiti minimi di
personale, attrezzature, posti letto, che le singole strutture predisposte per
l'esercizio delle attività di alta specialità debbono obbligatoriamente
possedere, dei necessari collegamenti con le attività specialistiche affini o
complementari che debbono esistere nel medesimo presidio ospedaliero nel quale
si trova inserita l'alta specialità, delle caratteristiche di professionalità
richieste per il personale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle
sedute del 21 dicembre 1987, 26 gennaio, 22 marzo, 26 luglio e 16 novembre 1988;
Visti i decreti del Ministro della sanità del 3 novembre 1989 e del 24 gennaio
1990, concernenti la disciplina di prestazioni fruibili presso centri di
altissima specialità all'estero;
Considerato altresì, che per alcuni settori
a carattere fortemente innovativo, il numero di strutture di alta specialità
attivabili in base a requisiti già conseguiti è insufficiente rispetto alla
domanda ed alla sua distribuzione sul territorio nazionale, onde si pone la
esigenza di promuovere il conseguimento di detti requisiti da parte di altre
strutture;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27
settembre 1989;
Decreta:
Articolo
1
Individuazione alte specialità
Ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.5 della legge 23 ottobre 1985, n.595, sono comprese
nelle alte specialità le seguenti attività assistenziali:
1)le emergenze,
ivi comprese quelle pediatriche;
2)le grandi ustioni, ivi comprese quelle
pediatriche;
3)La cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella
pediatrica;
4)la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella
pediatrica;
5)la nefro-urologia,ivi compresa quella pediatrica;
6)la
neuro-riabilitazione;
7)i trapianti d'organo, ivi compresi il coordinamento
interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto;
8)la
oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica;
9)la peneumologia
oncologica;
10)la radioterapia oncologica;
11)le malattie vascolari;
12)la ginecologia oncologica.
Articolo 2
Strutture di alta specialità -Definizione.
Il
complesso dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato a ciascuna
alta specialità costituisce una struttura di alta specialità.
Il personale medico e non medico operante nella stessa struttura di alta
specialità assicura in modo coordinato le prestazioni erogate da ciascuna
struttura.
Le strutture di alta specialità e i loro bacini
d'utenza vengono individuati nel successivo art.5.
Tali
strutture costituiscono centri di riferimento per l'intero Servizio sanitario
nazionale.
La dotazione obbligatoria di servizi costituenti una
struttura di alta specialità in relazione alle funzioni e prestazioni da erogare
compresi i collegamenti con le attività specialistiche affini e complementari,
le dotazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi e posti letto, e gli
standards minimi di attività, sono specificati rispettivamente negli allegati A,
B, C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
Sede
delle strutture di alta specialità.
Salvo quanto
disposto dalla legge in ordine alla dislocazione territoriale, costituiscono
sede preferenziale di collocazione delle strutture finalizzate all'esercizio
delle alte specialità di cui all'art.1, i presidi ospedalieri multizonali, ivi
compresi quelli a carattere pediatrico e i policlinici universitari, e per le
alte specialità pediatriche, anche le istituzioni pediatriche a livello
regionale o interregionale.
Fermo restando quanto stabilito dal
precedente comma,alla costituzione e funzionamento di una struttura di alta
specialità possono concorrere personale, servizi e attrezzature di organismi
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 39,
40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 ,n.833, sempre che tale possibilità sia
prevista dal piano sanitario della regione o della provincia autonoma.
La alte specialità pediatriche sono di regola collocate nelle
istituzioni pediatriche di cui al presente articolo.
Articolo 4
Norme
organizzative
Al fine di assicurare il corretto e
coordinato espletamento dell'attività di alta specialità, l'organo deliberante
dell'organismo da cui dipende la struttura, fissa, previo parere dei
responsabili dei vari servizi, apposite norme per l'organizzazione
funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale dei servizi che
compongono la struttura stessa.
Ove alla costituzione della
struttura di alta specialità concorra l'apporto di altri organismi, è necessaria
la previa intesa con coloro che, in base alle norme di legge o statutarie, ne
hanno la legale rappresentanza.
Talune
prestazioni,espressamente individuate nell'allegato A, possono essere erogabili
anche presso servizi ubicati in altri presidi nella stessa area metropolitana.
Qualora nella stessa istituzione coesistano più strutture di
alta specialità aventi componenti primarie o attività specialistiche comuni, le
norme di cui al primo comma del presente articolo possono prevedere che le
relative prestazioni siano erogate da uno stesso servizio.
5.Strutture di alta specialità e bacini d'utenza.-Le strutture di alta
specialità operano per aree coordinate interregionali tali da assicurare
complessivamente, all'interno dell'area, bacini d'utenza effettivi compresi
entro le fasce di standard sottoindicate per ciascuna alta specialità.
La composizione delle aree è soggetta a periodica revisione. Le
strutture di alta specialità e le fasce standard entro le quali devono
collocarsi i loro bacini d'utenza sono le seguenti:
1)alta specialità per il
trattamento dell'emergenza, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino
d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni di abitanti, elevata a 8-10
milioni per quelle pediatriche;
2)alta specialità per il trattamento delle
grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino d'utenza
effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni di abitanti, elevata a 14-15 milioni
per quelle pediatriche;
3)alta specialità del cuore, ivi compresa quella
pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni di
abitanti, elevata a 6-7 milioni per quelle pediatriche;
4)alta specialità di
neurochirurgia e neurologia intensiva, ivi compresa quella pediatrica, con un
bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni di abitanti, elevata a
14-15 milioni per quelle pediatriche;
5)alta specialità di nefrourologia,
ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia
tra 8 e 10 milioni di abitanti, elevata a 17-21 milioni per quelle pediatriche;
6)alta specialità di neuroriabilitativa,con un bacino d'utenza effettivo
nella fascia tra 6 e 9 milioni di abitanti per i cerebrovascolari, elevata a
14-17 milioni per le paratetraplegie acute e i coma apallici;
7)alta
specialità trapianti d'organo con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra
3 e 4 milioni di abitanti;
8)alta specialità coordinamento interregionale
trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo
della legge n.198 del 13 luglio 1990;
9)alta specialità di oncoematologia,
ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia
tra 5 e 6 milioni di abitanti, elevata a 8-9 milioni per quelle
pediatriche;
10)alta specialità di pneumologia oncologica, con un bacino
d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 7 milioni di abitanti;
11)alta
specialità di radioterapia oncologica, con un bacino d'utenza di 6 milioni di
abitanti;
12)alta specialità malattie vascolari, con bacino d utenza
effettivo tra 7 e 9 milioni di abitanti;
13)alta specialità di oncologia
ginecologica, con bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 8 milioni di
abitanti.
Articolo 6
Certificazione e accertamento dei requisiti.
Individuazione strutture di alta specialità La certificazione della sussistenza
di tutti i requisiti, elementi costitutivi e standard, compete al legale
rappresentante dell'organismo da cui dipende la struttura o con cui la struttura
è convenzionata, in caso di appartenenza ad altre istituzioni, previa verifica e
relazione scritta del direttore sanitario, o,nel caso di inesistenza, di figura
equivalente.
Il Ministro della sanità, nell'ambito della
funzione generale di accreditamento delle strutture sanitarie di livello
interregionale, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite le regioni o
province autonome interessate, accertamenti e verifiche sui dati
certificati.
Articolo 7
Attivazione strutture di alta specialità.Norme transitorie.
L'attivazione delle strutture di alta specialità di
malattie vascolari e di oncologia ginecologica è subordinata, per motivi di
ordine tecnico e finanziario, alla emanazione di successivo decreto.
Per l'alta specialità trapianti d'organo il presente decreto si
limita ai trapianti renali. Il possesso di tutti i requisiti di cui agli
allegati A, B, e C, deve essere comunque acquisito dalla struttura di alta
specialità entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Nel primo anno di operatività del decreto, la
struttura può essere attivata qualora disponga dei prescritti elementi
costitutivi di carattere obbligatorio, e abbia raggiunto nel triennio precedente
livelli di attività pari almeno ai due terzi di quelli previsti come parametri
standard a regime.
Qualora il numero delle strutture di alta
specialità attivabili in base al comma precedente del presente articolo fosse
insufficiente rispetto alla domanda risultante dai bacini d'utenza effettivi
previsti dall'art.5 del presente decreto, può essere disposta, entro i limiti
imposti dai bacini d'utenza ed in relazione al grado di completezza delle
componenti, ai livelli di attività già conseguiti, ed alla loro dislocazione
territoriale, l'attivazione provvisoria di strutture di alta specialità in
istituzioni che pur svolgendo attività significativa nel settore, manchino di
parte delle componenti primarie o dei collegamenti richiesti, o non abbiano
ancora raggiunto gli standard di attività nella misura prevista dal presente
articolo.
Il provvedimento cesserà di avere effetto qualora
entro un anno non siano state completate le prescritte componenti ed i
collegamenti necessari, e entro due anni non siano stati conseguiti i livelli di
attività previsti.
Articolo 8.
Entrata in
vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.