Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.4 della legge
30 dicembre 1991, n.412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per
l'anno 1992;
Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il
Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità
sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive
lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la deliberazione del CIPE in data 3
agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorità
degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio
anestesiologico anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in
conto capitale del Fondo sanitario nazionale;
Visto l'art.22 dell'accordo
collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti
al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41;
Visto il
documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 14 gennaio 1992;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore
di sanità in data 12 febbraio 1992;
Ritenuto che, nelle more della
definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di
assistenza uniformi di cui all'art.4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, la
Conferenza Stato-regioni in data 13 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul
livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;
Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello
assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art.20 della legge marzo
1988, n.67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario
nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di
parte corrente di cui all'art.51 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nella
misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui
ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo
1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
Decreta:
E'approvato
il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza
sanitaria.
Articolo
Il
livello assistenziale di emergenza sanitaria
1.Ai sensi
del comma dell'art.4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, il livello
assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità
in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle
prestazioni di cui agli articoli successivi.
Articolo 2
Il
sistema di emergenza sanitaria.
1.Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e di
emergenza sanitaria articolate su:
a)il sistema di allarme sanitario;
b)il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
Articolo 3
Il
sistema di allarme sanitario
1.Il sistema di allarme
sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero
unico telefonico nazionale "118 ". Alla centrale operativa affluiscono tutte le
richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa
garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di
riferimento.
2.Le centrali operative della rete regionale
devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di
comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico
interregionale.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica,sono definiti gli standard di comunicazione e di
servizio.
3.L'attivazione della centrale operativa comporta il
superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e
servizi delle unità sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento,
anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa
del "118 ".
4.Le centrali operative sono organizzate, di norma,
su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono
all'occorrenza sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il
coordinamento tra di esse.
5.Le centrali operative assicurano i
radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati
e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di
riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale,
definite con il decreto di cui al comma 2.
6.Il dimensionamento
e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del
documento approvato dalla Conferenza Stato regioni in data 14 gennaio 1992, che
viene allegato al presente atto.
Articolo 4
Competenze e responsabilità nelle centrali operative
1.La responsabilità medico-organizzativa della centrale
operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico
ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile,
preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante
nella medesima area dell'emergenza.
2.La centrale operativa è
attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico
adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste
devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente,
anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza
ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art.22
dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41.
La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico
professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico
responsabile della centrale operativa.
Articolo 5
Disciplina delle attività
1.Gli interventi di
emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri
e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle
registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti
interessati.
2.L'attività di soccorso sanitario costituisce
competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli
standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti
professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
3.Ai fini dell'attività di cui al precedente
comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in
possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di
convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro
della sanità.
Articolo 6
Il
sistema di accettazione e di emergenza sanitaria
1.Fermo restando quanto previsto dall'art.14 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n.128, in materia di accettazione sanitaria, il
sistema di emergenza sanitaria assicura:
a)il servizio di pronto soccorso;
b)il dipartimento di emergenza.
2.Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso
e di dipartimento di emergenza.
Articolo 7
Le
funzioni i pronto soccorso
1.L'ospedale sede di pronto
soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di
urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo
accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi
necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto
protetto.
2.La responsabilità delle attività del pronto
soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono
attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un
medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel
settore.
Articolo 8
Le
funzioni del dipartimento di emergenza
1.Il
dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche
attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale,oltre
alle funzioni di pronto soccorso, anche:
a)interventi
diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e
pediatrici;
b)osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.
2.Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni
analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore
giornaliere.
3.La responsabilità delle attività del
dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è
dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non
inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con
documentata esperienza nel settore.
Articolo 9
Le
funzioni regionali
1.Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale,
determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente
atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema
di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico
fornito dal Consiglio superiore di sanità, in data 12 febbraio 1992, e
determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il
sistema stesso.
2.Il provvedimento di cui al comma precedente
determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in
relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per
l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di
posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità
operative.
Articolo 10
Prestazioni del personale infermieristico
1.Il
personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di
emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e
fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare
le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del
servizio.
Articolo 11
Onere
del trasporto i emergenza
1.Gli oneri delle prestazioni
di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se
il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del
paziente.
Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale
anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto
soccorso.
Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i
trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.
Articolo 12
Attuazione
1.All'attuazione di quanto disposto
dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.
2.Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale
fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art.20 della legge 1
marzo 1988, n.67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario
nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di
parte corrente di cui all'art.51 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nella
misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui
ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
3.Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica
le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in
ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate.
Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che
non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva
uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della
sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e
risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze
dei servizi.
L'accordo di programma può essere attivato anche prima della
verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.