Articolo 1.
1.Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 23
dicembre 1994, n.724, si considerano ospedali specializzati i presidi
ospedalieri che erogano prestazioni specialistiche di diagnosi, cura e
riabilitazione afferenti una disciplina medico-chirurgica o più discipline
medico-chirurgiche fra di loro strettamente complementari in relazione alla
specifica attività volta comprese fra quelle oggetto degli esami di idoneità
nazionali di cui all'art.17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.
2.L'attività svolta dagli ospedali specializzati può essere riferita a:
a)specifici organi o apparati del corpo umano;
b)specifiche malattie o
gruppi di malattie e/o specifici trattamenti;
c)specifiche fasce di età.
3.Gli ospedali specializzati,oltre che per la specifica attività specialistica
svolta, si distinguono in regionali ed interregionali in relazione al bacino di
utenza, a seconda che il carico di degenti, riferito all'ultimo triennio, sia
proveniente dalla regione o, per almeno il 30%,anche da altre
regioni.
Articolo 2
1.Gli ospedali specializzati devono essere dotati di
autonomia organizzativa ed economico-finanziaria ed avere, in particolare:
a)dotazione minima di novanta posti letto, articolati in almeno due distinte
unità operative di degenza;
b)organizzazione funzionalmente accorpata ed
unitaria, di tipo dipartimentale, delle unità operative in regime di degenza
(ordinaria e diurna)e in regime ambulatoriale;
c)consulenze di medicina
generale, chirurgia generale ed altre consulenze secondo la tipologia
dell'ospedale;
d)day hospital e servizi ambulatoriali.
Il presente
decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.