D.M.31 gennaio 1995 Criteri di classificazione degli ospedali specializzati.

Articolo 1.
   1.Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 23 dicembre 1994, n.724, si considerano ospedali specializzati i presidi ospedalieri che erogano prestazioni specialistiche di diagnosi, cura e riabilitazione afferenti una disciplina medico-chirurgica o più discipline medico-chirurgiche fra di loro strettamente complementari in relazione alla specifica attività volta comprese fra quelle oggetto degli esami di idoneità nazionali di cui all'art.17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.
   2.L'attività svolta dagli ospedali specializzati può essere riferita a:
a)specifici organi o apparati del corpo umano;
b)specifiche malattie o gruppi di malattie e/o specifici trattamenti;
c)specifiche fasce di età. 3.Gli ospedali specializzati,oltre che per la specifica attività specialistica svolta, si distinguono in regionali ed interregionali in relazione al bacino di utenza, a seconda che il carico di degenti, riferito all'ultimo triennio, sia proveniente dalla regione o, per almeno il 30%,anche da altre regioni.

Articolo 2
   1.Gli ospedali specializzati devono essere dotati di autonomia organizzativa ed economico-finanziaria ed avere, in particolare:
a)dotazione minima di novanta posti letto, articolati in almeno due distinte unità operative di degenza;
b)organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria, di tipo dipartimentale, delle unità operative in regime di degenza (ordinaria e diurna)e in regime ambulatoriale;
c)consulenze di medicina generale, chirurgia generale ed altre consulenze secondo la tipologia dell'ospedale;
d)day hospital e servizi ambulatoriali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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