Articolo 4, comma 3, L.30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

Articolo 4.
Assistenza sanitaria.
   3. In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n.595, i cui standard vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, la dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti,di cui lo 0,5 per mille riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie,con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonché alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo standard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione,gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati,fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n.132, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di day hospital, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente,il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento .
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9.La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente,con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n.146, a delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

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