Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Articolo 4.
Assistenza sanitaria.
3. In attuazione di quanto
previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n.595, i cui standard vengono
rideterminati prevedendo l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non
inferiore al 75 per cento in media annua, la dotazione complessiva di 6
posti-letto per mille abitanti,di cui lo 0,5 per mille riservato alla
riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie,con un tasso di spedalizzazione
del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee
nonché alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo
standard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto
programmatorio di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando
le trasformazioni di destinazione,gli accorpamenti e le disattivazioni necessari
per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati,fermo restando che
il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei
posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad
attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n.132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di day
hospital, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia
funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace
integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune
delle risorse umane e strumentali. Per le istituzioni di ricovero convenzionate
obbligatoriamente,il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono
calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di
utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il
personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate
forme di mobilità obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo prioritariamente
conto delle esigenze territoriali. Sino all'adozione del metodo dei
raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle case di
cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo
di riferimento .
(..)
9.La delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita
da rappresentanti regionali nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano.Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e,
limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
La delegazione ha sede presso la
segreteria della Conferenza permanente,con un apposito ufficio al quale è
preposto un dirigente generale del
Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto
previsto dai commi ottavo e nono
dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, come sostituiti dall'articolo
18 della legge 12 giugno 1990, n.146,
a delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro
quindici giorni dalla stipula.