Stato giuridico del personale delle unità sanitarie ocali
Articolo 35.
Rapporto di lavoro del personale medico.
1.Il
rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo
definito.
2.Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a)l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio,salvo quanto previsto
dall'accordo nazionale unico;
b)la totale disponibilità per tutti i servizi
dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c)il diritto
all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture
della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non
continuativi, sulla base di norme regionali;
d)il diritto all'esercizio
dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture
della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
e)la preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;
f)la priorità per
l'esercizio di attività consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità
sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede
di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art.47, sesto comma,della legge 23
dicembre 1978, n.833, il rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda.
Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno
a quello tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La
mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in
relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,didattiche e di
ricerca. Il personale assunto con i concorsi di cui l settimo comma dell'art.47
della legge 23 dicembre 1978, n.833, può chiedere il passaggio dal rapporto di
lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze
di cui l sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del trasferimento ad
altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo
pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a)l'obbligo di
prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo
nazionale unico;
b)la totale disponibilità, entro l'orario di servizio,per
tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della
posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c)la
facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,anche fuori dei servizi e
delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia
prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli
interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né sia
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla
legge regionale;
d)la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale
in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi
nazionali di cui all'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
L'attività
libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi
dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica
professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione
e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti
e della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno delle
strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
a)in
costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere
predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici -entro il limite
variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale -che possono
anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di
comfort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei
servizi connessi;
b)in regime ambulatoriale,con utilizzo delle relative
strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale
in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve
essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale
ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo
consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.
Le tariffe
minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei
servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le attività di
consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi
sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Le regioni, qualora le unità
sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla
libera attività professionale all'interno delle proprie strutture per accertare,
obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative,
devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme
sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante
l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è
regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali dovranno
stipulare in conformità schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti
universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle
altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il
tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di
ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario,
per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e
assistenziali, è globalmente considerato corrispondente a quello previsto
rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di
lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture
universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art.39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, va
assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente
considerato.