Enti ospedalieri e assistenza
ospedaliera
TITOLO I
L’ENTE OSPEDALIERO
Articolo 1.
Assistenza ospedaliera pubblica.
L’assistenza ospedaliera pubblica è svolta a
favore di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti
ospedalieri.
L’assistenza ospedaliera è anche svolta
secondo quanto previsto dalle disposizioni che li riguardano dagli ospedali
psichiatrici e dagli altri istituti di cura per le malattie mentali,dagli
istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del
Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione,
nonché dalle case di cura private,previste dal titolo VII della presente
legge.Per gli istituti riconosciuti a carattere scientifico si applicano, per la
parte assistenziale,le norme della presente legge.
Inoltre l’assistenza
ospedaliera è svolta dalle cliniche e dagli istituti universitari di ricovero e
cura, per i quali, fermo restando quanto previsto per gli stessi dalle
disposizioni particolari, si applicano, limitatamente all’esercizio
dell’attività assistenziale, le norme della presente legge.
Inoltre, le
fondazioni e le associazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del
codice civile che provvedono istituzionalmente al ricovero ed alla cura degli
infermi,ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a
domanda, il riconoscimento come enti pubblici ospedalieri.
Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante al Ministero della sanità, nulla è innovato alle
disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo
degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l’assistenza ospedaliera.
Gli istituti e gli enti di cui al quinto comma,ove
posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a
domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui
agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel titolo IV della presente legge.
Articolo 2.
Concetti e compiti dell’ente ospedaliero.
Sono
enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero
ed alla cura degli infermi.
Essi prestano le cure mediche,chirurgiche
generali e specialistiche;partecipano alla difesa attiva della salute in
coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali;
contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e
tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo
familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario.
Gli enti ospedalieri,
salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell’ospedale o dalle
particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno
l’obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna
documentazione,i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure
ospedaliere per qualsiasi malattia,o per infortunio, o per maternità, siano o
meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e
privati. Sulla necessità del ricovero decide il medico di guardia.Gli
accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l’assistenza sono
successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia.
Possono,
inoltre, istituire, anche fuori della sede dell’ospedale, ambulatori,
dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali
e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini
scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi
istituzionali.
La facoltà prevista dal comma precedente deve essere
esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in
applicazione delle norme di cui al terzo comma dell’articolo 29.
Articolo 3.
Costituzione degli enti ospedalieri.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e gli altri enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della
presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero ed alla cura degli
infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono
pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti
pubblici che abbiano come scopo oltre l ’assistenza ospedaliera anche finalità
diverse.
Ai fini del trattamento tributario gli enti ospedalieri sono
equiparati all’amministrazione dello Stato.
Articolo 4.
Riconoscimento di enti ospedalieri
esistenti.
Con
decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale il
Consiglio provinciale di sanità, gli enti pubblici di cui al primo comma
dell’articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri.
Con lo
stesso decreto è indicata la composizione del consiglio di amministrazione
secondo il disposto del successivo art.9.
Il decreto del Presidente della
Regione deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo
5.
Costituzione di enti ospedalieri mediante
distacco di ospedali da enti pubblici.
Gli ospedali di cui al secondo comma
dell’art.3 sono costituiti in enti ospedalieri con decreto del Presidente della
Regione su delibera della Giunta regionale. Qualora gli ospedali dipendenti
dall’ente pubblico siano due o più,è costituito un ente ospedaliero unico per
ogni gruppo di ospedali ubicati o nella stessa provincia ovvero nella stessa
regione,secondo le esigenze della assistenza ospedaliera locale, e secondo le
linee del piano ospedaliero nazionale.
In
ogni provincia è costituita una commissione composta dal presidente del
tribunale del capoluogo di provincia o da un giudice da lui delegato, che la
presiede, dal medico provinciale, dall’intendente di finanza, dall’ingegnere
capo dell’ufficio del genio civile e da due rappresentanti dell’ente pubblico da
cui dipendeva l’ospedale, col compito di procedere all’individuazione e
all’inventario dei beni che sono trasferiti all’ente ospedaliero. Alla nomina
della commissione provvede il medico provinciale con proprio decreto.
Il
patrimonio del nuovo ente è costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla
cura degli infermi, da tutte le attrezzature che in atto sono destinate al
funzionamento dell’ospedale o degli ospedali e dagli altri beni in atto
destinati istituzionalmente a beneficio dell’ospedale o degli ospedali.
I
rapporti giuridici relativi all’attività ospedaliera passano al nuovo
ente.
Il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio del
nuovo ente.
Nel termine di due mesi dall’emanazione del decreto indicato nel
primo comma il medico provinciale nomina un commissario per la provvisoria
gestione dell’ente, indica la composizione del consiglio di amministrazione
secondo il disposto del successivo art.9 e ne promuove la costituzione, da
effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.
Se gli
ospedali di cui al secondo comma dell’art.3 non sono gestiti direttamente
dall’ente pubblico, vengono compresi nell’ente al quale è affidata la gestione
purché questo abbia i requisiti propri di ente ospedaliero.
Articolo 6.
Costituzione,fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da
parte delle Regioni.
La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri
e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti,secondo le
previsioni del piano regionale ospedaliero.
L’ente
ospedaliero è costituito con decreto del presidente della Regione su conforme
deliberazione della giunta regionale.
TITOLO II
STRUTTURA E AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Articolo
7.
Struttura dell’ente
ospedaliero.
Ciascun ente ospedaliero comprende uno o più ospedali, quali
stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se
situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici
specializzati.
Gli ospedali si distinguono secondo la
classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.
Articolo 8.
Organi
dell’ente ospedaliero.
Sono organi dell’ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il
presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il
consiglio sanitario centrale.
Articolo 9.
Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione dell’ente
ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, è composto:
1)da
sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro
nomi;
2)da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede
l’ente ospedaliero;
3)per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi
dell’articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli
originari interessi dell’ente, designati e nominati nei modi previsti dai
rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri
costituiti ai sensi dell’art.5, da due membri designati dall’ente pubblico cui
appartenevano originariamente l’ospedale o gli ospedali;
4)da due membri
designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative
a carattere nazionale.
Il consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero,
che comprende almeno un ospedale provinciale, è composto:
1)da cinque membri
eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l’ente ospedaliero,
con schede limitate a tre nomi;
2)da due membri eletti dal consiglio comunale
del comune ove ha sede l’ente ospedaliero;
3)per gli enti ospedalieri
dichiarati tali ai sensi dell’art.4 della presente legge, da due membri in
rappresentanza degli originari interessi dell’ente, designati e nominati nei
modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli
enti ospedalieri costituiti ai sensi dell’art.5, da due membri designati
dall’ente pubblico cui appartenevano originariamente l’ospedale o gli
ospedali.
Il consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero, che
comprende uno o più ospedali di zona, è composto:
1)da un membro eletto dal
consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l’ente ospedaliero;
2)da
tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l ’ente
ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
3)da un membro eletto da
ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali
dipendenti dall’ente;
4)per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi
dell’art.4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari
interessi dell’ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi
statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai
sensi dell’art.5, da due membri designati dallo ente pubblico cui appartenevano
originariamente l’ospedale o gli ospedali.
I componenti dei consigli di
amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma devono essere
scelti tra persone estranee ai consigli regionali.
Partecipano alle sedute
del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario
e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.
Il
direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio dei
sanitari è sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su
questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli
aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del
malato.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
Nulla
è invariato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione per quanto
riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell’ospedale Galliera
di Genova.
Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione
con voto deliberativo è corrisposta una indennità di funzione, determinata nei
modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione e della
importanza dell’ente ospedaliero.
In caso di fusione o concentrazione di più
enti ospedalieri,nel consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far
parte un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che
vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione avvenga tra
tre o più enti ospedalieri, i membri eletti dal consiglio regionale, per gli
enti comprendenti ospedali regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti
comprendenti ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l’ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unità
necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei
rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi,
stabilito dalle altre disposizioni del presente articolo; se dall’operazione
residui una frazione, questa è riportata all’unità superiore. I consigli
regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con schede limitate
alla metà più una unità, o, se il numero è dispari, alla metà arrotondata al
numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti da
eleggere.
Articolo 10.
Funzioni del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione delibera lo
statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell’ente
ospedaliero.
Lo statuto deve prevedere che spetta al
consiglio di amministrazione:
a)deliberare le modifiche dello
statuto;
b)deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale
ospedaliero;
c)deliberare il regolamento organico del personale e la relativa
pianta organica;
d)deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario
interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri
regolamenti similari;
e)deliberare il bilancio preventivo ed approvare il
conto consuntivo, nonché deliberare la destinazione delle nuove e maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
f)deliberare la nomina e
le assunzioni del personale dell’ente ospedaliero;
g)deliberare l’alienazione
e l’acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito,
di azioni industriali, l’accettazione di donazioni, eredità e legati nonché la
stipulazione dei contratti;
h)deliberare sui ricorsi e sulle azioni
giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché sulle relative
transazioni;
i)deliberare la misura della retta di degenza in conformità al
disposto del successivo art.32, nonché le tariffe per le prestazioni sanitarie
per i paganti in proprio;
l)deliberare la nomina del tesoriere nonché tutte
le convenzioni attinenti all’attività dell’ente ospedaliero;
m)deliberare i
contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre
anni;
n)deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di
amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonché i
provvedimenti indicati nell’ultimo comma dell’articolo 40.
Per la validità
delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della
maggioranza dei componenti.
Il consiglio di amministrazione delibera
validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al
punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali è richiesta la
maggioranza dei componenti del consiglio.
In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente.Nei verbali dovrà darsi atto del voto consultivo espresso
dai membri di cui all’art.9, quinto comma.
Articolo
11.
Nomina e funzioni del
presidente.
Il consiglio di amministrazione elegge nel
proprio seno il presidente.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente ospedaliero,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle relative
deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l’ente, sovraintende al
buon funzionamento dell’ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni
devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di
competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresì i provvedimenti
ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di
amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell’ente e li
sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.
Ogni
atto dell’ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o
direttore amministrativo che partecipa alla responsabilità degli amministratori
a norma dell’art.32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n.6972. Da tale
responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto
constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver
contribuito agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.
Articolo
12.
Collegio dei
revisori.
Il
collegio dei revisori,con funzioni di vigilanza sulla attività amministrativa
dell’ente ospedaliero, è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro
con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi
Ministri, nonché da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta
regionale.
Articolo 13.
Il
consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario
centrale.
Negli
enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale è istituito il consiglio dei
sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto:
1)dai
primari in servizio di ruolo presso l’ente ospedaliero e, nel caso che esso
comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei
medesimi;
2)da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore
complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate
assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell’ente ospedaliero nonché
dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove
il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti
dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;
3)dal direttore di farmacia
in servizio di ruolo presso l’ente ospedaliero, ove esista.
Negli enti
ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio
sanitario centrale, che è presieduto dal sovraintendente sanitario ed è
composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia
in servizio di ruolo presso l’ente, ove esistano, secondo le norme previste dal
precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale. Il consiglio
dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque
anni.
Articolo 14.
Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario
centrale.
Il consiglio dei sanitari o il consiglio
sanitario centrale è l’organo di consulenza tecnica del consiglio di
amministrazione ed esprime parere:
a)sull’acquisto di attrezzature
scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e
terapeutica;
b)sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda
esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione
riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta
organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei servizi sanitari
dell’ente;
c)sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei
reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni
medico-chirurgiche.
Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli
viene sottoposta dal presidente dell’ente, dal sovraintendente o dal direttore
sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e può formulare proposte per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi sanitari.
È in facoltà del
presidente dell’ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei
sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli
data preventiva comunicazione.
Articolo
15.
Alta sorveglianza.
Il Ministero della sanità, nel rispetto delle
competenze proprie delle Regioni, esercita l’alta sorveglianza ed il controllo
sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello
Stato.
A tali fini il Ministero della sanità ha il
potere di vigilanza sulla piena rispondenza dell’attività sanitaria svolta dagli
enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
Il Ministero
della sanità esercita l’alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di
ricovero e cura previsti dall’art.1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per
quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine può
acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni
anche attraverso i medici provinciali.
Articolo
16.Vigilanza e tutela.
La vigilanza e la tutela sugli enti
ospedalieri è esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel
capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n.62, intendendosi
sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il
comitato previsto dall’art.55 e le speciali sezioni di esso previste all’art.56
della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del
capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di
merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere
a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente art.10 e nell’ultimo comma
dell’art.40, nonché le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata
superiore a nove anni.
Articolo
17.
Sospensione e scioglimento del consiglio di
amministrazione.
Il
consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero può essere sciolto con
decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta
regionale, il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del
consiglio o quando questo violi persistentemente nonostante diffida, lo statuto,
le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero
nazionale o regionale.
Con lo stesso decreto viene nominato un
commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’ente.
Il consiglio
di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data
di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.
Articolo
18.
Alta vigilanza sugli istituti ed enti
ecclesiastici che esercitano l’assistenza
ospedaliera.
Il Ministero della sanità esercita l’alta
vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all’art.1, ultimo
comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o più ospedali da essi
dipendenti in una delle categorie di cui agli artt.da 20 a 25, in ordine alla
osservanza e all’attuazione delle norme stabilite dagli organi della
programmazione.
I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un
rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini
della redazione dei piani ospedalieri.
TITOLO
III
REQUISITI E CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPEDALI
Articolo
19.
Requisiti degli
ospedali.
Gli
ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell’igiene e della tecnica
ospedaliera, devono aver almeno:
a)un
servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l’igiene
personale dei malati e di locali adeguati per l’osservazione dei ricoverati,
divisi per sesso;
b)idonei locali di degenza distinti a seconda della natura
delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
c)locali separati per
l’isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
d)adeguati servizi
speciali di radiologia e di analisi;
e)servizi speciali di trasfusione e di
anestesia;
f)biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
g)servizi di
disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina,
dispensa;
h)servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di
trasporto;
i)poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera
dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in
collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
l)servizio di
assistenza religiosa;
m)sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni
del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
In base agli
accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi
artt.da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio,
sentito il consiglio provinciale di sanità, la Giunta regionale classifica lo
ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.
Articolo
20.
Categorie di
ospedali.
Gli
ospedali sono generali e specializzati, per lungo-degenti e per
convalescenti.
Gli ospedali generali si classificano nelle
seguenti categorie:
a)ospedali di zona;
b)ospedali
provinciali;
c)ospedali regionali.
Gli ospedali generali provvedono al
ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia
generale e di specialità.
Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e
alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità
ufficialmente riconosciute.
Per le specialità non ufficialmente riconosciute
la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro
per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Articolo
21.
Ospedali generali di
zona.
Sono ospedali
generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed
almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e
relativi servizi speciali, nonché di poliambulatori anche per altre più comuni
specialità medico-chirurgiche. Il piano regionale ospedaliero può prevedere in
questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni
di ortopedia traumatologia.
Articolo 22.
Ospedali generali provinciali.
Sono ospedali generali provinciali quelli
dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale,
ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte
divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia,
neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive,
geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialità
non provvedano ospedali specializzati viciniori. Gli ospedali generali
provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e
fisioterapia; anatomia e istologia patologica; analisi chimico-cliniche e
microbiologia; anestesia è rianimazione con letti di degenza; farmacia
interna.
Possono inoltre avere: servizi di recupero e
rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di
dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina
legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri
professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per
l’addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale
provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od
altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano
regionale.
Devono, altresì, provvedere all’assistenza dei convalescenti che
può essere affidata anche ad ospedali viciniori.
Articolo 23.
Ospedali generali regionali.
Gli ospedali regionali, che devono servire una
popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per
l’organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica
e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente
con caratteristiche di alta specializzazione.
Essi,
oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti per gli
ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta
specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia,
cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre
specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni
contenute nel piano regionale ospedaliero.
Inoltre gli ospedali regionali
devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione
di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire
alla preparazione professionale e all’aggiornamento del personale medico nonché
scuole per l’addestramento del personale ausiliario e tecnico.
Ogni Regione
deve avere almeno un ospedale regionale.
Articolo
24.
Ospedali specializzati provinciali e
regionali.
Gli
ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali,
in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero
dei posti-letto di cui l’ospedale dispone, dell’hinterland di servizio,
dell’organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e
terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.
Gli
ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di
medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le
corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla
particolare natura dell’ospedale specializzato.
Articolo 25.
Ospedali per lungodegenti e per
convalescenti.
Gli
ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di
zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero
sulla base del numero dei posti letto di cui l’ospedale dispone, dell’hinterland
di servizio, nonché dell’organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e
diagnostica posseduta.
Gli ospedali per lungodegenti e per
convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le
corrispondenti categorie degli ospedali generali,in quanto necessari alla
specifica natura dell’ospedale.
TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
Articolo
26.
Legge di programma
ospedaliero.
Con
legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico
nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera
regionale:
a)il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il
periodo di durata della legge per gli ospedali nonché per le esigenze didattiche
e scientifiche delle università;
b)la ripartizione dei posti-letto tra i vari
settori dell’attività ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali
della rete ospedaliera nazionale;
c)la ripartizione regionale quantitativa e
qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);
d)i quozienti da applicare per
ottenere sul piano nazionale e regionale,sulla base delle risultanze del quadro
nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie,
geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra il numero di
posti-letto e popolazione interessata, nonché la distribuzione dei posti-letto
secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei
piani urbanistici;
e)i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali
realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a
costituire il sistema sanitario nazionale.
Con la predetta legge verranno
altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per
la costruzione di nuovi ospedali, per l’ampliamento, la trasformazione e
l’ammodernamento di quelli esistenti e per l’acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto,ad integrazione degli interventi delle Regioni
nelle medesime attività.
Il disegno della legge di programma di cui ai
precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di
concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il
tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul
relativo schema di disegno di legge è sentito il comitato nazionale per la
programmazione ospedaliera di cui al successivo art.28.
Articolo 27.
Piano
nazionale ospedaliero.
Il
Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico
nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui al precedente
art.26, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano
di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n.717, recepisce le
indicazioni fornite dalle singole Regioni ed elabora d’intesa con i Ministri per
il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici
e per la pubblica istruzione, per la parte di relativa competenza, il piano
nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la
programmazione ospedaliera di cui al successivo art.28, e lo sottopone
all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il predetto piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione,per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero,
con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al
precedente art.26, stabilisce i criteri per l’impiego dei mezzi finanziari
statali di cui al secondo comma dell’articolo precedente e dei mezzi di cui
dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo art.34.
A tal fine il
piano:
a)determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei
posti-letto da istituire a spese dello Stato;
b)definisce i criteri
territoriali e qualitativi per la utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero
di cui al successivo art.33.
Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto
con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel corso
del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte, varianti relativamente
al fabbisogno di posti-letto stabilito per le università.
Tali varianti
possono comprendere aumenti dei posti-letto in misura non superiore al 15 per
cento del fabbisogno stabilito per le università. Al finanziamento della spesa
occorrente per la realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a
disposizione del Ministero della pubblica istruzione.
Articolo 28.
Comitato nazionale per la programmazione
ospedaliera.
È istituito il comitato nazionale per la
programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo
presiede, e composto:
a)dagli assessori regionali della sanità;
b)da tre
esperti nominati dal Ministro per la sanità;
c)da tre rappresentanti
designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più
rappresentative;
d)da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere
designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
e)da sei
rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati dalla federazione
degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un
assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive
associazioni;
f)da quattro rappresentanti dell’unione delle province d’Italia
e da otto rappresentanti dell’associazione nazionale dei comuni
d’Italia;
g)da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate,
di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori
pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri
dell’interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del
ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Disimpegna le
funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa
del ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore
generale.
Il comitato dura in carica cinque anni.
Articolo
29.
Piano regionale
ospedaliero.
Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel
settore ospedaliero con la legge di approvazione del piano quinquennale degli
interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà
legislativa.
La predetta legge si uniforma alle scelte del
programma economico nazionale nonché ai principi della presente legge e della
legge di programma di cui al precedente art.26 e indica la previsione degli
interventi regionali relativi all’impianto di nuovi ospedali, all’impianto,
trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in
relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici,
convalescenti e lungodegenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete
viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico sanitarie della
popolazione.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento,
trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà
essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.
Il piano prevede
l’esistenza di almeno un ospedale di zona che sia in grado di servire una
popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un
ospedale fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per
ogni Regione.
La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti
ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione
alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di
economicità di gestione.
Nessun ente pubblico, né alcuno degli enti o
istituti ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri
ospedali ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1, potrà istituire nuovi
stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai
commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall’art.27, ultimo
comma.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o
ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge
ad eccezione degli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, per
trasformazioni, ammodernamenti e costruzioni, purché non comportino aumenti di
posti-letto.
Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari
per la costruzione di nuovi ospedali, l’ampliamento, la trasformazione o
l’ammodernamento di quelli esistenti e per l’acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli
obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.
Qualora la
Regione non provveda a quanto disposto dal presente articolo il Ministro per la
sanità promuove gli atti necessari per la convocazione d’ufficio del consiglio
regionale.
Articolo
30.
Comitato provinciale di
coordinamento.
In
ogni provincia è istituito un comitato provinciale di coordinamento nominato e
presieduto dal medico provinciale e composto dai presidenti dei consigli di
amministrazione e da un rappresentante di ogni consiglio di sanitari degli enti
ospedalieri operanti nella provincia, oltre che, ove esista, da un
rappresentante della facoltà di medicina della università degli
studi.
Il comitato ha il compito di coordinare
l’attività ospedaliera nell’ambito della provincia in relazione anche alle
attività in essa esercitate dagli altri presidi sanitari.
Articolo
31.
Finanziamento del piano regionale
ospedaliero.
Nei
bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate,in relazione ai mezzi
finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale
degli interventi regionali di cui al precedente art.29, le somme necessarie per
la costruzione di nuovi ospedali, l’ampliamento, la trasformazione e
l’ammodernamento degli ospedali esistenti, nonché per l’acquisto delle relative
attrezzature di primo impianto.
La
realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo
le norme che saranno emanate dalla Regione.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI OSPEDALIERI
Articolo
32.
Retta di degenza.
La retta giornaliera di degenza è determinata
con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente
ospedaliero.
La retta giornaliera di degenza è determinata
sulla base del costo complessivo dell’assistenza sanitaria ospedaliera prestata
agli infermi.
La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall’ente
per la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il
mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti previsti
dagli artt.2 primo e secondo comma, e 47 della presente legge, nonché ogni altra
spesa che concorra a formare il costo complessivo dell’assistenza
ospedaliera.
Nella retta devono essere comprese, altresì le spese a carico
dell’ente ospedaliero iscritte nel bilancio dell’anno cui si riferiscono le
spedalità, per l’ammortamento, il rinnovo e l’ammodernamento delle attrezzature
ospedaliere per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento
della retta determinata a norma dei precedenti commi.
Le spese di gestione
dei centri per le malattie sociali e del lavoro non possono determinare aggravi
sulla retta di degenza in misura superiore al venti per cento del loro importo
e, comunque, in misura eccedente l’uno per cento dell’ammontare della
retta.
I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un
ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la stipulazione
di mutui destinati al finanziamento delle opere previste al successivo
art.34.
Per i ricoverati in camere speciali il consiglio di amministrazione
di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata riferita al
ricovero e al mantenimento dei pazienti.
Le tariffe per le prestazioni
professionali nei riguardi dei ricoverati in sale speciali sono di massima
quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni
medico-chirurgiche.
Articolo
33.
Fondo nazionale
ospedaliero.
Nello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sarà iscritto in
apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.
Il
fondo è destinato alla concessione da parte del Ministero della sanità di
contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature
tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse
nei casi in cui la quota della retta di degenza prevista nel quarto comma
dell’art.32 non riesca a coprire le spese occorrenti,osservando le norme
dell’art.5 della legge 26 giugno 1965, n.717; nonché al pagamento
dell’integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni secondo
le norme di cui al successivo art.47.
All’onere derivante dall’applicazione
della presente norma, calcolato per l’anno 1967 in lire 10 miliardi, si farà
fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n.5381
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Al fondo
previsto dal presente articolo affluiscono altresì i proventi di donazioni,
eredità e legati che pervengano allo Stato con destinazione all’assistenza
ospedaliera.
Il fondo nazionale ospedaliero viene inoltre annualmente
incrementato a partire dal 1968 con somme stanziate con la legge ordinaria di
bilancio e destinate alla concessione da parte del Ministero della sanità di
contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in
condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui
all’art.2.
Articolo
34.
Garanzia per l’assunzione dei
mutui.
La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed
istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i
comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la
costruzione di nuovi ospedali, l’ampliamento, la trasformazione e
l’ammodernamento degli ospedali esistenti, l’acquisto di edifici già costruiti,
purché rispondenti a requisiti richiesti per gli ospedali, nonché per l’acquisto
delle relative attrezzature di primo impianto.
Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le
modalità relative al conferimento delle delegazioni.
Gli enti di previdenza
sono autorizzati nei limiti del dieci per cento delle disponibilità investibili
in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri.
TITOLO
VI
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Articolo
35.
Struttura interna degli
ospedali.
Gli
ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e
cura e servizi generali.
Articolo 36.
Struttura interna degli ospedali generali.
Negli ospedali generali la sezione è l ’unità
funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30
posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialità
possono comprendere anche un numero di posti letto che in ogni caso non può
essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione,
sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione è composta da
2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100
posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono
comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può
essere inferiore a trenta.
Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i
posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unità operative
stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa
odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei
posti-letto non potrà essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali
specializzati in odontoiatria e stomatologia.
I servizi speciali di diagnosi
e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti
di degenza o ne hanno un numero che, comunque,non può essere superiore a quello
previsto per le sezioni di specialità.
Articolo 37.
Struttura interna degli ospedali
specializzati.
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno
di quindici posti letto e non più di venti.
Negli
stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e
non più di ottanta.
Articolo
38.
Struttura interna per gli ospedali per
lungodegenti e convalescenti.
Negli
ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non
meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni
devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto.
Articolo
39.
Personale degli enti
ospedalieri.
Il
personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario,
amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza
religiosa.
Il personale sanitario è costituito dai medici
e dai farmacisti.
Il personale amministrativo è costituito dal segretario
generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e
d’ordine.
Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle
ostetriche,dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri
professionali, dalle vigilatrici dell’infanzia, dalle assistenti sociali, dai
terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle
puericultrici.
Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati
per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.
Il personale
esecutivo è costituito dai portantini, dal personale di cucina, pulizia,
custodia e degli altri servizi similari.
Possono essere istituiti altri ruoli
speciali di personale sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi
e ausiliari in relazione alle reali esigenze dell’ente ospedaliero.
Il
personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico,
per l’assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di
altre confessioni hanno diritto all’assistenza dei ministri dei rispettivi
culti.
Articolo
40.
Norme delegate sull’ordinamento dei servizi
degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche
universitarie di ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli
enti ospedalieri.
Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare di
10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, è autorizzato ad
emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la
parte di sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione, previa
consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, compresi
i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari, e dei
rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa
associazione, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti
materie:
1)ordinamento interno dei servizi
ospedalieri;
2)ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e
degli istituti universitari di ricovero e cura;
3)stato giuridico dei
dipendenti degli enti ospedalieri,salvo quanto stabilito nel comma
seguente.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti normativi di carattere economico, è stabilito, previ accordi nazionali
tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri,dai
singoli enti ospedalieri con delibere soggette ai controlli di
legge.
Articolo
41.
Principi e criteri direttivi per l’ordinamento
dei servizi ospedalieri.
Le
norme delegate di cui all’art.40 concernenti l’ordinamento interno dei servizi
dovranno disciplinare:
a)l’ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi
al principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata
la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell’infermo;
b)il
rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al
principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione
alla categoria ed al tipo di ospedale;
c)l’organizzazione e ripartizione dei
servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle
esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli
ospedali ed alla necessità di assicurare la direzione, il coordinamento ed il
controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera.
Articolo
42.
Principi direttivi per lo stato giuridico del
personale.
Le norme
delegate di cui all’art.40 concernenti l’assunzione e lo stato giuridico del
personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina
fondamentale del rapporto di impiego ispirandosi ai seguenti
principi:
1)che le assunzioni devono aver luogo
esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe
alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per
speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli di
amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini
religiosi per l’espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate;
2)che lo stato giuridico e le
attribuzioni siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei
principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad
esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente
ospedaliero.
In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni
giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio.
Articolo
43.
Principi e criteri direttivi per lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente
dagli enti ospedalieri.
Le norme delegate di cui all’art.40 dovranno altresì disciplinare
l’assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie: medici
con funzioni igienico-organizzative e cioè ispettori sanitari, vice-direttori
sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi
e cura e cioè assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti
principi:
a)l’assunzione in ogni singolo ente
ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso per titoli,
stabiliti con criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonché mediante
esami consistenti in una relazione scritta su un caso clinico e in prove
pratiche; con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni, che devono
essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque ne abbia interesse.
Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sarà assegnato per
tre quinti ai titoli e per i rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale
concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneità per
esami, uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e
specialità, su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, e su base
regionale per gli altri sanitari. L’assunzione dei sovraintendenti ha luogo
esclusivamente per concorso per titoli tra i direttori sanitari. I direttori, i
vice-direttori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti
in servizio di ruolo al momento dell’entrata in vigore delle norme delegate di
cui al presente articolo,possono adire direttamente i concorsi a posti di pari
qualifica e specialità presso altri enti ospedalieri della stessa
categoria;
b)agli esami di idoneità per direttore e vicedirettore sanitario
sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea e di
carriera come medici negli ospedali e nelle cliniche universitarie o negli
istituti universitari di igiene ovvero in talune amministrazioni dello Stato e
di enti pubblici espressamente determinate, che abbiano anche conseguito
l’idoneità come ispettori; agli esami di idoneità ad ispettore sono ammessi i
medici abilitati all’esercizio professionale. Agli esami di idoneità per
primario sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di
carriera in qualità di aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle
cliniche universitarie; agli esami di idoneità per aiuto sono ammessi i medici
dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualità di
assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di
idoneità per assistente sono ammessi i medici abilitati all’esercizio
professionale. L’esame di idoneità è svolto con prova scritta su temi o testi
scelti per sorteggio da un elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero
della sanità e comporta un punteggio della prova da valutarsi adeguatamente nei
titoli del concorso locale;
c)le commissioni per gli esami di idoneità
annuali a direttore, vice direttore e ispettore sanitario sono nominate
annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre sovraintendenti
o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di
igiene e da un funzionario medico del Ministero della sanità; le commissioni per
gli esami di idoneità annuali a primario, aiuto e assistente sono nominate
annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre primari della
materia, di cui uno designato dalla federazione nazionale dell’ordine dei medici
o dall’ordine competente per territorio, mediante sorteggio; da un professore
universitario della materia, o in mancanza, di materia affine di ruolo o fuori
ruolo e da un funzionario medico del Ministero della sanità. Le commissioni di
concorso per l’assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed
ispettore sanitari sono rinominate dal consiglio di amministrazione e costituite
dal presidente dell’ente ospedaliero o da un suo delegato, da due sovrintendenti
o direttori sanitari e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di
igiene, nonché da un funzionario medico del Ministero della sanità; le
commissioni di concorso per l’assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono
nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell’ente
ospedaliero o da un suo delegato,da due primari appartenenti a ospedali di
categoria pari o superiore a quella dell’ospedale per cui il concorso è bandito,
della materia messa a concorso, di cui uno nominato dall’ordine dei medici
competente per territorio, mediante sorteggio provinciale, e da un professore
universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora sia
necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine e di materia
che la comprenda, nonché da un funzionario medico del Ministero della
sanità.
I primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le
commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi prefissati con
eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e dei professori
universitari saranno compilati dal Ministero della sanità di concerto, per
quanto riguarda i professori universitari, col Ministero della pubblica
istruzione:il sorteggio su di essi sarà effettuato presso il Ministero della
sanità per gli esami a base nazionale e regionale e presso i consigli di
amministrazione dei singoli enti ospedalieri per gli esami a base
locale;
d)lo stato giuridico deve prevedere il “tempo definito ”con
determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di
diagnosi e cura e l’incompatibilità con l’assunzione di altri rapporti di
impiego presso enti pubblici e con l’esercizio professionale in case di cura
private, consentendo, però, nelle ore libere, l’esercizio professionale, anche
nell’ambito dell’ospedale, entro limiti rigorosamente determinati e con
previsione che una parte del compenso dovuto al sanitario -compenso da
stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell’ente, su proposta del consiglio
dei sanitari e del consiglio sanitario centrale -sia devoluta all’ente. La
amministrazione dell’ente può, su richiesta del medico, consentire il “tempo
pieno ”. Le medesime norme, comprese quelle riguardanti l’incompatibilità con
l’assunzione di altri rapporti d’impiego presso altri enti pubblici e con
l’esercizio professionale presso le case di cura private, valgono per il
personale sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o
convenzionati.
Le norme limitative dell’esercizio dell’attività professionale
nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano, fino alla
fine dell’anno 1975, solo ove, a giudizio delle amministrazioni interessate,
risulti la disponibilità di appositi ambienti qualitativamente idonei per il
libero esercizio dell’attività professionale, secondo le norme che saranno
stabilite nel decreto delegato di cui all’art.40, salvo l’applicazione per tutti
i sanitari delle disposizioni di cui all’art.3 della legge 10 maggio 1964,
n.336;
e)nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per
intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del
trattamento di quiescenza;
f)ai sanitari ospedalieri eletti a cariche
pubbliche si applicano le stesse norme che regolano il collocamento in
aspettativa dei professori universitari.
Articolo
44.
Scuole ospedaliere di
specializzazione.
Negli
ospedali regionali può essere svolta,a cura di personale medico ospedaliero
particolarmente qualificato, attività didattica di carattere applicativo
complementare di quella universitaria nei confronti dei medici iscritti alle
scuole di specializzazione delle università, con trattamento economico del
personale medico ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri
docenti, osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole
università e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità, entro un anno
dalla entrata in vigore della presente legge.
Articolo
45.
Tirocinio
obbligatorio.
Per
essere ammessi a sostenere l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio
professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto un anno
di tirocinio, in qualità di interno, presso gli istituti clinici universitari, o
presso gli ospedali regionali o presso altri ospedali riconosciuti idonei a tal
fine con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione.
Per gli allievi-ufficiali medici che hanno
frequentato la scuola di sanità militare di Firenze la durata del tirocinio,
limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, è ridotta
rispettivamente di due mesi e di un mese.
Articolo
46.
Posti di internato.
Durante il tirocinio di cui al precedente
art.45, i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le
attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione
professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o
dei primari ospedalieri.
Con decreto dei Ministri per la pubblica
istruzione e per la sanità, i posti di internato saranno ripartiti in ragione
del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del
70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all’art.1.
Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità circa l’ammissione
all’internato e lo svolgimento del tirocinio.
Articolo
47.
Trattamento economico e certificato
dell’avvenuto tirocinio.
I laureati ammessi all’internato non hanno alcun rapporto di impiego
ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
Essi
hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto
dall’università per quanto riguarda gli istituti clinici universitari,
direttamente gestiti dalle stesse, o dall’ente ospedaliero, la cui misura sarà
fissata dal decreto delegato previsto dall’art.40 e non potrà essere superiore
al terzo dello stipendio minimo attribuito all’assistente di ruolo ospedaliero
esclusa ogni altra indennità.
Il tirocinio deve essere svolto per almeno
quattro mesi in medicina e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e
ostetricia e per i rimanenti due mesi in altre specialità mediche.
Il
certificato di compiuto tirocinio sarà rilasciato dal rettore dell’università
competente, sentiti i direttori degli istituti clinici universitari o dal
presidente del consiglio di amministrazione dell’ente ospedaliero presso il cui
ospedale viene compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario,
sentiti i primari competenti.
Articolo
48.
Copertura delle
spese.
Non hanno
diritto all’assegno previsto dall’art.47 i laureati che godono di borse di
studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio e di importo
inferiore,si farà luogo soltanto al pagamento della differenza.
Le
spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo
del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero
previsto dall’art.33, restando la rimanente parte a carico dell’ente ospedaliero
presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo è effettuato presso
ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
Per
il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente
gestiti dalle università, il Ministro per la pubblica istruzione, con suo
decreto, provvede annualmente a ripartire tra le università le somme occorrenti
alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal
fondo destinato a borse di studio, di cui all’art.32 della legge 31 ottobre
1966, n.942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
Articolo
49.
Sottocommissioni esami di Stato di
abilitazione.
I
primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei al tirocinio
saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di esami di Stato di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgico.
Articolo
50
Convenzioni tra università ed enti
ospedalieri.
Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni
tra università ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non
superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni
medesime da parte delle autorità vigilanti, ogni decisione è demandata ai
Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità o, a richiesta di essi, al
Consiglio interministeriale per la programmazione economica.
TITOLO
VII
CASE DI CURA PRIVATE
Articolo
51.
Requisiti da determinarsi con decreto del
Ministro per a sanità.
Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
della sanità.
Il Ministro per la sanità, con proprio
decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:
a)le norme
tecniche costruttive,i requisiti,le attrezzature ed i servizi di cui devono
essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse
esercitato;
b)le norme sull’ordinamento dei servizi e del personale;
c)i
requisiti necessari per l’esercizio della funzione di “direttore sanitario
responsabile ”.
La denominazione delle case di cura private deve essere
sempre preceduta o seguita dalla indicazione “casa di cura privata ”: non
possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli
ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.
Articolo
52
Autorizzazione all’apertura di case di cura
private - Infrazioni.
Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o
trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico
provinciale, indicando la speciale natura dell’attività sanitaria che in essa
dovrà essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei
posti-letto che si intendono istituire.
Alla domanda devono essere allegati
una planimetria dei locali ed un regolamento sull’ordinamento e sul
funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra
l’altro, un servizio continuativo di guardia medica.
Il medico provinciale,
sentito il Consiglio provinciale di sanità, rilascia l’autorizzazione
all’esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze
igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge.
I progetti
per la costruzione, l’ampliamento e la trasformazione di case di cura private
devono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale
di sanità.
Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità,
in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni
inserite nell’atto di autorizzazione, può diffidare la casa di cura ad
eliminarle entro un congruo termine da stabilire nell’atto di diffida, trascorso
il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse
le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di ripetute
infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto
disposto dal precedente comma, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità,
revocare l’autorizzazione di apertura.
Articolo
53.
Direttore sanitario responsabile -
Convenzioni.
Ogni
casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è
vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa
quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente al
medico provinciale dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento
dei servizi igienico-sanitari.
In
particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e
adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive
soggette a denunzia informandone immediatamente il medico provinciale e
l’ufficiale sanitario competente.
Ogni convenzione tra le case di cura
private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei
propri iscritti è soggetta all’approvazione del medico provinciale, il quale
provvederà con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanità, dopo avere
in ogni caso accertato che, nell’interesse pubblico e nel quadro delle direttive
dei piani di programmazione, la casa di cura privata possiede i requisiti
igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime
mutualistico-assicurativo e l’idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli
impegni della convenzione.
Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e
assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti
con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell’art.1 non
riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonché con gli istituti ed enti
indicati nel quinto comma dell’art.1, previo il riconoscimento da parte del
medico provinciale dell’esistenza dei requisiti richiesti dal precedente
comma.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
54.
Istituzione, riconoscimento e concentrazione
di enti ospedalieri e altre norme transitorie.
Fino a
quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di
esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli
artt.4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la sanità di concerto col Ministro per l’interno per i
provvedimenti di cui agli artt.4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di
cui all’art.6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali
ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l’atto di
approvazione di cui all’art.9, decimo comma, è di competenza del Ministro per la
sanità; l’atto di classificazione degli ospedali previsto dall’art.19 viene
adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità e il
rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall’art.12 è
sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l’ente
ospedaliero.
Articolo 55.
Norme
sull’amministrazione degli enti ospedalieri.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita
Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, è delegato
a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali
sull’amministrazione e contabilità dell’ente ospedaliero integrando e
coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n.6972 , e nel
relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891,
n.99, e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo
1934, n.383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il
conseguimento di un’effettiva autonomia nonché la salvaguardia delle competenze
conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le
Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque impregiudicato la
competenza legislativa dell’ente regione.
Articolo
56.
Amministrazione dell’ente
ospedaliero.
Per
quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le
norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n.6972, e successive modificazioni,
nel regio decreto 5 febbraio 1891,
n.99, e nel regio decreto 3 marzo 1934, n.383, in quanto compatibili con
le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al prefetto,
vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
Fino a
quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo
terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n.62, la vigilanza sugli enti
ospedalieri è esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalità
previste dalla legge 17 luglio 1890, n.6972, e dal regio decreto 5 febbraio
1891, n.99, e il controllo di merito è esercitato, a norma del precedente
art.16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l’assistenza ospedaliera,
presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della
provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei
modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato provinciale di
assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell’Amministrazione
dell’interno, dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati,
rispettivamente, dal prefetto, dall’ingegnere capo del Genio civile e dal
direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro. Esercita la funzione di
segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità.
Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al
punto 1) del primo comma dell’art.9 sono designati dal Consiglio provinciale
della provincia dove ha sede l’ente ospedaliero.
Articolo
57.
Gestione finanziaria delle attività diverse da
quella ospedaliera.
Per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente
legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma
sesto dell’art.5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell’art.3
devono tenere una distinta gestione per le attività diverse da quelle
ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti
nel titolo V della presente legge.
Articolo
58.
Finanziamento per le costruzioni ed
attrezzature ospedaliere.
Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario,
il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanità,
sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel
piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti
dalla legge 3 agosto 1949, n.589, e dalla legge 30 maggio 1965, n.574, nei
limiti da questa stabiliti.
Articolo
59.
Trasferimento del personale dipendente dagli
enti pubblici al nuovo ente ospedaliero.
Il personale sanitario, di assistenza
immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di
dattilografia, di archivio, d’ordine, subalterno, in servizio presso gli
ospedali di cui al secondo comma dell’art.3, passa alle dipendenze dell’ente
ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le
posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del
trasferimento.
Il passaggio viene disposto con decreto del
medico provinciale di intesa con le rispettive
amministrazioni.
Articolo
60.
Composizione transitoria del comitato
nazionale di programmazione ospedaliera.
Per le Regioni non ancora costituite i membri
di cui alla lettera a) dell’art.28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati
regionali per la programmazione ospedaliera di cui all’art.62.
Articolo
61.
Piano nazionale ospedaliero
transitorio.
Sino
alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori
delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti artt.26 e
27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto col
Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il
piano nazionale ospedaliero transitorio è elaborato, nel quadro della legge di
programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la
programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanità, di intesa con i Ministri
per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori
pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua
competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera,
conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi
della presente legge, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle
direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui
alla legge 26 giugno 1965, n.717. Il piano è sottoposto all’approvazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il piano
nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresì i criteri per la
ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi
finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi
ospedali, per l’ampliamento, la trasformazione e l’ammodernamento di quelli
esistenti e per l’acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad
integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
Articolo
62.
Comitato regionale per la programmazione
ospedaliera.
Per i
territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la
programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a
norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla
sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a
quella del programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la
programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui all’art.30
della presente legge. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per
la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione
economica.
Il piano previsto dal precedente comma, sulla
base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero
transitorio, indica,per il territorio regionale, le previsioni di impianto di
nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione
degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per
acuti cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete
viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della
popolazione.
Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun
ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei
presidi sanitari locali.
Il piano prevede l’esistenza di almeno un ospedale
generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila
fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in
grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un
ospedale regionale per ogni regione.
Il piano prevede la costituzione di
nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in
relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei
criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico potrà istituire
nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.
Parimenti, nessuna opera di
costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere
realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le norme di cui agli artt.26, 27
e 29 per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da parte
della università e degli enti e istituti ecclesiastici previsti dall’ultimo
comma dell’art.1.
Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera è
composto:
a)da tre consiglieri di ciascuna amministrazione provinciale della
Regione, due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della
minoranza eletti dal rispettivo consiglio provinciale;
b)da un rappresentante
dell’amministrazione comunale dei capoluoghi di provincia, eletto dal consiglio
comunale;
c)da tre rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati
dalle associazioni di categoria;
d)da un rappresentante degli istituti ed
enti di cui al quinto comma dell’art.1;
e)da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della
Regione;
f)da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre
designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato
dalla federazione degli ordini dei medici;
g)dai medici provinciali della
Regione;
h)dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
i)da un
ispettore medico dell’ispettorato regionale del lavoro;
l da tre
rappresentanti degli enti mutualistici;
m)da due rappresentanti delle facoltà
di medicina e chirurgia delle università esistenti nella Regione;
n)da un
rappresentante delle case di cura private eletto dalle rispettive associazioni
di categoria.
Il comitato elegge nel proprio seno il presidente. Il comitato
viene nominato entro 40 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro per la sanità e dura in carica 4 anni.
Articolo
63.
Norme transitorie riguardanti il
tirocinio.
Sono
abrogate le norme relative al tirocinio di pratica semestrale di cui alla
tabella XVIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, ed ogni
altra disposizione diversa o contraria, salvo quanto previsto dal successivo
comma.
Le disposizioni della presente legge non si
applicano a coloro che abbiano già compiuto il tirocinio di pratica semestrale
in base alle norme della tabella XVIII del regio decreto 30 settembre 1938,
n.1652, o che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia entro l’anno
accademico 1968-1969.
Questi ultimi, per altro, possono essere ammessi, a
domanda, a compiere il tirocinio secondo le norme della presente legge.
Articolo
64.
Norme transitorie riguardanti i sanitari non
di ruolo.
Le norme delegate di cui agli artt.40 e 43
dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare
natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo,
ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia
straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli esami di
idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno
banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme
delegate.
Articolo
65.
Trasformazione degli istituti pubblici di
ricovero e cura.
Gli enti ospedalieri riconosciuti e costituiti ai sensi della
presente legge alle cui dipendenze siano istituti di ricovero e cura e
infermerie che non posseggano i requisiti per essere classificati fra gli
ospedali previsti dal titolo III, possono ottenere, a domanda, e sempreché il
piano regionale ospedaliero ne ravvisi la opportunità e la possibilità dal punto
di vista tecnico-sanitario, logistico e territoriale, l’autorizzazione del
medico provinciale e trasformarli entro otto anni in uno dei tipi di ospedale
previsti dalla presente legge.
Gli
istituti di ricovero e cura e le infermerie, per i quali non venga ravvisata
tale opportunità e possibilità di trasformazione non potranno esercitare
l’attività ospedaliera a partire da un anno dall’entrata in vigore del piano
regionale.
Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono equiparati,
ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, agli enti
ospedalieri comprendenti ospedali di zona.
Articolo
66.
Estensione delle disposizioni sul mantenimento
in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964,
n.336.
Le
disposizioni di cui all’art.6 della legge 10 maggio 1964, n.336 relative al
mantenimento in servizio fino al compimento del 70 anno di età dei
sovrintendenti e direttori sanitari, dei direttori di farmacia e dei primari
ospedalieri, si applicano anche nei confronti del predetto personale che sia
stato successivamente trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore
categoria.
Articolo
67.
Regioni a statuto
speciale.
Le
Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia
sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione
nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge
di programmazione di cui al precedente art.26.
Articolo
68.
Durata in carica dei consigli di
amministrazione esistenti.
Fino al momento dell’insediamento dei nuovi consigli di
amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di
amministrazione esistenti all’entrata in vigore della presente legge.
Articolo
69.
Pio Istituto di S .Spirito e ospedali riuniti
di Roma.
Al Pio
Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma si applicano tutte le
disposizioni previste dalla presente legge. Peraltro, sino alla costituzione
delle Regioni a statuto ordinario, continuano ad aver vigore le attuali norme
relative agli organi di vigilanza e di tutela, alle modalità di esercizio del
controllo e agli atti sottoposti al controllo.
Articolo
70.
Disposizione
finanziaria.
Le
somme di cui all’articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e 1969, che non
siano state impegnate nei rispettivi esercizi di competenza, potranno essere
utilizzate anche in quelli successivi e, comunque, non oltre l ’anno
1970.
Articolo
71.
Abrogazione di norme
incompatibili.
È
abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente
legge.
Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all’art.40
continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto con la presente
legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n.1631, e
successive modificazioni.