Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri
CAPO I
SERVIZI OSPEDALIERI, SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE
SANITARIA, DIREZIONE AMMINISTRATIVA
1.Servizi ospedalieri.
I servizi
ospedalieri si distinguono in:
a)servizi igienico-organizzativi;
b)servizi
di diagnosi e cura;
c)servizi amministrativi e generali.
In ogni ente
ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione
amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di
amministrazione.
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del
consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive
competenze.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita
la sovraintendenza sanitaria.
2.Direzione sanitaria.
La
direzione sanitaria cura l’organizzazione tecnico sanitaria ed il buon andamento
igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.
La direzione sanitaria dispone
dei seguenti servizi,articolabili organicamente a seconda della dimensione
dell’ospedale:
a)segreteria;
b)ufficio statistica ed organizzazione
sanitaria;
c)archivio clinico e biblioteca medica;
d)servizi di assistenza
sanitaria e sociale;
e)ufficio per l’organizzazione dei servizi del personale
sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi
sanitari.
Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del
servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.
3.Direzione amministrativa.
La
direzione amministrativa provvede alla gestione dell’ente ospedaliero, sulla
base delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione,
sotto i profili giuridico ed economico.
I servizi amministrativi dipendono
dalla direzione amministrativa ed assolvono le funzioni previste dal successivo
art.49.
CAPO
II -SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
4.Attribuzioni del sovraintendente
sanitario.
1.Il sovraintendente sanitario dirige e
coordina ai fini igienico-organizzativi l’attività dell’ente che comprende più
ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei
singoli ospedali. Egli è preposto a tutto il personale
sanitario,tecnico,salariato,ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari
dell’ente.
In particolare il sovraintendente sanitario:
interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del
quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la
elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale,
coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l’amministrazione nell’organizzazione e nel
coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi
specifici; promuove e coordina iniziative del campo della medicina sociale,
preventiva e riabilitativa e in quella dell’educazione sanitaria; impartisce
direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali,dei quali
trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le
comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio
sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di
amministrazione: è tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle
iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie
locali.
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è
sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina.
5.Attribuzioni del direttore
sanitario.
Il direttore sanitario dirige l’ospedale cui è
preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al
sovraintendente sanitario, ove esista.
Il direttore sanitario promuove e
coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa,
della medicina sociale e dell’educazione sanitaria; propone iniziative per la
preparazione e l’aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al
presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o
il consiglio sanitario centrale, gli schemi di norme interne per la
organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; stabilisce in rapporto alle
esigenze dei servizi l’impiego, la destinazione, i turni e i congedi del
personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi
sanitari dell’ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati
dall’amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al
sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende
anche dal punto di vista disciplinare; propone alla amministrazione le
sostituzioni temporanee del personale sanitario; promueve l’attività culturale,
scientifica e didattica nell’ospedale; vigila sull’archivio delle cartelle
cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al
presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull’andamento
sanitario dell’ospedale; propone all’amministrazione, d’intesa con i primari ed
i responsabili dei servizi sanitari, l’acquisto e la scelta degli apparecchi,
attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del
consiglio sanitario centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini
sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle provviste necessarie
per il funzionamento sanitario dell’ospedale e per il mantenimento dell’infermo;
controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle
malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta
dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri
stabiliti dall’amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra
certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; presiede e
convoca il consiglio dei sanitari.
Il direttore sanitario, negli enti nei
quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri
per questo ultimo stabiliti nell’articolo precedente.
Negli ospedali con un
numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario
possono essere affidate ad un primario di ruolo.
6.Attribuzioni del vice direttore sanitario e
dell’ispettore sanitario.
Gli
ospedali generali regionali e gli ospedali generali provinciali con più di 800
posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore
sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal
direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I
vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente
ed i direttori sanitari nell’espletamento delle rispettive
attribuzioni.
L’ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal
direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
CAPO
III -SERVIZI DI DIAGNOSI E
CURA
SEZIONE I
NORME
GENERALI
7.Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti.
L’organizzazione sanitaria dell’ospedale si articola in divisioni,
sezioni e servizi speciali.
La divisione è diretta da un primario, coadiuvato
da aiuti e da assistenti.
Il primario vigila sull’attività e sulla disciplina
del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato
alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i
criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli
assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e
curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi
definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo
strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la
dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle
cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla
consegna all’archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le
denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di
altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle
disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione
ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e
promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a
lui affidate.
L’aiuto collabora direttamente con il primario
nell’espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilità delle
sezioni affidategli e coordina l’attività degli assistenti; risponde del suo
operato al primario.
L’aiuto sostituisce il primario in caso di assenza,
impedimento o nei casi di urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello
stesso servizio la sostituzione del primario spetta all’aiuto con maggiori
titoli.
L’assistente collabora con il primario e con l’aiuto nei loro
compiti; ha la responsabilità dei malati a lui affidati; risponde del suo
operato all’aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di
urgenza.
In caso di assenza o di impedimento dell’aiuto, le sue funzioni sono
esercitate dall’assistente con maggiori titoli o dall’assistente di turno.
Ai
fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l’amministrazione,
all’inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in
relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in
conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di
assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari.
La direzione sanitaria,
sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la
continuità dell’assistenza medica per divisione o gruppi di divisione affini con
l’organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta
disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonché
al tipo ed alla organizzazione dell’ospedale.
8.Entità numerica del personale dei servizi di
diagnosi e cura.
La dotazione organica del personale medico
addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere:
un
primario;
un aiuto fino a due sezioni;
almeno un assistente per
sezione.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve
assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti
nelle 24 ore e deve prevedere:
un capo-sala;
un infermiere professionale
sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri
professionali e generici.
La dotazione organica del personale sanitario
ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve
prevedere:
una ostetrica capo;
ostetriche nella proporzione complessiva di
una per ogni 0 posti-letto;
puericultrici nella proporzione complessiva di
una per ogni 5 culle per neonati.
Le suddette entità numeriche devono essere
adeguate con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il
consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le
organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio,
tenendo conto dei seguenti elementi:
numero effettivo dei
posti-letto;
necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia;
turni di
ferie e riposi settimanali e festivi;
nosologia e impegno ad essa
inerente;
quantità e qualità dell’attività medica;
orari di servizio del
personale sanitario;
attività didattica e scientifica richiesta ai medici
ospedalieri;
attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica;
attività di
consulenza interna.
9.Sezioni di specialità.
Le
sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione, sono di regola
aggregate ad una divisione affine.
Non possono essere aggregate ad una
divisione affine più di due sezioni di specialità.
Qualora non sia possibile
aggregare la sezione di specialità ad una divisione affine, la sezione è
autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia
conseguito l’idoneità a primario nella stessa disciplina, con qualifica di
aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilità.
L’aiuto
specialista è coadiuvato da almeno un assistente.
10.Organizzazione funzionale delle divisioni,
sezioni,
servizi speciali, tra loro affini e
complementari.
I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Le
amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell’ambito di ciascun ospedale,
strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, sezioni e
servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza
operativa, dell’economia di gestione e del progresso tecnico e
scientifico.
La organizzazione di tali strutture è deliberata dal consiglio
di amministrazione dell’ente e la direzione delle stesse è affidata ad un
comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi
di sezione e di servizi autonomi e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti
nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall’art.13 della
legge 12 febbraio 1968, n.32.
1.Sezioni
di assistenza neonatale.
Nelle
divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali è
ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della
divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessità,
destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed
assistenza.
Negli ospedali generali di zona, l’assistenza neonatale è
affidata alla divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla
costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia.
Il personale
sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale è costituito da
vigilatrici di infanzia o puericultrici nella proporzione complessiva di una per
ogni cinque culle per neonati.
Per i neonati immaturi devono essere
organizzati presidi di cura intensiva nelle divisioni di pediatria
degli
ospedali generali regionali o provinciali, negli ospedali pediatrici
specializzati regionali e provinciali nelle sezioni autonome di assistenza
neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle cliniche
ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del piano
regionale ospedaliero.
Gli ospedali nei quali non è prevista l’assistenza ai
neonati immaturi devono provvedere all’immediato trasferimento di questi alla
più prossima unità di cura intensiva per immaturi.
Per l’assistenza ai
neonati immaturi deve essere costituita una adeguata dotazione organica di
medici specialisti in pediatria e di vigilatrici d’infanzia o infermiere
professionali specializzate in pediatria, in numero tale da assicurare un turno
di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro
ore.
SEZIONE
II -SERVIZI SPECIALI DI DIAGNOSI E CURA
12.Specificazione.
I
servizi di diagnosi e cura si distinguono in:
servizi previsti
obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio di accettazione, di
pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di trasfusione, di anestesia e
rianimazione e i poliambulatori; servizi previsti obbligatoriamente per gli
ospedali generali sia provinciali che regionali e per gli ospedali specializzati
sia provinciali che regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il
servizio di radiologia e fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la
farmacia interna; servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali
o per gli ospedali specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura,
quali il servizio di virologia, di prelevamento e conservazione di parti del
cadavere e di medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole di
addestramento del personale ausiliario e tecnico; servizi previsti
facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati sia provinciali che
regionali quali il servizio di recupero e rieducazione funzionale, di
neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza sanitaria e
sociale.
Il servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali
regionali, è facoltativo negli ospedali provinciali.
13.Servizio di pronto
soccorso.
In ogni ospedale deve essere assicurato un
continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano
regionale, con gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di pronto
soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente
attrezzati, nonché di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche
strumentale, di emergenza.
Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti
locali, sono tenuti a promuovere l’impianto di dispositivi segnaletici per
l’indicazione dei posti di pronto soccorso nell’ambito del territorio servito
dagli ospedali dipendenti.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio
di pronto soccorso è espletato da personale sanitario con organico proprio,
sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed è organizzato in modo
da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia,
rianimazione e trasfusionali, nonché con le divisioni esistenti, la efficienza
polispecialistica, la continuità, la prontezza e la completezza delle
prestazioni.
Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso può essere
espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e
chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.
14.Servizio di
accettazione.
In ogni ospedale deve essere assicurato un
continuo servizio di accettazione articolato in sanitaria ed
amministrativa.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di
accettazione sanitaria è espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo
autonomo,dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.
Negli ospedali
di zona il servizio di accettazione può essere svolto, qualora le dotazioni
organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle
divisioni di ricovero e cura.
In ogni caso il servizio di accettazione deve
disporre dei necessari apprestamenti per l’igiene personale dei malati e di
locali adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati divisi per
sesso.
L’ammissione degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore
sanitario.
Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato
decide il medico di guardia.
La mancata accettazione dell’infermo deve essere
motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per
esso; su tale certificazione deve essere contenuta l’avvertenza che, contro il
rifiuto di ricovero, è ammesso ricorso al medico provinciale o all’ufficiale
sanitario, entro le 24 ore da parte dell’infermo stesso o dei parenti sino al
sesto grado o della persona che ne ha eseguito l’accompagnamento
all’ospedale.
Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere
rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che
impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi
di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con
adeguata assistenza medica, il trasporto dell’infermo in altro ospedale.
Il
giudizio sull’urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla competenza
del medico che accetta l’infermo; il giudizio sulla durata del ricovero è
rimesso alla competenza dei sanitari curanti.
Gli enti interessati, previ
accordi con la direzione sanitaria dell’ospedale, possono, durante il periodo di
ricovero, informarsi direttamente presso i medici curanti circa l’andamento e la
prognosi della malattia degli infermi per i quali sostengono le spese di
spedalità.
La dimissione dell’infermo viene stabilita dal primario e
comunicata tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici
amministrativi,secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascun
ente ospedaliero.
Se l’infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il
motivato parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la
stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui
deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere
conservata agli atti dell’ospedale.
15.Servizio di radiologia.
Ogni
ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di
zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre la istituzione della
radioterapia è connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze
nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero.
Il
servizio radiologico è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da
aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze
operative.
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei
locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il
servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, può
essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600
posti-letto.
La dotazione organica minima deve comprendere:
negli ospedali
sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e 400
posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e
600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente
ogni 150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero di posti-letto
superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono
distintamente il servizio di radiodiagnostica e la divisione di radioterapia,
assegnando a quest’ultima l’organico che compete alle divisioni di
degenza.
In base all’entità del lavoro da svolgere e alla specifica
competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati
autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso
dell’idoneità a primario radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti e
convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali
esigenze degli stessi.
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi
quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000
posti-letto, un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il
principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e la
opportunità di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto
indicato dall’art.10.
In relazione alla dotazione organica del personale
sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato
numero di tecnici di radiologia.
16.Servizio analisi.
Gli
ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali regionali e provinciali il
servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è articolato in più
settori.
Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni
o sezioni di degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di
analisi, chimico-cliniche e microbiologiche.
Presidi autonomi di laboratorio,
affidati ad un aiuto idoneo al primariato di laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere istituiti presso particolari
divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e cura, qualora comprovate
necessità funzionali lo esigano.
La dotazione organica del personale medico
addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli
ospedali regionali e provinciali deve provvedere:
a)fino a 600 posti-letto:
un posto di primario; almeno un posto di aiuto; almeno un posto di
assistente.
b)da 600 a 900 posti-letto: un posto di primario; almeno un posto
di aiuto; almeno due posti di assistente.
La dotazione organica del personale
addetto ai settori del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche
negli ospedali regionali e provinciali deve, inoltre, prevedere:
almeno un
posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;
un posto di
tecnico di laboratorio per ciascun settore.
Ciascun settore,a seconda delle
rispettive specialità, può essere affidato a un direttore biologo o chimico,
ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l’idoneità a primario di laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Oltre i 900 posti-letto
l’amministrazione deve istituire un secondo primariato di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di ripartire a seconda delle
necessità tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata e
proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà
essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali di zona e in quelli
specializzati con meno di 300 posti-letto la dotazione organica del personale
addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve
prevedere almeno due posti, di cui uno di primario.
Per la determinazione
della dotazione organica deve tenersi conto dell’attività ambulatoriale
esterna.
Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle
unità di diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
17.Servizio di trasfusione.
Gli
ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le
disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n.592,e nel relativo
regolamento di esecuzione.
Negli ospedali regionali e provinciali il centro
trasfusionale deve essere dotato di attrezzature idonee alla raccolta, alla
tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all’assegnazione del sangue
umano, nonché alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di
immediato impiego.
La dotazione organica del personale sanitario addetto al
servizio deve prevedere:
un posto di primario; un posto di aiuto; posti di
assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero adeguato alle
esigenze del servizio stesso.
Negli ospedali di zona e negli ospedali per
lungodegenti e per convalescenti il servizio deve essere dotato almeno di una
emoteca, collegata, con apposita convenzione, con l’ospedale o con il servizio o
centro trasfusionale più vicino.
18.Servizio di anestesia.
Gli
ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di
rianimazione.
Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve
essere dotato di posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le
cure intensive e le altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il
due per cento del numero totale dei posti-letto dell’ospedale.
Negli ospedali
di zona il servizio può essere dotato di posti-letto di degenza, in numero pari
ad almeno l’uno per cento del numero totale dei posti-letto dell’ospedale.
La
dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e rianimazione
deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500 posti-letto e sino
ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche;
aiuti,nella proporzione di uno ogni 200 postiletto di chirurgia e specialità
chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80 posti-letto di
chirurgia e specialità chirurgiche.
La dotazione organica del personale
sanitario specializzato addetto al servizio negli ospedali di zona deve essere
stabilita in modo da assicurare la continuità del servizio tenendo presenti i
rapporti previsti per gli ospedali regionali e provinciali.
La dotazione
organica del personale sanitario ausiliario addetto alla rianimazione deve
prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali specializzati in numero
tale da assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 420
minuti nelle 24 ore.
La dotazione organica del personale tecnico sanitario
ausiliario ed esecutivo da assegnare ai servizio deve essere stabilita secondo
le effettive esigenze del servizio stesso.
19.Poliambulatori.
Gli
ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la
medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei, debitamente
attrezzati e adeguatamente recettivi.
Gli ambulatori sono di regola riuniti
in poliambulatorio e comunque reciprocamente collegati, organizzativamente e
funzionalmente.
Il funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai
regolamenti interni.
I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione
corrispondente sono diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale
facente parte dell’organico sanitario della stessa divisione.
Qualora non
esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella sede dell’ospedale,
può essere temporaneamente consentita la dislocazione dei medesimi in locali
viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale.
L’ente ospedaliero
può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle delle divisioni di
diagnosi e cura esistenti nell’ospedale, ove ciò sia previsto dal piano
regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un assistente di
ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza,
un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista
ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi
di diagnosi e cura dell’ospedale.
L’infermo visitato dallo specialista
ambulatoriale, qualora abbia bisogno di assistenza specialistica continua, deve
essere ricoverato presso un ospedale provvisto di divisione o sezione della
relativa specialità.
Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la
assistenza post-opedaliera dei dimessi.
I sanitari addetti all’ambulatorio,
qualora lo ritengano necessario, richiedono la consulenza dei sanitari
dell’ospedale, i quali sono tenuti a prestarla.
I locali destinati ad
ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari opportuni, anche per la
libera attività professionale dei medici ospedalieri.
I servizi ambulatoriali
e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione sanitaria.
Tali servizi
costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del cittadino in
coordinamento con l’attività delle altre istituzioni sanitarie locali, nel
quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
20.Servizio di recupero e rieducazione
funzionale.
Il servizio di recupero e di rieducazione
funzionale, unico per tutte le necessità dell’ospedale, è istituito su
indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli
ospedali specializzati ortopedicotraumatologici, geriatrici, e per gli ospedali
specializzati di riabilitazione funzionale.
Quando il piano regionale
ospedaliero lo preveda il servizio può essere istituito anche in ospedali
provinciali, di zona, per lungodegenti e convalescenti.
La dotazione organica
del personale addetto al servizio sarà proporzionata alla entità delle
prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti di
cura.
Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito da
terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessità delle
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Qualora il servizio di fisioterapia non
sia espletato nell’ambito del servizio di radiologia, può essere annesso al
servizio di recupero e rieducazione funzionale.
21.Servizio di istologia e di anatomia
patologica.
Gli ospedali generali provinciali e regionali
devono essere dotati di un servizio di anatomia e istologia patologica,
articolato in due settori:
settore di anatomia e istologia patologica;
settore di citodiagnostica.
Gli ospedali generali di zona possono provvedervi
servendosi, con apposita convenzione, del servizio di anatomia e istologia
patologica dell’ospedale generale provinciale o regionale più vicino.
Gli
ospedali specializzati, secondo le necessità nosologiche, possono istituire il
servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli ospedali
generali.
Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere
prevista una dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario,
un aiuto e almeno un assistente.
Qualora l’ospedale superi i 1000
posti-letto, deve essere previsto un posto di aiuto o assistente per ogni 700
posti-letto. Qualora l’ospedale superi i 2000 posti-letto, deve essere istituito
un secondo primariato.
Il numero degli assistenti o aiuti deve essere
parimenti aumentato in base alle necessità attinenti alle indagini
cito-oncologiche e cito-ormonali sulla popolazione.
La dotazione organica del
personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un tecnico preparatore per
ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l’organico deve essere adeguato
alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei sanitari e le
organizzazioni sindacali interessate.
22.Farmacia interna.
Gli
ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di farmacia
interna.
Tale servizio svolge i seguenti compiti:
a)preparazioni galeniche
e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi sanitarie e, ove
richiesto, preparazione dei reattivi coloranti e soluzioni
titolate;
b)distribuzione delle specialità medicinali e dei
diagnostici;
c)distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di
medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili;
d)controllo
analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze
medicamentose usate e del materiale di medicazione;
e)controllo bromatologico
e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
f)informazione al corpo
sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati e
nell’uso dei disinfettanti.
Negli ospedali di zona, ove non sia possibile
istituire il servizio farmaceutico autonomo, deve essere istituito un armadio
farmaceutico sotto il controllo del direttore sanitario.
La dotazione
organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti posti: un
direttore di farmacia; farmacisti collaboratori:
almeno uno ogni 700
posti-letto negli ospedali regionali e provinciali;
almeno uno ogni 900
posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti.
Negli ospedali
di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, è diretto da un direttore di
farmacia, il quale può essere coadiuvato da farmacisti collaboratori. La
dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata
alle reali esigenze del servizio stesso.
Il direttore di farmacia dirige la
farmacia interna dell’ospedale ed è responsabile del buon andamento del servizio
e del materiale in deposito; egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
sorveglia le preparazioni galeniche nonché quelle dei reattivi, dei coloranti e
delle soluzioni titolate richieste; organizza i controlli analitici delle
sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione, ai sensi della
farmacopea ufficiale, nonché i controlli bromatologici e merceologici; provvede,
con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle
divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l’osservanza delle
disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale
da trasmettere alla direzione sanitaria; vigila su tutti gli adempimenti
amministrativi e contabili e ne cura l’osservanza,da parte del personale
dipendente; vigila sull’operosità e disciplina dei farmacisti, del personale
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio; redige, ogni
anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attività della farmacia,
comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche; assolve alla funzione
didattica, per quanto di sua competenza; sottopone all’approvazione del
consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale il formulario da
adottare nell’ospedale e formula le proposte per le preparazioni farmaceutiche
di uso generale, anche allo scopo di disciplinare i consumi e ridurre i costi
del servizio; presta la sua consulenza nell’ambito ospedaliero,ove richiesto;
provvede ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.
Il
farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, in
particolare per quel che riguarda: preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e
soluzioni titolate; controlli e distribuzione dei materiali di competenza e
controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche; studi di medicamenti di
forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi sanitari curanti;
statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico; controllo
delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia; ogni altro
adempimento previsto da legge o da regolamenti.
23.Servizio di virologia.
Negli
ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie
infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede alle
indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e
per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell’ambito del territorio da essi
servito.
Il servizio di virologia è diretto da un primario,coadiuvato da
aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario,secondo le
necessità del servizio stesso.
24.Servizio di prelevamento e conservazione di parti di
cadavere.
Gli ospedali regionali devono istituire un
servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere.
Tale servizio
deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la
conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base
alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani
La
direzione organizzativa di detto servizio è affidata alla sovraintendenza o alla
direzione sanitaria.
25.Servizio di medicina legale e delle assicurazioni
sociali.
Negli ospedali regionali deve essere istituito
un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; negli ospedali
provinciali l ’istituzione di tale servizio è facoltativa.
Detto servizio,
qualora non sia autonomo, può essere aggregato alla sovraintendenza o alla
direzione sanitaria. Ad esso è preposto un medico ospedaliero specialista in
medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica ragguagliata alla
importanza del servizio stesso.
26.Servizio di neuropsichiatria infantile.
Gli
ospedali regionali e provinciali,secondo le necessità nosologiche,possono
istituire un servizio di neuropsichiatria infantile.
Il servizio può essere
organizzato in modo autonomo oppure essere costituito da una sezione organica
della divisione di neurologia,con personale proprio.
27.Servizio di dietetica.
Negli
ospedali regionali e provinciali può essere istituito un servizio di
dietetica.
A detto servizio è preposto un medico specialista in dietetica,
con qualifica ragguagliata all’importanza del servizio; ove le dimensioni
dell’ospedale non consentano un servizio autonomo, esso è espletato sotto la
vigilanza del direttore sanitario.
Il medico dietista è coadiuvato da
personale specializzato in dietetica o dietologia.
28.Servizi
di assistenza sanitaria e sociale.
Gli
ospedali regionali e provinciali possono istituire servizi distinti di
assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti cui sono
addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti
sociali.
La dotazione organica di tale personale è stabilita dal consiglio di
amministrazione, sentito il parere del consiglio dei sanitari e delle
organizzazioni sindacali interessate.
29.Servizio di emodialisi.
Negli
ospedali generali e specializzati, può essere istituito un servizio di
emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come
sezione autonoma.
Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali
presso i quali l’istituzione di detto servizio è obbligatoria.
Al servizio è
preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di
primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti.
Nel caso di servizio autonomo
retto da un aiuto specialista,questi deve avere conseguito l’idoneità a primario
e allo stesso è attribuita la qualifica di capo del servizio.
30.Servizio di medicina nucleare.
Negli
ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un servizio
di medicina nucleare, questo può essere organizzato come servizio autonomo o
come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la dotazione
organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve prevedere
uri primario un aiuto e due assistenti. In tutti gli altri ospedali nei quali si
faccia uso di radionuclidi non sigillati il loro impiego è sotto la diretta
responsabilità del primario radiologo.
31.Servizio di cardiologia.
Il
piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici a livello
degli ospedali regionali, provinciali e zonali, nonché negli ospedali
specializzati e per lungodegenti.
Negli ospedali regionali sono di regola
costituite divisioni specializzate di cardiologia e di chirurgia cardiovascolare
o toracica, comprendenti una sezione speciale per la cura cardiologica
intensiva, un laboratorio per l’espletamento delle indagini strumentali a favore
di tutti gli assistiti dall’ospedale, ed un laboratorio di cardiologia
sperimentale.
Negli ospedali provinciali il servizio cardiologico è di regola
autonomo.
Negli ospedali di zona il servizio cardiologico è di regola
aggregato alla divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche
cardiovascolari, ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo
cardiaco, e le terapie elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio
ambulatoriale.
La dotazione organica del personale sanitario addetto alla
divisione di cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni
specialistiche, comprende, per le sezioni di cura cardiologica intensiva,
assistenti in numero tale da assicurare un apposito servizio di guardia
continuativo e, per il laboratorio di esami cardiologici strumentali, un aiuto
ed almeno un assistente per ogni 500 posti-letto.
In relazione alla dotazione
organica del personale sanitario i regolamenti organici devono prevedere un
adeguato numero di tecnici di fisiopatologia.
32.Servizio di fisiopatologia respiratoria.
Negli
ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale
per la fisiopatologia respiratoria, questo può essere organizzato o come
laboratorio speciale della divisione pneumologica, che può essere istituita
presso gli ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove
esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure
come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni
interessate.
Al servizio è preposto un medico specialista pneumologo o
pneumotisiologo, con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da
assistenti.
Nel caso di servizio autonomo, l’aiuto specialista deve aver
conseguito l’idoneità a primario nella stessa disciplina e allo stesso è
attribuita la qualifica di capo del servizio.
33.Servizio di neurofisiopatologia.
Negli
ospedali generali e specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale
per la neurofisiopatologia, questo può essere organizzato o come laboratorio
speciale della divisione o sezione di neurologia, o come servizio autonomo,
collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio è preposto un
medico specialista neurologo con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da
assistenti. Nel caso di servizio autonomo l’aiuto specialista deve aver
conseguito l’idoneità a primario neurologo e allo stesso è attribuita la
qualifica di capo del servizio.
34.Servizio di fisica sanitaria.
Negli
ospedali generali o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero
ritenga necessario istituire un servizio di fisica sanitaria per la risoluzione
di problemi di fisica nelle applicazioni dell’elettronica e nell’impiego di
isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni per la terapia, la diagnostica e
la ricerca e nella sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti, questo può essere organizzato come servizio autonomo o
come servizio aggregato al servizio di radiologia.
A tale servizio sono
addetti coadiutori ed assistenti fisici e,nel caso di servizio autonomo, questo
è retto da un direttore fisico coadiuvato, secondo le esigenze del servizio,
anche da personale tecnico.
35.Servizio di assistenza religiosa.
Gli
ospedali devono disporre di un servizio di assistenza
religiosa.
L’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica è
determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d’intesa
con gli ordinari diocesani competenti per territorio.
L’organizzazione
interna dell’assistenza religiosa agli infermi è stabilita d’accordo con la
direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa
sia coordinata con i servizi ospedalieri.
Tutto il personale è tenuto a
trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui
rivolte da infermi di qualunque religione.
La direzione sanitaria provvede a
reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta
dell’infermo. Il relativo onere è a carico dell’ente ospedaliero.
36.Centri
per le malattie sociali.
Nel
quadro del piano regionale ospedaliero l’ente ospedaliero istituisce e gestisce,
nell’interno o all’esterno dei suoi stabilimenti, oltre che ambulatori,
dispensari, consultori, centri per le malattie sociali, ai sensi delle vigenti
disposizioni, sotto la vigilanza del Ministero della sanità.
I centri,
variamente strutturati a seconda del livello operativo, avere apposita dotazione organica di
personale sanitario ospedaliero.
I centri operanti all’interno dell’ospedale
sono collegati funzionalmente con le rispettive divisioni.
CAPO
IV -ATTRIBUZIONI DI ALTRE QUALIFICHE DI PERSONALE
OSPEDALIERO
SEZIONE I
PERSONALE LAUREATO DEI RUOLI SPECIALI DELLE CARRIERE DIRETTIVE
37.Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva
addetto alle attività sanitarie.
Ai
servizi sanitari sono assegnati biologi, chimici e fisici.
A tale personale
sono affidati compiti e funzioni in relazione alle rispettive competenze.
38.Attribuzioni di personale laureato dipendente dalla direzione
amministrativa.
Ai servizi che fanno capo alla
direzione amministrativa è assegnato personale laureato in ingegneria,
architettura, agraria e in altre discipline a seconda delle esigenze di
servizio. A tale personale sono affidati compiti e funzioni in relazione alla
rispettiva laurea.
SEZIONE
II
PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO,TECNICO ED ESECUTIVO
39.Attribuzioni del personale sanitario
ausiliario, tecnico ed esecutivo.
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni
singola qualifica sono stabiliti dai regolamenti interni dei singoli enti
ospedalieri sulla base degli accordi nazionali sindacali.
40.Personale di assistenza ostetrica.
La ostetrica capo è posta alle dirette dipendenze del primario
e dei sanitari ostetrico-ginecologi; dirige e sorveglia il servizio delle
ostetriche e del personale di assistenza diretta addetti alla divisione; ha
tutte le attribuzioni previste per il capo-sala dal successivo art.41.
Le
ostetriche dipendono direttamente dalla ostetrica capo; coadiuvano i sanitari
addetti alla divisione ostetrico-ginecologica; assistono ai parti ed agli
interventi ostetrici e ginecologici e ne curano la preparazione; assistono le
ricoverate durante la degenza.
41.Personale di assistenza diretta.
Il capo-sala è alle dirette dipendenze del primario e dei
sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio; controlla e dirige il
servizio degli infermieri e del personale ausiliario; controlla il prelevamento
e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli
altri materiali in dotazione; controlla la qualità e quantità delle razioni
alimentari per i ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile
della tenuta dell’archivio.
Gli infermieri professionali specializzati sono
alle dipendenze dirette dei sanitari del rispettivo servizio. Le mansioni sono
quelle specifiche in relazione alla singola specializzazione.
L’infermiere
professionale e la vigilatrice d’infanzia sono alle dirette dipendenze del
capo-sala e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni di indole
amministrativa, organizzativa e disciplinare nell’ambito della sezione
ospedaliera cui sono adibiti. Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette
sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e dagli accordi sindacali
nazionali.
L’infermiere generico è alle dirette dipendenze del capo-sala. Le
attribuzioni assistenziali dirette ed indirette sono quelle previste dalle
disposizioni vigenti e dagli accordi nazionali sindacali.
La puericultrice ha
il compito dell’assistenza del neonato sano, alle dirette dipendenze della
vigilatrice d’infanzia e dei medici pediatri preposti al servizio di assistenza
neonatale.
I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri possono
stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l’espletamento di particolari
servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
42.Personale di assistenza addetto ai servizi medici
speciali.
La dietista è alle dirette dipendenze
del dirigente del servizio di dietetica o, in mancanza, del direttore sanitario.
Esegue le disposizioni di questi e dei sanitari curanti per quanto riguarda la
dietetica in generale e l’applicazione della dietoterapia in particolare. Quando
presso lo stesso ospedale prestino servizio più dietiste, l’amministrazione
dell’ente può istituire il posto di dietista capo, con funzioni di vigilanza e
coordinamento del personale addetto al servizio di dietetica.
I terapisti
della riabilitazione sono alle dirette dipendenze dei sanitari del rispettivo
servizio. Le loro attribuzioni si riferiscono alla riabilitazione dei minorati
fisici e psichici, con particolare riguardo ai minorati per lesioni organiche
del sistema nervoso e osteomiarticolari, e di quelli affetti da disturbi
organici, suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie
fisiche, kinesiterapiche, occupazionali e di ortottica.
43.Personale di assistenza medico-sociale.
L’attività dell’assistente sociale è rivolta a trattare, in
collaborazione con il personale sanitario, con il personale di assistenza
diretta e con gli altri servizi ospedalieri, i problemi psico-sociali degli
assistiti.
L’assistente sanitaria visitatrice è alle dirette dipendenze della
direzione sanitaria per le incombenze relative alla medicina preventiva, alla
medicina sociale e alla educazione sanitaria del malato e del suo nucleo
familiare.
L’assistente sanitaria visitatrice è anche specificamente addetta
ai centri di medicina sociale e dipende in tal caso dai rispettivi capi
servizio.
44.Personale dirigente e di formazione didattica.
Il capo dei servizi sanitari ausiliari è alle dirette
dipendenze del direttore sanitario con il quale collabora per l’aggiornamento
culturale e professionale del personale; ha compiti organizzativi e disciplinari
per quanto riguarda il personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo
assegnato ai servizi sanitari e per quanto riguarda l’andamento dei servizi
sanitari ausiliari.
Il direttore e il vice direttore delle scuole per
infermieri professionali e generici hanno le attribuzioni previste dalle leggi
istitutive delle scuole e dai rispettivi regolamenti.
45.Attribuzioni del personale tecnico.
L’attribuzione di compiti specifici e particolari ad ogni
singola qualifica del personale tecnico specializzato è stabilita negli accordi
nazionali sindacali tenendo presente che le attribuzioni specifiche non possono
prevedere compiti superiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in
materia.
46.Attribuzioni del personale esecutivo.
Gli addetti alle operazioni di disinfezione e disinfestazione,
compreso l’incenerimento dei rifiuti solidi, dipendono direttamente dalla
direzione sanitaria.
L’ausiliario appartenente al personale addetto ai
servizi sanitari dipende direttamente dal capo-sala, dal capo dei servizi
sanitari ausiliari, dal capo-tecnico del servizio al quale è abitualmente
addetto.
Le mansioni si identificano in lavori di pulizia, trasporto di salme
e materiali, prestazioni manuali.
47.Personale addetto ai servizi tecnici ed economali.
Il capo servizio operai è alle dirette dipendenze della
ripartizione tecnica od economale. È investito di particolari mansioni di
responsabilità direzionali e di coordinamento dei lavori di un gruppo di operai,
nonché della sorveglianza per il compimento di un determinato
servizio.
L’operaio specializzato dipende dal rispettivo capo servizio ed è
quell’operaio che per l’esecuzione delle proprie mansioni è in possesso di
capacità professionale e di speciale competenza derivatagli da una
specializzazione conseguita in corsi o scuole di abilitazione o di
mestiere
L’operaio qualificato dipende dal capo servizio ed è addetto a
lavori che per la loro esecuzione richiedono specifica capacità.
L’operaio
comune appartenente al personale addetto ai servizi generali, tecnici ed
economali, dipende dal rispettivo capo servizio. Le mansioni si identificano in
lavori prevalentemente manuali che comportano semplici conoscenze e pratiche di
lavoro.
Le attribuzioni di compiti specifici e particolari ad ogni singola
qualifica, in relazione al tipo di servizio, sono stabiliti con accordi
nazionali sindacali.
CAPO V -SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
48.Attribuzioni del direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo è responsabile della gestione
dell’ente ospedaliero e ne risponde al consiglio di amministrazione. È
segretario del consiglio di amministrazione e cura l’attuazione delle relative
deliberazioni: esprime, in sede consiliare, voto consultivo di cui deve farsi
menzione nel verbale delle deliberazioni; predispone, quando occorra, d’intesa
con la direzione o sovraintendenza sanitaria e con la collaborazione degli altri
dirigenti, gli schemi di deliberazioni da adottarsi dal consiglio di
amministrazione o dal presidente controfirma le ordinanze, i contratti e ogni
altro atto dell’ente, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 della legge 12
febbraio 1968, n.132, partecipando alle responsabilità degli amministratori;
assiste alle aste, alle licitazioni ed alle trattative private; redige i verbali
e predispone i contratti; sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di
riscossione; esprime con relazione motivata, per la parte di sua competenza e
sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle conferme, sugli
incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia di personale;
promuove iniziative per lo studio di problemi
giuridico-aziendali.
Nell’esercizio delle sue funzioni,quando la struttura
dell’ente lo richieda, il direttore amministrativo può essere coadiuvato da un
vice direttore amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. La qualifica di direttore amministrativo e quella di segretario
generale sono equipollenti.
49.Funzioni amministrative.
I servizi amministrativi e generali assolvono le seguenti
principali funzioni:
a)amministrazione del personale sotto l’aspetto
economico, assistenziale, giuridico, nonché dal punto di vista della
qualificazione professionale:
b)amministrazione economico-finanziaria che
comprende il servizio di tesoreria e di cassa; la contabilità di gestione
ospedaliera; la predisposizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi
:l’istruttoria degli atti per la determinazione delle diarie e tariffe;
l’effettuazione degli impegni di spesa e l’emissione dei mandati di pagamento e
degli ordini di riscossione; il controllo contabile delle posizioni retributive;
la compilazione dei conti di ricovero e delle altre prestazioni ospedaliere; la
tenuta delle partite dei fornitori e di ogni altra ragione di debito; la
liquidazione dei debiti; gli adempimenti fiscali; la rilevazione dei costi e
ricavi;
c)amministrazione del provveditorato che comprende la predisposizione
degli atti riguardanti ogni acquisto e fornitura; la proposta di capitolati
generali e speciali di appalto; la cura della regolare esecuzione dei contratti;
le provviste in economia, il riscontro delle fatture dei fornitori e il
successivo inoltro per la liquidazione;
d)amministrazione dell’economato che
comprende la gestione dei servizi generali di cucina, dispensa, guardaroba,
fardelleria, lavanderia, mensa aziendale, magazzini generali ed altri analoghi
servizi; il controllo delle merci ricevute; la effettuazione delle piccole spese
di urgenza a rendiconto nei limiti del fondo assegnato; la tenuta degli
inventari dei beni mobili;
e)amministrazione del patrimonio che comprende la
gestione degli investimenti immobiliari e dei titoli, obbligazioni ed azioni;
gli interventi in collaborazione con il servizio tecnico ai fini della
conservazione e dei miglioramenti dei beni immobiliari dell’ente; l’espletamento
delle pratiche amministrative concernenti le rinnovazioni edilizie degli
impianti, le permute, gli acquisti e le alienazioni; la tenuta degli inventari
dei beni immobili;
f)gestione delle spedalità che comprende l’accettazione
amministrativa degli infermi; l’accertamento della competenza passiva delle
spese di spedalità e il relativo contenzioso amministrativo; la elaborazione di
schemi di convenzione per prestazioni assistenziali;
g)attività legale che
comprende il patrocinio e la consulenza legale dell’ente ospedaliero, nonché la
vigilanza sulle pratiche affidate dal consiglio di amministrazione a
patrocinatori esterni;
h)gestione tecnica che comprende l’ordinaria e
straordinaria manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente; la
direzione delle officine interne; le operazioni di stima, le perizie tecniche e
la progettazione, direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti; la
vigilanza sulla esecuzione di progetti ed opere affidati a tecnici esterni
dall’amministrazione.
50.Schemi
organizzativi.
Agli effetti del precedente articolo le
funzioni amministrative, ad eccezione della ragioneria, sono raggruppabili in
rapporto alla dimensione dell’ente ospedaliero secondo i seguenti schemi
organizzativi:
a)negli enti che comprendono ospedali con una dotazione
complessiva sino a 200 posti-letto la direzione amministrativa esercita
direttamente tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di
quelle di ragioneria e di quelle di provveditorato, economali e tecniche
attribuite a due distinti uffici;
b)negli enti che comprendono ospedali con
una dotazione complessiva da 201 a 400 posti-letto la direzione amministrativa
esercita direttamente tutte le funzioni di cui al precedente articolo, ad
eccezione di quelle di ragioneria, del personale, nonché di quelle di
provveditorato, economali e tecniche attribuite a tre distinti
uffici;
c)negli enti che comprendono ospedali con una dotazione complessiva
da 401 a 800 posti-letto la direzione amministrativa esercita anche le funzioni
patrimoniali e legali. Sono svolte da uffici autonomi le funzioni di ragioneria,
del personale, delle spedalità, tecniche e di provveditorato; le funzioni
dell’economato sono attribuite a questo ultimo ufficio;
d)negli enti che
comprendono ospedali con una dotazione complessiva di oltre 800 posti-letto la
direzione amministrativa può esercitare anche le funzioni patrimoniali e legali.
Le altre funzioni sono esercitate da distinti uffici.
CAPO VI
51.Disposizioni finali.
Per i servizi non contemplati dalla legge 12 febbraio 1968,
n.132, e dal presente decreto, le amministrazioni degli enti ospedalieri devono
attenersi alle prescrizioni dei piani regionali ospedalieri e alla disciplina
dettata dai loro regolamenti.
Nei casi in cui le norme contenute nel presente
decreto prevedano il requisito della specializzazione in discipline non ancora
ufficialmente riconosciute, sarà ritenuto equipollente alla specializzazione il
servizio ininterrottamente prestato per almeno tre anni nella medesima
disciplina, presso ospedali cliniche e istituti universitari o istituti
riconosciuti a carattere scientifico.