Ordinamento interno dei servizi di
assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura
1.L'ordinamento
interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari
di ricovero e cura deve essere adeguato all'ordinamento interno dei servizi
ospedalieri e deve prevedere una organizzazione analoga a quella dei
corrispondenti servizi ospedalieri.
2.Le norme sulla
costituzione e sul funzionamento del consiglio dei sanitari e del consiglio
sanitario centrale di cui alla legge 12 febbraio 1968, n.132, si applicano a
tutti gli enti ospedalieri i quali gestiscano, per la parte assistenziale di
ricovero e cura,istituti o cliniche universitarie sotto il rapporto della
convenzione o della clinicizzazione totale o parziale.
I direttori di
istituti o cliniche universitarie o comunque i professori di ruolo responsabili
di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, considerati
primari ospedalieri agli effetti ed in relazione alle attività
assistenziali,sono membri di diritto del consiglio dei sanitari o del consiglio
sanitario centrale.
Gli aiuti e gli assistenti delle stesse unità, divisioni
e servizi, sono eletti, nel numero previsto dalla legge, dalle rispettive
assemblee.
3.I professori
universitari di ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati, in
quanto responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e
cura assumono, a tali effetti, la qualifica di primari ospedalieri e
conseguentemente, nei confronti dell'ente ospedaliero, i diritti ed i doveri dei
primari, in quanto applicabili.
Gli aiuti e gli assistenti di ruolo delle
stesse divisioni e sezioni, agli effetti ed in relazione alle attività
assistenziali svolte, sono considerati rispettivamente aiuti ed assistenti
ospedalieri.
Restano salve le disposizioni degli ordinamenti universitari che
regolano la sostituzione dei direttori di clinica in caso di loro assenza o di
impedimento.
4.Apposita convenzione
tra l'ente ospedaliero e l'università, secondo uno schema tipo da approvarsi dai
Ministri della sanità e della pubblici istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro, stabilisce:
a)il personale che l'ente ospedaliero deve fornire
alle unità universitarie ai fini dell'assistenza;
b)il materiale inerente il
funzionamento delle unità universitarie;
c)la ripartizione tra le due
amministrazioni delle spese relative alla assistenza e ai fini
didattico-scientifici e delle spese concernenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali relativi e delle apparecchiature;
d)le indennità che
ciascuna amministrazione deve corrispondere all'altra per l'uso dei
locali;
e)i presidi diagnostici e terapeutici,lo strumentario chirurgico ed
ogni altro materiale che l'ente ospedaliero deve fornire all'università ai fini
di una più efficiente assistenza ospedaliera;
f)le percentuali di retta
giornaliera dei degenti negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e
cura che l'amministrazione ospedaliera deve corrispondere a quella universitaria
sia per l'ammortamento, il rinnovo, l'ammodernamento delle attrezzature, sia per
la spese di gestione dei centri di medicina sociale;sia per gli stipendi ed
indennità del personale medico;
g)il carico della spesa del servizio di
guardia interna negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura alla
amministrazione ospedaliera.
5.Gli
istituti clinici gestiti direttamente dall'università costituiscono nel loro
insieme un ospedale policlinico universitario equiparato ad ospedale regionale e
devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23 della legge
12 febbraio 968, n.132.
6.Nell'ospedale policlinico universitario le unità di ricovero e cura per
il servizio assistenziale si articolano in divisioni,sezioni e servizi
speciali.
Le divisioni di ricovero e cura e le sezioni devono avere
caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a quelle ospedaliere.
I
servizi speciali hanno caratteristiche strutturali e funzionali analoghe a
quelle dei servizi ospedalieri.
7.Agli
ospedali policlinici universitari si applicano le norme stabilite per
l'ordinamento dei servizi di diagnosi e cura nell'ambito degli ospedali
generali.
Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le norme
previste per gli ospedali dalla legge 12 febbraio 1968, n.132, nonché dalle
norme concernenti l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.
8.Negli
ospedali policlinici universitari è istituita una direzione sanitaria cui è
preposto un direttore sanitario, scelto per incarico tra i docenti
universitari.
I compiti della direzione sanitaria e del direttore sanitario
sono gli stessi previsti per il corrispondente organo ospedaliero.