Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Articolo
4.
Assistenza
sanitaria.
3.In
attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n.595, i cui standard
vengono rideterminati prevedendo
l'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento
in media annua, la dotazione
complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui lo 0,5 per mille
riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie, con un tasso di
spedalizzazione del 160 per mille, ed
in ordine alla costituzione di aree funzionali omogenee nonché alla necessità di
riconvertire gli ospedali che non
raggiungono lo standard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con
il medesimo atto programmatorio di
cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni
di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire
il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il
finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei
posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono
tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n.132, il modello delle
aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine
alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e
collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse
umane e strumentali. Per le
istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente,il finanziamento a
bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto
utilizzati a un tasso medio annuo di
utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Per l'eventuale eccedenza il
personale derivante dalla ristrutturazione della rete ospedaliera sono attivate forme di mobilità
obbligatoria da stabilire in sede regionale di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, tenendo prioritariamente conto delle esigenze territoriali.
Sino all'adozione del metodo dei raggruppamenti omogenei di diagnosi per il pagamento delle rette delle
case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto
massimo di riferimento .
(..)