Istituzione del servizio sanitario nazionale
Articolo 40.
Enti di ricerca e relative
convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere
stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività
finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di
disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a
livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del
personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Articolo 41.
Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante
all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle
disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo
degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art.1, L.26 novembre 1973, n.817.
Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova.Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979,
si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite
le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai
principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo
comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L.12 febbraio 1968,
n.132, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di
Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo
comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la
dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.
Articolo 43.
Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le
caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere
onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate
dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme
le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti,
enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto
la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n.132, e le
istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle
unità sanitarie locali,possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi
entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda
delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda
i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui
al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e
modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle
unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al
primo comma rimangono in vigore gli artt.51, 52 e 53, primo e secondo comma,
della L.12 febbraio 1968, n.132, e il decreto del Ministro della sanità in data
5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art.51 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n.236, nonché gli artt.194, 195,
196, 197 e 198 del T.U.delle leggi sanitarie approvato con R.D.27 luglio 1934,
n.1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.