Articolo 830, comma 2 del Codice civile

Articolo 830
Beni degli enti pubblici non territoriali

(..)
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828 (1)

(1)I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.