Attuazione
delle direttive n.78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai
conti annuali e consolidati, ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge 26 marzo
1990, n.69
CAPO
I -SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Articolo
1
Sostituisce l’art.2359 del codice
civile.(1)
(1)2359.Società controllate e società
collegate.-Sono considerate società controllate:
1)le società in cui un’altra
società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria;
2)le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3)le società
che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2)
del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta;non si computano i voti spettanti per
conto di terzi.Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra
società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando
nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
CAPO
II -BILANCIO D ’ESERCIZIO
Articolo
2
Sostituisce l’art.2423 del codice
civile.(2)
(2)2423.Redazione del bilancio Gli
amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono
fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se,in casi
eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata.La nota integrativa deve motivare la deroga e deve
indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla
deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in
lire
Articolo 3
Inserisce l’art.2423-bis dopo l ’art.2423 del codice
civile.(3)
(3)2423-bis Principi di redazione del bilancio. Nella redazione del
bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1)la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività;
2)si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3)si deve tener conto
dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento;
4)si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
6)i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all’altro.
Deroghe al principio enunciato nel
numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota
integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico.
Articolo 4
Inserisce l’art.2423-ter dopo l’art.2423-bis del codice
civile.(4)
(4)2423-ter.Struttura dello stato patrimoniale e del conto
economico Salve le disposizioni di
leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato
patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e
nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci
precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento,a causa del loro importo, è
irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art.2423 o quando esso
favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa
deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere
aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di
quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi
devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata. Per
ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato
l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non
sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere
adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo
devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i
compensi di partite.
Articolo 5
Sostituisce l’art.2424 del codice
civile.(5)
(5)2424.Contenuto dello stato patrimoniale. Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente
schema.
Attivo:
A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,con
separata indicazione della parte già
richiamata.
B)Immobilizzazioni:
I -Immobilizzazioni immateriali:
1)costi di impianto e di ampliamento;
2)costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità;
3)diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4)concessioni, licenze, marchi e
diritti simili;
5)avviamento;
6)immobilizzazioni in corso e
acconti;
7)altre.
Totale.
II -Immobilizzazioni materiali:
1)terreni e fabbricati;
2)impianti e
macchinario;
3)attrezzature industriali e commerciali;
4)altri
beni;
5)immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III
-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio
successivo:
1)partecipazioni in:
a)imprese
controllate;
b)imprese collegate;
c)imprese controllanti;
d)altre
imprese.
2)crediti:
a)verso imprese controllate;
b)verso imprese
collegate;
c)verso controllanti;
d)verso altri.
3)altri
titoli;
4)azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C)Attivo
circolante:
I -Rimanenze:
1)materie prime,sussidiarie e di consumo;
2)prodotti in corso di
lavorazione e semilavorati;
3)lavori in corso su ordinazione;
4)prodotti
finiti e merci;
5)acconti.
Totale.
II -Crediti,
con separata indicazione,per ciascuna voce,degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo:
1)verso clienti;
2)verso imprese controllate;
3)verso imprese
collegate;
4)verso controllanti;
5)verso
altri.
Totale.
III -Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
1)partecipazioni in imprese controllate;
2)partecipazioni in
imprese collegate;
3)partecipazioni in imprese controllanti;
4)altre
partecipazioni;
5)azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;
6)altri titoli.
Totale.
IV
-Disponibilità liquide:
1)depositi bancari e postali;
2)assegni;
3)danaro e valori in
cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D)Ratei e risconti,con
separata indicazione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A)Patrimonio
netto:
I -capitale.
II -Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III
-Riserve di rivalutazione.
IV -Riserva legale.
V -Riserva per azioni
proprie in portafoglio.
VI -Riserve statutarie.
VII -Altre riserve,
distintamente indicate.
VIII -Utili (perdite) portati a nuovo.
IX -Utile
(perdita) dell’esercizio.
Totale.
B)Fondi per rischi e oneri:
1)per
trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2)per
imposte;
3)altri.
Totale.
C)Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D)Debiti,con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio
successivo:
1)obbligazioni;
2)obbligazioni convertibili;
3)debiti verso
banche;
4)debiti verso altri finanziatori;
5)acconti;
6)debiti verso
fornitori.
7)debiti rappresentati da titoli di credito;
8)debiti verso
imprese controllate;
9)debiti verso imprese collegate;
10)debiti verso
controllanti;
11)debiti tributari;
12)debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale;
13)altri debiti.
Totale.
E)Ratei e risconti,
con separata indicazione dell’aggio su prestiti.
Se un elemento dell’attivo o
del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio,
la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In
calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente
o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le
garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di
controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d’ordine.
Articolo 6
Inserisce l’art.2424-bis dopo l’art.2424 del codice
civile.(6)
(6)2424-bis.Disposizioni relative a singole voci dello stato
patrimoniale. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati
durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni
in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma
dell’art.2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed
oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata,
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce
“trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato
l’importo calcolato a norma dell’art.2120.
Nella
voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce
ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la
chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi,comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo .
Articolo 7
Sostituisce l ’art.2425 del codice
civile.(7)
(7)2425.Contenuto del conto economico. Il conto economico deve essere
redatto in conformità al seguente schema:
A)Valore della produzione:
1)ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
2)variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti;
3)variazioni dei lavori in corso su
ordinazione;
4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5)altri
ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale.
B)Costi della produzione:
6)per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci;
7)per servizi;
8)per godimento di beni
di terzi;
9)per il personale:
a)salari e stipendi;
b)oneri
sociali;
c)trattamento di fine rapporto;
d)trattamento di quiescenza e
simili;
e)altri costi;
10)ammortamenti e svalutazioni:
a)ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali;
b)ammortamento delle immobilizzazioni
materiali;
c)altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d)svalutazioni dei
crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide;
11)variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;
12)accantonamenti per rischi;
13)altri
accantonamenti;
14)oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra
valore e costi della produzione (A-B).
C)Proventi e oneri
finanziari:
15)proventi da partecipazioni,con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;
16)altri proventi
finanziari;
a)da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
b)da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni;
c)da titoli iscritti nell’attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d)proventi diversi dai precedenti,con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti;
17)interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Totale
(15+16-17).
D)Rettifiche di valore di attività
finanziarie:
18)rivalutazioni:
a)di partecipazioni;
b)di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c)di
titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
19)svalutazioni:
a)di partecipazioni;
b)di
immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c)di
titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
E)Proventi e oneri
straordinari:
20)proventi,con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5);
21)oneri,con separata
indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n.14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale
delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A-B +-C
+-D +-E);
22)imposte sul reddito dell’esercizio;
23)risultato
dell’esercizio;
24)rettifiche di valore operate esclusivamente in
applicazione di norme tributarie;
25)accantonamenti operati esclusivamente in
applicazione di norme tributarie;
26)utile (perdita)
dell’esercizio.
Articolo 8.Sostituisce l’art.2425-bis del
codice civile.(8)
(8)2425-bis.Iscrizione dei ricavi, proventi,
costi ed oneri.
I
ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei
resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi
Articolo
9
Sostituisce l’art.2426 del codice
civile.(9)
(9)2426.Criteri di valutazione Nelle valutazioni devono essere
osservati i seguenti criteri:
1)le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione.Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo
di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può
comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al
prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso
terzi;
2)il costo delle immobilizzazioni,materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e
dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa;
3)l’immobilizzazione che,alla data della chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
secondo i numeri 1)e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata;
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore
superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione
previsto dal successivo n.4) o,s e non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;
4)le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con
riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato
al n.1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio
consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima
volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al
valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne
siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato
nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non
distribuibile;
5)i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti
nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati
entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non
ammortizzati;
6)l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per
esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
E’tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7)il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e
ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
8)i
crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di
realizzazione;
9)le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può
essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi
di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
10)il
costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o
con quelli “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il
valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla
chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di
beni,nella nota integrativa;
11)i lavori in corso su ordinazione possono
essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza;
12)le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad
un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di
scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, semprechè non si abbiano
variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. E’ consentito
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione
di norme tributarie. Le disposizioni contenute nel presente numero non si
applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate in virtù di
quanto dispone l’art.154,D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58.
Articolo 10
Sostituisce l ’art.2427 del codice
civile.(10)
(10)2427.Contenuto della nota integrativa.-La nota integrativa deve
indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
1)i
criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di
valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente
corso legale nello Stato;
2)i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le
alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni,gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
3)la
composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, nonché le ragioni dell’iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4)le variazioni intervenute nella
consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli
accantonamenti;
5)l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la
quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6)distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei
debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7)la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”e “ratei e
risconti passivi”e della voce “altri fondi”dello stato patrimoniale, quando il
loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre
riserve”;
8)l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai
valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni
voce;
9)gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza
sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10)se significativa,la
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche;
11)l’ammontare dei proventi da
partecipazioni, indicati nell’art.2425, n.15), diversi dai dividendi.
12)la
suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’art.2425,
n.17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e
altri;
13)la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri
straordinari”del conto economico, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
14)i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi
importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto
economico;
15)il numero medio dei dipendenti,ripartito per
categoria;
16)l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
17)il numero e il valore
nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante
l’esercizio;
18)le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in
azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono.
Articolo 11
Sostituisce l ’art.2428 del codice
civile.(11)
(11)2428.Relazione sulla gestione Il bilancio deve essere corredato da una
relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato,
anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai
ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso
risultare:
1)le attività di ricerca e di sviluppo;
2)i
rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
3)il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
4)il numero e il valore
nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5)i fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio;
6)l’evoluzione prevedibile della
gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo
i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con regolamento anzidetto. Dalla relazione deve inoltre
risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.
Articolo 12
Sostituisce l’art.2429 del codice
civile.(12)
(12)2429.Relazione dei sindaci e deposito del
bilancio Il bilancio deve essere
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.
Il
collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio
sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte
in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all’esercizio della deroga di cui all’art.2423, comma 4. Il bilancio, con le
copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate,
deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel
consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell’ultimo bilancio delle medesime.
Articolo 13
Abroga
l ’art.2429-bis del codice civile.(13)
(13)2429-bis.Relazione degli amministratori.
La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell’art.2423 deve
illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha
operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare
riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
Dalla
relazione devono in ogni caso risultare:
1)i criteri seguiti nella
valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto
al bilancio del precedente esercizio;
2)i criteri seguiti negli ammortamenti
e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del
precedente esercizio;
3)le variazioni intervenute nella consistenza delle
partite dell’attivo e del passivo;
4)i dati relativi al personale dipendente
e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di
quiescenza;
5)gli interessi passivi,ripartiti tra prestiti a lungo e medio
termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi
nelle poste dell’attivo;
6)le spese di studio,ricerca e progettazione,le
spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di
produzione, iscritte nell’attivo del bilancio, con distinta indicazione del
relativo ammontare;
7)i rapporti con le società controllanti, controllate e
collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e
debiti;
8)il numero e il valore nominale delle azioni proprie possedute dalla
società, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona,
con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;
9)il numero e il
valore nominale delle azioni proprie acquistate o alienate dalla società nel
corso dell’esercizio,anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente, dei
corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli
amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al
collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, redatta secondo
i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con
apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla
Commissione stessa con il regolamento.
Articolo 14
Sostituisce l’art.2430 del codice
civile.(14)
(14)2430.Riserva legale -Dagli utili netti annuali deve essere
dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per
costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma
precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Articolo 15
Sostituisce l’art.2431 del codice
civile.(15)
(15)2431.Sovrapprezzo delle azioni. Le somme
percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro
valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non
abbia raggiunto il limite stabilito dall’art.2430
Articolo
16
Sostituisce l’art.2432 del codice
civile.(16)
(16)2432.Partecipazione agli utili. Le partecipazioni agli utili
eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori
sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della
quota di riserva legale.
Articolo 17
Sostituisce l’art.2435 del codice
civile.(17)
(17)2435.Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei
titolari di diritti su azioni Entro trenta giorni dall’approvazione una copia
del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere, a
cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Il
bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso
di conversione. Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in
ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell’esercizio; tale tasso
deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato
sono tenute altresì a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese
l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni
medesime.
L’elenco deve essere corredato
dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a
partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Articolo 18
Inserisce l’art.2435-bis (18) dopo l’art.2435 del codice
civile.
(18)-2435-bis.Bilancio in forma abbreviata. Le
società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente,per due esercizi consecutivi non abbiano superato
due dei seguenti limiti;
1)totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.700
milioni di lire;
2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di
lire;
3)dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel
bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell’art.2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle
voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli
ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal n.10) dell’art.2426 e dai numeri
2),3),7),9),10),12),13),14),15),16) e 17) dell’articolo 2427; le indicazioni
richieste dal numero 6) dell’articolo 2427 sono riferite all’importo globale dei
debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)e 4)
dell’art.2428,esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla
gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo
esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo
comma.
a)totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di
lire;
Articolo 19
Sostituisce l’art.2488 del codice
civile.(19)
(19)2488.Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è
inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell’atto costitutivo.
E’altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due
dei limiti indicati nel primo comma dell’art.2435-bis.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti
limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le
disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio
sindacale, si applica l’art.2409.
Articolo 20.
Sostituisce l’art.2491 del codice
civile.(20)
(20)2491.Bilancio. Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza
degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall’art.2435-bis. Gli
amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la
relazione sulla gestione,almeno quindici giorni prima dell’assemblea. Se esiste
il collegio sindacale, si applica l’articolo 2429.
Articolo 21
Sostituisce il primo comma dell’art.2403 del codice
civile.(21)
(21)2403.Doveri del collegio sindacale.-Il collegio sindacale deve
controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della
legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 per
la valutazione del patrimonio sociale.
Articolo 22
1.Il primo
comma dell’art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975,
n.136, è sostituito dal seguente:
“Nelle società con azioni quotate
in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità
sociale, della corrispondenza del bilancio delle risultanze delle scritture
contabili e dell’osservanza delle norme stabilite dall’art.2426 del codice
civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società
di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dal successivo art.8. La
società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai
sensi del successivo art.4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato,
se sussiste l ’obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni
spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle
indicate nell’art.2426, n.5, dello stesso codice ”.
Articolo
23
1.Il primo comma dell’art.4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136, è sostituito dal
seguente:
“Il bilancio delle società per azioni quotate in borsa deve essere
trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello
fissato per l’assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione sulla
gestione, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate
e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle
società collegate.
Insieme con il bilancio di esercizio devono essere
comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione
”.
2.Il secondo comma dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n.136, è sostituito dal seguente:
“La società di revisione, se
i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il
bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti
eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio
d’esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da
uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza, avente i
requisiti di cui al successivo art.8, secondo comma ,n.2). L’esposizione dei
controlli eseguiti, l’indicazione delle persone che li hanno effettuati e di
quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di
revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell’art.1
”.
Articolo 24
1.L’art.5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n.136, è sostituito dal seguente:
“Il bilancio
delle società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella
sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio
sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell’art.2429 del codice
civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni
che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di
revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali
osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui
all’art.2429 del codice civile. La relazione della società di revisione è
depositata in allegato al bilancio a norma dell’art.2435 del codice
civile.
Dell’avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata ”.
CAPO
III -BILANCIO CONSOLIDATO
Articolo 25
Imprese obbligate a redigere il bilancio
consolidato
1.Le società per azioni,in accomandita per azioni,e a
responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio
consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli
seguenti.2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all’art.2201 del codice
civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una
società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata.
Articolo 26
Imprese controllate
1.Agli effetti dell’art.25 sono considerate imprese
controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art.2359 del
codice civile.
2.Agli stessi effetti sono in ogni caso
considerate controllate:
a)le imprese su cui un ’altra ha il diritto,in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o
clausole;
b)le imprese in cui un’altra,in base ad accordi con altre voci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3.Ai fini
dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si
considerano quelli spettanti per conto di terzi.
Articolo 27
Casi di esonero dell’obbligo di redazione del
bilancio consolidato
1.Non sono soggette all’obbligo
indicato nell’articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese
controllate, non abbiano superato,per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:
a)19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b)38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
c)250 dipendenti occupati in media durante
l’esercizio.
2.L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se
l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli
quotati in borsa.
3.Non sono inoltre soggette all’obbligo indicato
nell’art.25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia
titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell’impresa
controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale.
4.L’esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle
seguenti condizioni:
a)che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno
Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio
consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato
membro delle Comunità europee;
b)che l’impresa controllata non abbia emesso
titoli quotati in borsa.
5.Le ragioni dell’esonero devono essere indicate
nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Nel caso previsto dal terzo
comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede
della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello
stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo,
redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del
registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata;
dell’avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.
Articolo
28
Casi di esclusione dal
consolidamento.
1.Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la
cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio
consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma
dell’art.29.
2.Possono essere inoltre escluse dal
consolidamento le imprese controllate quando:
a)la loro inclusione sarebbe
irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art.29, sempre che il
complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;
b)l’esercizio
effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature
restrizioni;
c)non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese
sproporzionate, le necessarie informazioni;
d)le loro azioni o quote sono
possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
Articolo 29
Redazione del bilancio consolidato
1.Il bilancio consolidato è redatto dagli
amministratori dell’impresa controllante. Esso è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2.Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle
controllate.
3.Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del
presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo
scopo.
4.Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta,
la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
5.Le modalità di
redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la
struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non
possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali.
La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico consolidati.
6.Il bilancio consolidato può essere redatto in
migliaia di euro.
Articolo 30
Data
di riferimento del bilancio consolidato
1.La data di riferimento del bilancio
consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio
dell’impresa controllante.
2.La data di riferimento del bilancio
consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della
maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di
esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota
integrativa.
3.Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa
nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato,
questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla
data del bilancio annuale consolidato.
Articolo 31
Principi di consolidamento
1.Nella redazione del bilancio consolidato gli
elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese
incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
2.Sono
invece eliminati:
a)le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e
le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
b)i crediti e i
debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
c)i proventi e gli oneri
relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
d)gli utili e le
perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a
valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di
terzi.
3.Possono non essere eliminati,indicandone il motivo nella nota
integrativa: gli importi di cui alle lettere b),c) e d)se irrilevanti; quelli di
cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell’impresa, concluse a
normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi
sproporzionati.
4.Ai fini della eliminazione prevista nel secondo
comma,lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento
deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della
società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo è
iscritto nello stato patrimoniale consolidato alle voci “azioni o quote proprie”
e “riserva per azioni o quote proprie ”.
Articolo 32
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati
1.Salvi
gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale
e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di
esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a
discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini
indicati nel comma 2 dell’art.29, dandone motivazione nella nota
integrativa.
2.Le voci relative alle rimanenze possono
essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi
sproporzionati.
3.L’importo del capitale e delle riserve delle imprese
controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata “capitale e riserve di terzi”.
4.La parte del
risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è
iscritta in una voce denominata “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di
terzi”.
Articolo 33
Consolidamento delle partecipazioni
1.L’eliminazione prescritta dell’art.31, comma
2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in
cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2.Se
l’eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio
consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle
imprese incluse nel consolidamento.
3.L’eventuale residuo, se negativo, è
iscritto in una voce del patrimonio netto denominata “riserva di
consolidamento”, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici
sfavorevoli, in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri”; se positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata “differenza
da consolidamento” o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da
consolidamento fino a concorrenza della medesima .L’importo iscritto nell’attivo
è ammortizzato nel periodo previsto dall’art.2426, n.6, del codice
civile.
4.Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la
loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio
consolidato dell’esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati
nella nota integrativa.
Articolo 34
L’uniformità dei criteri di valutazione
1.Gli elementi dell’attivo e del passivo
devono essere valutati con criteri uniformi.
2.A
tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri
difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell’art.29, la
difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.
Articolo 35
Scelta
dei criteri di valutazione.
1.I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel
bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio
consolidato.
2.Possono tuttavia essere utilizzati, dandone
motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli
2423 e seguenti del codice civile.
Articolo 36
Partecipazioni non consolidate
1.Le partecipazioni costituenti
immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento a norma del primo comma
dell’art.28 sono valutate con il criterio indicato nell’art.2426, n.4, del
codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale
criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente,per la parte derivante da
utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
2.Quando l’entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati
nel secondo comma dell’art.29, può non essere applicato il criterio di
valutazione richiamato dal comma precedente.
3.Le stesse regole si applicano
alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate.
Articolo 37
Consolidamento proporzionale alla
partecipazione
1.Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese
sulle quali un’impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo
congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la
partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate
nell’art.2359, terzo comma, del codice civile.
2.In
tal caso l’inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della
proporzione con la partecipazione posseduta.
Articolo 38
Contenuto della nota integrativa
1.La nota integrativa deve indicare, oltre a
quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:
a)i
criteri di valutazione applicati;
b)i criteri e i tassi applicati nella
conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello
Stato;
c)le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo e del passivo;
d)la composizione delle
voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità ”;
e)distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
f)la composizione delle voci “ratei
e risconti” e della voce “altri accantonamenti”dello stato patrimoniale, quando
il loro ammontare è significativo;
g)l’ammontare degli oneri finanziari
imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ciascuna voce;
h)se l’indicazione è utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel
bilancio consolidato, l’importo complessivo degli impegni non risultanti dallo
stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse
dal consolidamento ai sensi dell’art.28;
i)se significativa, la suddivisione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e
secondo aree geografiche;
l)la suddivisione degli interessi e degli altri
oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed
altri;
m)la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri
straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
n)il numero medio,
suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel
consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse
ai sensi dell’art.37;
o)cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare
dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa
controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel
consolidamento;
o-bis)i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i
relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo
delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto
economico.
2.La nota integrativa deve inoltre contenere:
a)l’elenco delle
imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi
dell’art.26;
b)l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo
proporzionale ai sensi dell’art.37;
c)l’elenco delle partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto ai sensi dei commi e 3
dell’art.36;
d)l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e
collegate.
Articolo 39
Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle
partecipazioni
1.Gli elenchi previsti nell’art.38, comma 2, devono indicare per
ciascuna impresa:
a)la denominazione, la sede e il
capitale;
b)le quote possedute, direttamente o per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle
controllate;
c)se diversa,la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell’assemblea ordinaria.
2.La ragione della inclusione di una impresa in uno
degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni
richieste dalle lettere b)e c) del comma 1.
3.Qualora si sia verificata una
variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel
consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo
il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e
quelli dell’esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere
fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto
economico dell’esercizio precedente.
4.E’consentito omettere l ’indicazione
delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio
ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con
queste collegate.
Articolo 40
Relazione sulla gestione
1.Il bilancio consolidato deve essere
corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva
delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e
nei vari settori, con particolare riguardo ai costi,ai ricavi e agli
investimenti.
2.Dalla relazione devono in ogni caso
risultare:
a)le attività di ricerca e di sviluppo;
b)i fatti di rilievo
avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
c)l’evoluzione
prevedibile della gestione;
d)il numero e il valore nominale delle azioni o
quote dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,
anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con
l’indicazione della quota di capitale corrispondente.
Articolo 41
Controllo del bilancio consolidato
1.Il bilancio consolidato deve essere
assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza
alle scritture contabili dell’impresa controllante e alle informazioni trasmesse
dalle imprese incluse nel consolidamento.
2.La
relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerti
la congruenza con il bilancio consolidato.
3.Il controllo è demandato agli
organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio
dell’impresa controllante.
4.Gli accertamenti fatti e l’esito degli stessi
devono risultare da una relazione.
5.Il bilancio consolidato e la relativa
relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio
d’esercizio.
6.Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate
nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono
l ’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio e finché
questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Articolo 42
Pubblicazione del bilancio consolidato
1.Una copia del bilancio consolidato e delle
relazioni indicate all’art.41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli
amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese, con il bilancio
d’esercizio.
2.Dell’avvenuto deposito deve farsi menzione
nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
3.Si applica il secondo comma dell’art.2435 del codice civile.
Articolo 43
Obblighi delle imprese controllate
1.Le imprese controllate sono obbligate a
trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le informazioni da questa
richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.
CAPO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 44
Enti
creditizi e finanziari
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti
creditizi e alle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche
indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o
attività finanziaria, consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni
forma, nella assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso,
gestione e collocamento di valori mobiliari.
2.Sono
comunque soggette alle disposizioni del presente decreto le società finanziarie
la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o
finanziaria.
Articolo 45
Bilancio d’esercizio
1.Le disposizioni del presente decreto
relative al bilancio d’esercizio si applicano al bilancio del secondo esercizio
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Se
il costo originario di una immobilizzazione acquisita o prodotta prima della
pubblicazione del presente decreto non può essere agevolmente determinato, ai
fini dell’art.10, n.2, esso può essere sostituito dal più remoto valore di
iscrizione conosciuto; di ciò deve farsi menzione nella nota integrativa.
46.Bilancio consolidato
1.Le
disposizioni del presente decreto si applicano al bilancio consolidato del terzo
esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.Per i cinque esercizi
successivi alla prima applicazione delle disposizioni del presente decreto
relative al bilancio consolidato, i limiti quantitativi indicati nel comma 1
dell’art.27 sono raddoppiati.
3.Per i primi tre esercizi successivi alla
prima applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al bilancio
consolidato, le società non quotate in borsa che non intendano avvalersi della
facoltà accordata dall’art.2429, comma 4, del codice civile come sostituito
dall’art.12 del presente decreto, sono esonerate dall’osservare le disposizioni
dettate dall’art.41, commi 5 e 6.
4.Nello stesso periodo, il bilancio
consolidato con la relazione sulla gestione dovrà essere comunicato per il
controllo entro cinque mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato e
entro sei mesi da tale data ne andrà eseguito il deposito presso l’ufficio del
registro delle imprese nei modi previsti dall’art.42, commi 1 e 2