Articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n.468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio

Articolo 30
Conti di cassa.
1.Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l’anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell’anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative i capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull’andamento dell’economia nell’anno precedente e l’aggiornamento delle previsioni per l’esercizio in corso.

2.Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell’anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3.Con le relazioni di cui i commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l’intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all’articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l’anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell’ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell’espansione del credito interno.

4.Con ciascuna delle relazioni di cui i commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull’andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5.Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all’articolo 25 al Ministero del tesoro.

6.In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell’anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell’indebitamento a breve e medio termine.

7.Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l’insieme delle province e per l’insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all’amministrazione regionale.

8.Nella relazione sul secondo trimestre di cui l comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l ’intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9.A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell’ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10.I comuni,le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno.Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11.Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all’articolo 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui i precedenti commi.

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