D.Lgs.8 agosto 1991, n. 257

Attuazione della direttiva n.82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990)

Articolo 1.
Formazione a tempo pieno del medico specialista.
1.La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2.L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità.

Articolo 2.
Programmazione.
1.Con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università.
2.In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art.7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale.
3.Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.
4.Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i candidati devono aver superato le prove di
ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
5.Restano ferme le disposizioni di cui all'art.2, comma quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio,a condizione che le predette attività siano
coerenti con il programma del corso di studio.

Articolo 3.
Ammissione.
1.L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art.13 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
2.Le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art.
4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui all'art.11 della legge 19 novembre 1990, n.341.

Articolo 4.
Diritti e doveri degli specializzandi.
1.La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle
attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.
2.Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.
3.L'ammissione e la frequenza alla scuola,finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.
4.L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art.11 della legge 19 novembre 1990, n.341.
5.Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame finale, che può essere ripetuta una sola
volta purché entro l'anno.
6.Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, fatto salvo il
disposto di cui al comma 3 dell'art.5.
7.Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici.
8.Le università sono tenute alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è detratto dalla borsa
di studio di cui all'art.6, spettante a ciascun specializzando.

Articolo 5.
Incompatibilità, congedi e interruzioni.
1.Per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero-professionali
esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale.
2.Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art.2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art.6 della legge
30 novembre 1989, n.398.
3.Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
4.Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente
non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.
5.Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed
università di Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno,in strutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.

Articolo 6.
Borse di studio.
1.Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per
tutta la durata del corso,ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L.21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.
2.La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso
cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art.7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.
3.Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'art.6, comma
2, della legge 29 dicembre 1990, n.428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'art.2, comma 2.
4.La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti
nella riserva di posti prevista dall'art.2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n.49, e con le modalità contenute nella stessa.
5.Si applica l'art.4 della legge 13 agosto 1984, n.476.

Articolo 7.
Requisiti di idoneità delle strutture.
1.I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, tenuto conto:
a)della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attività inerenti alla
formazione specialistica;
b)del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;
c)della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d)della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
e)delle caratteristiche di professionalità del personale presente nella struttura
2.Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei requisiti delle strutture sono
determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.

Articolo 8.
Norme finali.
1.I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art.9 della legge 19 novembre 1990, n.341, disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art.1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art.1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92.

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