Attuazione della direttiva n.82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990)
Articolo 1.
Formazione a tempo pieno del medico
specialista.
1.La formazione specialistica dei medici ammessi alle
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della
comunità economica europea e comuni a
due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2.L'elenco delle
specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto
del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della
sanità.
Articolo 2.
Programmazione.
1.Con decreto del
Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto
con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e
chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero
degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità
ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le
università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle
università.
2.In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,determina il
numero dei posti per ciascuna scuola
le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art.7, tenuto
conto delle richieste delle facoltà
di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso
convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di
medicina del Consiglio universitario nazionale.
3.Nell'ambito dei posti
risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola
specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore
dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il
decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il
decreto di cui al comma 2.
4.Per usufruire dei posti riservati di cui al
comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola.
5.Restano ferme le disposizioni di cui all'art.2, comma quinto, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Il consiglio della scuola, d'intesa
con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare
l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola
nell'ambito delle attività di servizio,a condizione che le predette attività
siano coerenti con il programma del
corso di studio.
Articolo 3.
Ammissione.
1.L'ammissione alle scuole di
specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n.162.
2.Le modalità per la costituzione delle commissioni di
ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui
all'art.11 della legge 19 novembre
1990, n.341.
Articolo 4.
Diritti e doveri degli
specializzandi.
1.La formazione del medico specialista a tempo pieno
implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte
le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline
chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando
dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale
per l'intero anno.
2.Gli specializzandi sono utilizzati in attività di
assistenza per il tirocinio pratico connesso alla
specializzazione.
3.L'ammissione e la frequenza alla scuola,finalizzate alla
formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione
di alcun rapporto di impiego.
4.L'impegno richiesto per la formazione
specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di svolgimento delle
attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la
tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere
personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale,
sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art.11 della legge 19
novembre 1990, n.341.
5.Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame
finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro l'anno.
6.Lo specializzando, che al termine di
ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività
pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, fatto salvo
il disposto di cui al comma 3
dell'art.5.
7.Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare
separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di
accesso ai profili professionali medici.
8.Le università sono tenute alla
copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è
detratto dalla borsa di studio di cui
all'art.6, spettante a ciascun specializzando.
Articolo 5.
Incompatibilità, congedi e
interruzioni.
1.Per la durata della formazione a tempo pieno è
inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si
effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con
il Servizio sanitario nazionale.
2.Lo specializzando, ove sussista un
rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art.2,
comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art.6
della legge 30 novembre 1989,
n.398.
3.Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare,
missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua
durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
4.Non costituisce interruzione
della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di
assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.
5.Nell'ambito dei rapporti di
collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed
università di Paesi esteri, la formazione
specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno,in strutture sanitarie di
Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Articolo 6.
Borse di studio.
1.Agli ammessi alle
scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui
all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la
loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso,ad esclusione dei periodi di sospensione della
formazione specialistica, una borsa
di studio determinata per l'anno 1991 in L.21.500.000. Tale importo viene
annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato
d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare
minimo previsto dalla contrattazione
relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale.
2.La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali
posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi
dell'art.7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito
positivo, la prova di esame annuale
entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a
quello del definitivo mancato
superamento della prova.
3.Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
Università dei fondi previsti dall'art.6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.428, provvede,
con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla
base del decreto di cui all'art.2,
comma 2.
4.La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art.2, comma 3, è corrisposta dal
Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio
1987, n.49, e con le modalità contenute nella stessa.
5.Si applica l'art.4
della legge 13 agosto 1984, n.476.
Articolo 7.
Requisiti di idoneità delle
strutture.
1.I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la
formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato consultivo di medicina del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, tenuto
conto:
a)della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per
l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica;
b)del numero dei posti letto e dell'organico
di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli
specializzandi;
c)della presenza di servizi generali e diagnostici collegati
alla struttura dove si svolge la formazione;
d)della tipologia delle
patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
e)delle
caratteristiche di professionalità del personale presente nella
struttura
2.Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei
requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle
singole scuole.
Articolo 8.
Norme finali.
1.I decreti di
riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art.9 della legge 19
novembre 1990, n.341, disciplinano le modalità per la soppressione o la
trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti
conforme alla normativa comunitaria di cui all'art.1, garantendo comunque il
completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data
di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze
del Servizio sanitario nazionale, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della
sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore
della sanità, possono essere
confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art.1,
comma 1, esclusivamente per le
tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le
disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico
1991-92.