Attuazione della direttiva n.82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990)
Articolo
7.
Requisiti di idoneitą delle strutture.
1.I requisiti di
idoneitą delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono
determinati con decreto del Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della sanitą, su parere
del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio superiore della sanitą, tenuto conto:
a)della disponibilitą di
attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attivitą inerenti
alla formazione
specialistica;
b)del numero dei posti letto e dell'organico di personale a
fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;
c)della
presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si
svolge la formazione;
d)della tipologia delle patologie trattate e delle
prestazioni eseguite annualmente;
e)delle caratteristiche di professionalitą
del personale presente nella struttura.
2.Le modalitą per la verifica della
idoneitą e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro
dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro della sanitą, tenuto conto
delle diverse tipologie delle singole scuole.