Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Articolo 1.
Sanità.
1.Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso
alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in
materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
(..)
o)prevedere
nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla
base di principi che,nel rispetto
delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività
assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla
programmazione regionale in analogia
con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto
tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del
personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;