Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Articolo 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario,di
laurea e di specializzazione.
1.soppresso (*)
2.soppresso (*)
3.soppresso (*)
4.Il Ministro
dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme
parere del CUN, i criteri generali
per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed
ai corsi universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
iscrizioni.
5.Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, con decreti del
Presidente della Repubblica adottati su
proposta del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivitā professionali per
accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6.Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universitā
e della ricerca scientifica e
tecnologica,su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e
quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne č prescritto il possesso.
(*)Soppressi dall'articolo 17, comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n.127.