Articolo 9 L.19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Articolo 9.
Ordinamento dei corsi di diploma universitario,di laurea e di specializzazione.

1.soppresso (*)
2.soppresso (*)
3.soppresso (*)
4.Il Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere
del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni.
5.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, con decreti del
Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universitā e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivitā professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.
6.Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universitā e
della ricerca scientifica e tecnologica,su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne č prescritto il possesso.

(*)Soppressi dall'articolo 17, comma 116, della Legge 15 maggio 1997, n.127.

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