Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni
IL MINISTRO DELLA SANITÀ e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in
materia sanitaria a norma dell'art.1, della legge n.421 del 1992;
Visto, in
particolare, l'art.6 del predetto decreto legislativo 502 che disciplina i
rapporti tra Servizio sanitario
nazionale ed università prevedendo che l'apporto alle attività assistenziali del
servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia è
regolamentato mediante specifici protocolli d'intesa fra le regioni e le
università;
Ritenuto di emanare delle linee-guida per la stipula dei predetti
protocolli d'intesa;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome;
Decretano:
Le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa fra le regioni e le università ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelle stabilite dai seguenti articoli.
Articolo 1
1.In attuazione dell'art.6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni,
le regioni, d'intesa con le università, stabiliscono le modalità con le
quali queste ultime contribuiscono,
per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari
regionali.
Articolo 2
1.Per far assicurare l'apporto alle attività
assistenziali del Servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia nel rispetto delle
finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, le università si inseriscono
nell'organizzazione delle aziende sanitarie, nei modi stabiliti dalle presenti
linee guida che dovranno trovare specifica disciplina nei protocolli
d'intesa.
2.Le università concordano con la regione, nell'ambito del
protocollo d'intesa, ogni eventuale utilizzo di strutture assistenziali private,
qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture
pubbliche.In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate.
3.I policlinici
universitari, costituiti in aziende dell'università, operano secondo modalità
organizzative e gestionali determinate, ai sensi dell'art.4, comma 5, del
decreto legislativo n.502 del 1992, in analogia ai principi fissati per aziende ospedaliere.
4.I modelli e
le modalità di organizzazione delle aziende ospedaliere in cui insiste la
prevalenza del percorso formativo del
triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia (aziende miste),
sono definiti dal direttore generale
delle aziende nell'ambito degli indirizzi regionali in modo da assicurare
il pieno svolgimento delle funzioni
didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia.
5.Le
università partecipano, con la facoltà di medicina e chirurgia, alle strutture
assistenziali di tipo dipartimentale
nelle quali siano presenti unità operative a direzione universitaria.
L'organizzazione delle strutture
dipartimentali in cui sono presenti unità operative a direzione universitaria e
le procedure di nomina dei responsabili sono stabilite dal direttore generale
d'intesa con il rettore.
6.Le università partecipano ai risultati della
gestione delle aziende miste. A tal fine, l'organizzazione interna delle facoltà
di medicina e chirurgia per quanto attiene ai fini istituzionali di
integrazione tra assistenza didattica
e ricerca,è stabilita dalle università in coerenza con le previsioni dei
protocolli d'intesa, ai fini
dell'efficienza e dell'efficacia delle attività istituzionali.
Articolo 3
1.In attuazione delle previsioni del piano sanitario
regionale e dei piani attuativi locali e nei limiti dei volumi e delle tipologie
della produzione annua assistenziale prevista nonché delle disponibilità
di bilancio, le aziende individuano le unità
operative e le altre strutture organizzative universitarie, anche di tipo sperimentale, delle quali avvalersi
per lo svolgimento di attività assistenziali.
2.L'individuazione delle unità
operative in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali
poste a disposizione delle facoltà di
medicina e chirurgia per le finalità didattiche del triennio clinico
dovrà tenere conto del seguente
criterio:livello minimo di operatività di ciascuna unità operativa
(rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l'adeguata
qualificazione delle strutture in relazione ai suoi compiti assistenziali,
didattici e di ricerca) assicurata dal personale universitario, con il pieno
coinvolgimento della componente ospedaliera.
Articolo 4
1.Il responsabile,ai fini assistenziali, delle unità
operative a direzione universitaria, previste nei protocolli d'intesa e negli
accordi attuativi è nominato dal direttore generale, su designazione del
rettore.
2.Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unità
operative conferisce altresì la responsabilità di eventuali articolazioni interne alle predette unità
operative.
3.Nelle strutture organizzative (dipartimento, unità operative,
moduli) che integrano personale appartenente all'organico dell'azienda e all'ordinamento universitario è
garantita parità di trattamento, a
parità di attività e di responsabilità,nonché di opportunità di accesso alle
funzioni in ambito assistenziale.
Articolo 5.
1.In analogia con quanto previsto per le strutture
operative dirette da personale del Servizio sanitario nazionale, l'attività
assistenziale delle strutture operative a direzione universitaria è sottoposta
a verifiche, anche quinquennali, per
ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia, anche correlate alle
modalità organizzative e gestionali.
2.Le
verifiche vengono effettuate dal direttore generale secondo modalità definite
nei protocolli d'intesa fra
università e regione. Nel caso di valutazione negativa saranno concordati fra il
direttore generale ed il rettore i
provvedimenti conseguenti, anche inerenti a quanto previsto dall'art.4.
3.Le
attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle
di didattica e di ricerca. Non è
consentito al personale universitario recedere dall'attività
assistenziale.
Articolo 6
1.Al sostegno economico-finanziario delle attività
svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'università sia dal Fondo
sanitario regionale. Queste ultime comprendono:
a)corrispettivo delle
prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza
ospedaliera stabiliti dalla regione, previa contrattazione dei Piani annuali
preventivi di attività di cui all'art. 2 comma 8, della legge n.549 del 1995;
b)altri finanziamenti per
l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di
comune accordo tra regione e università, non
finanziari secondo quanto previsto al punto a).
2.La regione si impegna a
classificare le aziende nella fascia di presidi a più elevata complessità
assistenziale e a riconoscere, ai sensi del
decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di
didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3
all'8 per cento della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che
la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla
maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre
la stessa attività.
3.Gli oneri sostenuti dall'università per la retribuzione
del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate
anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e
finanziaria delle aziende e evidenziati nei rispettivi bilanci, così
come devono essere evidenziati gli oneri
sostenuti a favore delle attività didattiche e di ricerca. In ragione dell'impegno finanziario sostenuto dalle
università per il funzionamento delle aziende, la regione riconosce la
compartecipazione dell'università alle scelte gestionali delle aziende stesse,
con particolare riferimento alla destinazione di eventuali avanzi di
gestione.
4.Le regioni, le aziende U.L.S.S. e le aziende policlinico
definiscono i piani annuali preventivi relativi alle attività assistenziali.
5.In attesa di procedere alla
verifica, da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei costi
sostenuti per l'attività assistenziale dalle
aziende policlinico, le stesse sono classificate nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale ed
il relativo finanziamento, tenuto conto, da una parte, dei maggiori costi indotti sulle attività
assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca e, dall'altra,
degli oneri sostenuti direttamente
dall'università, viene decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed
il 15 per cento.
6.Al personale
universitario che presta attività assistenziale nei policlinici e nelle aziende
sanitarie è assicurata, da parte delle aziende con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale, l'equiparazione del trattamento economico complessivo in
conformità a quanto stabilito dall'art.102 del decreto del Presidente della
Repubblica n.382 del 1980.
I criteri per la individuazione, in relazione
alle attività ed alle responsabilità,
del trattamento dovuto e degli istituti normativi contrattuali di
carattere economico applicabili sono
definiti con apposite linee guida emanate d'intesa fra i ministri della
sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. In attesa della fissazione dei
predetti criteri i direttori generali delle aziende possono riconoscere al
personale anticipazioni in relazione alle funzioni svolte, con espressa riserva
di conguaglio attivo o passivo.
7.Il monitoraggio dei protocolli d'intesa
stipulati in sede regionale è effettuato da una apposita commissione paritetica con la partecipazione di
rappresentanti dei Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, delle regioni e delle università.