Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità.
IL MINISTRO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto il D.P.R.31 luglio 1980,
n.620;
Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n.208, convertito nella legge 1
luglio 1981, n.344;
Visto l’art.2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n.632,
convertito nella L.22 dicembre 1981, n.767;
Visto il decreto-legge 2 luglio
1982, n.402, convertito nella L.3 settembre 1982, n.627;
Ritenuto di fissare
i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche, accessorie
a quelle di malattia, assicurate in
Italia,in navigazione e all’estero al personale navigante, marittimo e
dell’aviazione civile, dal Ministero della
sanità;
Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti di cui
all’art.11 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.620 del 1980;
Sentito il Consiglio
sanitario nazionale;
Decreta:
Articolo 1
L’assistenza sanitaria,non di competenza delle unità
sanitarie locali, e le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza
dell ’INPS, sono assicurate, in Italia, in navigazione e all’estero nei
confronti del personale navigante, marittimo e della aviazione civile, dal
Ministero della sanità con le
modalità e nei limiti previsti dai successivi articoli e nel rispetto delle
convenzioni internazionali, della
vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti
norme contrattuali,fermi restando
eventuali trattamenti di maggior favore, previsti dalla disciplina contrattuale,
con oneri a carico dell’impresa di navigazione marittima e aerea.
Le
prestazioni medico-legali,connesse all’attività svolta, sono assicurate dal
Ministero della sanità nei confronti
di tutto il personale navigante; le prestazioni di prevenzione, le prestazioni
di cura per malattie in fase
evolutiva, le prestazioni di riabilitazione e le prestazioni economiche
accessorie a quelle di malattia sono
assicurate dal Ministero della sanità nei confronti del personale navigante
che si trovi nelle situazioni di cui
al secondo comma dell’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n.620, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2
Attività di prevenzione
Le prestazioni di
prevenzione, compresa la profilassi delle malattie infettive e diffusive, sono
erogate, con oneri a carico del
Ministero della sanità, in Italia direttamente dagli uffici di sanità marittima
ed aerea, dai medici fiduciari, dai
presidi e ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste
convenzionati nonché dalle strutture
convenzionate con il Ministero della sanità; le predette prestazioni sono
erogate all’estero dai medici
fiduciari del Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità e gli uffici
di sanità marittima ed aerea assicurano, altresì, direttamente o in collaborazione con gli organi competenti in
materia,gli interventi di prevenzione delle malattie e degli infortuni di cui all’art.20, L.23 dicembre
1978, n.833.
Articolo 3
Assistenza sanitaria sul territorio
nazionale
1)PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.
Le prestazioni
medico-legali, connesse all’attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le
relative certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale
navigante, marittimo e dell’aviazione civile, con oneri a totale carico del
Ministero della sanità.
All’erogazione delle prestazioni medico-legali
provvedono direttamente gli uffici di sanità marittima ed aerea ed i medici
fiduciari.
Agli Istituti medico-legali dell’Aeronautica militare restano
affidate -con oneri a carico del Ministero della sanità- le visite di prima iscrizione negli albi e nel
registro della gente dell’aria, le visite periodiche di idoneità e quelle
conseguenti ad infortunio o a malattia di durata superiore a venti giorni
consecutivi.
Le prestazioni specialistiche, comprese quelle di diagnostica
strumentale e di laboratorio connesse alle funzioni medico-legali, sono erogate
presso gli ambulatori gestiti dal Ministero della sanità o presso i presidi e gli ambulatori delle unità
sanitarie locali o con queste convenzionati o presso presidi o medici
specialisti liberi professionisti convenzionati con il Ministero.Se necessario,
previa apposita autorizzazione, sono erogate presso strutture o specialisti non
convenzionati, con oneri a totale carico del Ministero della sanità.
2)ASSISTENZA MEDICO-GENERICA.
L’assistenza medico-generica è
erogata, in forma diretta presso gli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità nonché presso
gli ambulatori dei medici fiduciari o a domicilio degli assistiti da parte dei medici fiduciari
stessi.
Nelle zone sprovviste di ambulatori in gestione diretta o di medici
fiduciari l’assistenza è erogata in
forma diretta dai medici di medicina generale di cui all’accordo collettivo
nazionale reso esecutivo con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, e successivi
aggiornamenti.
Per zona sprovvista di medico fiduciario si intende l’ambito
territoriale per il quale non risulta formalmente incaricato nessun medico
fiduciario.
3)ASSISTENZA
MEDICO-SPECIALISTICA.
a)Diretta.
L’assistenza
medico-specialistica, i vi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e
di laboratorio, è erogata presso gli
ambulatori gestiti dal Ministero della sanità, e, nelle zone sprovviste
di ambulatori a gestione diretta nei presidi
e ambulatori delle unità sanitarie locali o con queste convenzionati o, se
necessario,nei presidi ed ambulatori convenzionati con il Ministero della
sanità.
b)Indiretta.
Gli assistiti possono usufruire
dell’assistenza specialistica in forma indiretta, con diritto al rimborso delle
spese sostenute, per comprovati motivi di urgenza connessi all’attività
lavorativa svolta, o su preventiva
autorizzazione degli uffici di sanità marittima ed aerea.
Nelle zone
sprovviste di ambulatori a gestione diretta o di strutture e specialisti
convenzionati con il Ministero della
sanità è ammesso il ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al
rimborso di una somma pari all’onere
con il Ministero della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse
stata erogata presso un presidio o
ambulatorio convenzionato con l’unità sanitaria locale.
4)ASSISTENZA FARMACEUTICA.
Le prestazioni farmaceutiche sono
erogate in forma diretta su prescrizione rilasciata dai medici degli ambulatori a gestione diretta o dai medici
fiduciari o dagli altri medici che erogano l’assistenza medico-generica e specialistica in forma diretta o
convenzionata.
Sono prescrivibili, nei limiti e con le modalità previsti per
la generalità dei cittadini, i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico.
Sono altresì erogati in forma
indiretta,su motivata prescrizione medica, anche i preparati galenici e le
specialità medicinali non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale richiesti
per particolari patologie e sempre
che gli stessi siano necessari per completare il ciclo di cura già iniziato
all’estero.
Il navigante abile al lavoro prima della partenza del natante o
dell’aeromobile può usufruire, in casi di documentata necessità, di prescrizioni farmaceutiche sufficienti
a coprire il proprio fabbisogno, in
relazione alla durata presumibile del viaggio e della permanenza
all’estero.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti comma, le
prestazioni farmaceutiche sono erogate in forma indiretta, con diritto al
rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dal presente decreto, nei casi in cui l’assistito, per
comprovati motivi d’urgenza connessi con l’attività lavorativa svolta, sia stato costretto a rivolgersi per la
prescrizione a medici o strutture non convenzionati.
5)ASSISTENZA OSPEDALIERA.
L’assistenza ospedaliera è erogata in
forma diretta presso le strutture delle unità sanitarie locali o con queste convenzionate o presso le strutture
convenzionate con il Ministero della sanità.
E’ consentito, previa
autorizzazione del competente ufficio di sanità marittima ed aerea del
Ministero della sanità,il ricorso
all’assistenza ospedaliera in forma indiretta con diritto al rimborso,
per ogni giornata di degenza, di una
somma non superiore all’importo della retta di degenza fissata, ai sensi dell’art.5, della legge 29 febbraio 1980,
n.33, per i ricoveri presso i presidi pubblici dei cittadini stranieri presenti
nel territorio nazionale.
6)PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE.
Le prestazioni sanitarie,
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali, sono erogate in forma diretta presso le
strutture del Ministero della sanità
o delle unità sanitarie locali o con questi convenzionate o presso i liberi
professionisti convenzionati con il Ministero della sanità.
Sono erogate,
previa autorizzazione del competente ufficio di sanità marittima ed aerea
del Ministero della sanità, in forma
indiretta e senza oneri a carico dell’assistito, le protesi previste dal
nomenclatore tariffario approvato con
decreto del Ministero della sanità n.54 del 23 luglio 1982, e successivi
aggiornamenti.
7)ALTRE PRESTAZIONI.
Cure dentarie.
a)Sono erogate in
forma diretta e a totale carico del Ministero, presso le strutture delle unità
sanitarie locali o con queste convenzionate ovvero presso le strutture e liberi
professionisti convenzionati con il Ministero della sanità, le cure conservative
costituite da otturazioni in cemento, porcellana, metallo -argento compreso -e chirurgiche nonché le
protesi fisse in wipla o mobili in resina occorrenti per il ripristino integrale della funzione. Ogni
maggiore spesa per l’impiego di materiali più pregiati sarà a carico dell’assistito.
b)E’ammesso il ricorso
all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una somma
pari all’onere che il Ministero della
sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata da una
struttura convenzionata con la unità
sanitaria locale.
Cure idrotermali.
Le prestazioni sono
erogate in forma diretta presso gli stabilimenti termali convenzionati con le
unità sanitarie locali. E’ammesso il
ricorso all’assistenza in forma indiretta con diritto al rimborso di una
somma pari all’onere che il Ministero della
sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in uno
stabilimento convenzionato.
Occhiali.
Le
prestazioni,limitatamente all’acquisto di lenti correttive, sono erogate in
forma indiretta con diritto al
rimborso di una somma pari al 50% della spesa sostenuta,fino a L.50.000 per
ciascuna lente,e di una somma pari
all’80% della spesa sostenuta per l’acquisto di lenti a contatto ritenute
indispensabili in base a motivata prescrizione dello specialista.
Corsi
di rieducazione fonetica.
Le prestazioni, limitate ai
laringectomizzati, sono erogate in forma diretta presso centri convenzionati;
ove non esistono centri convenzionati è ammesso il ricorso all’assistenza in
forma indiretta con diritto al
rimborso di una somma pari all’onere che il Ministero della sanità avrebbe
sostenuto ove la prestazione fosse
stata erogata in forma diretta.
Mezzi di trasporto.
Sono
ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per il trasporto
dell’ammalato alla più vicina ed
idonea struttura pubblica o privata, sempreché sussistano gli estremi
dell’urgenza e il trasporto si sia reso necessario per documentati motivi di
ordine sanitario.
Articolo 4
Le prestazioni non disciplinate dagli articoli
precedenti,garantite in Italia alla generalità dei cittadini italiani, sono assicurate al personale navigante
con le modalità, in quanto compatibili, e nei limiti previsti per tutti i
cittadini.
Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
prescritte non per fini medico-legali e sulle prestazioni farmaceutiche sono dovute dal personale navigante le
quote di partecipazione alla spesa
previste per la generalità dei cittadini. La partecipazione alla spesa sulle
altre prestazioni eventualmente disposta per la generalità dei cittadini, sarà
applicata al personale navigante con le modalità stabilite dal Ministero della
sanità.
Articolo 5
Assistenza sanitaria in navigazione
Salve
le disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n.620, qualora l’emergenza imponga l’intervento di mezzi idonei al
prelievo a bordo dell’assistito, allo scopo di trasferirlo al più vicino presidio sanitario, i relativi oneri
sono a carico del Ministero della sanità.
Il rimborso delle spese è regolato
dalle norme relative all’assistenza in forma indiretta di cui all’art.8 del
surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n.620 del 31 luglio
1980.
Restano fermi gli obblighi a carico dell’armatore in caso di
dirottamento o scalo forzato.
Articolo 6
Assistenza sanitaria negli Stati della C.E.E.e nei
Paesi con i quali vigono convenzioni bilaterali.
1)PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.
Le prestazioni medico-legali
connesse all’attività svolta, ivi compresi gli accertamenti e le relative
certificazioni, sono assicurate nei confronti di tutto il personale navigante,
marittimo e dell’aviazione civile, con oneri a carico del Ministero della
sanità, attraverso i medici fiduciari.
Le prestazioni specialistiche connesse
alle funzioni medico-legali sono assicurate in via indiretta salvo quanto previsto al successivo punto
2).
2)ALTRE PRESTAZIONI.
L ’assistenza sanitaria (medico-generica,
farmaceutica, specialistica, ospedaliera e protesica) è assicurata secondo la normativa comunitaria o
quella prevista dagli accordi bilaterali, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di
assistenza previsto dalla normativa stessa, previo ricorso al medico fiduciario.
Nei casi di
urgenza e necessità, connessi anche alle particolari esigenze di servizio, è
ammesso il ricorso all’assistenza in
forma indiretta con rimborso delle spese sostenute con le modalità ed i limiti
previsti dall’articolo seguente.
Articolo 7
Assistenza sanitaria negli altri Stati
1)PRESTAZIONI MEDICO-LEGALI.
Le prestazioni sono assicurate
secondo quanto previsto al precedente art.6, punto 1).
2)ALTRE PRESTAZIONI.
Le prestazioni sanitarie sono assicurate
in forma diretta tramite i medici fiduciari o le strutture convenzionate con il Ministero della sanità ovvero
in forma indiretta.
Il navigante è tenuto a rivolgersi comunque ai medici
fiduciari locali. In mancanza di detti sanitari o in caso di impossibilità o di
particolare e documentata urgenza, l’interessato può rivolgersi direttamente
alle locali strutture pubbliche o private o liberi
professionisti.
L’assistenza in forma indiretta è assicurata, con diritto al
rimborso delle spese sostenute -di norma anticipate dal rappresentante dell’armatore ai sensi dell’art.8 del
decreto del Presidente della Repubblica n.620 del 31 luglio 1980 -per le prestazioni e nei limiti
seguenti:
a)Prestazioni di diagnosi e cura.
Le spese
sostenute per prestazioni di diagnosi cura sono totalmente rimborsate se erogate
da enti o strutture pubbliche o
private senza scopo di lucro.
Nel caso di ricorso ad altre istituzioni, le
spese sostenute sono rimborsate nei limiti delle tariffe praticate dalle locali pubbliche istituzioni, se
tali istituzioni siano riconosciute idonee all’erogazione delle prestazioni, ovvero per intero qualora
risulti dal giudizio di congruità, previsto dall’art.8, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica
n.620/80, l’insufficienza o l’inesistenza di idonee strutture pubbliche o
private senza scopo di lucro.
Le spese sostenute per prestazioni erogate da
liberi professionisti sono rimborsate nei limiti ritenuti congrui in relazione a
prezzi, tariffe e onorari del luogo, tenuto conto delle possibilità di
assistenza sanitaria e degli usi locali.
b)Prestazioni
farmaceutiche.
Le spese sostenute per l ’acquisto di preparati
galenici o specialità medicinali, prescritti dai medici fiduciari o dalle
strutture convenzionate con il Ministero della sanità nonché dalle strutture
pubbliche o private senza scopo di lucro o dai liberi professionisti nelle
località estere prive di medico fiduciario, sono rimborsate per intero.Sono
rimborsate, altresì, le spese sostenute nei casi in cui l’assistito, per motivi
di necessità ed urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio,
non abbia potuto fare ricorso al
locale medico fiduciario.
c)Prestazioni ospedaliere.
Le
spese sostenute per degenze e cure ospedaliere, finalizzate al recupero della
capacità lavorativa e che non possono essere differite al momento del rientro in
Italia, sono rimborsate per intero, fermo restando quanto disposto al punto 2), secondo comma, del presente
articolo.
Le prestazioni ospedaliere di elezione devono essere
preventivamente autorizzate dal Ministero della sanità.
d)Protesi.
Le spese sostenute per
protesi e presidi ortopedici in genere sono rimborsate per intero solo
nei casi di assoluta, documentata e
riconosciuta necessità e sempre che la prestazione non sia differibile al
rientro dell’assistito in Italia. Negli altri casi e sempre che il Ministero
della sanità riconosca la necessità e
la efficacia della protesi, le spese sostenute sono rimborsate nel limite
massimo della spesa che il Ministero
della sanità avrebbe sostenuto ove la prestazione fosse stata erogata in
Italia.
3)RIMPATRIO E TRASFERIMENTO.
Fermo restando quanto disposto
dall’art.8, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica n.620, sono rimborsate per intero le
spese di trasporto sostenute per il rimpatrio in Italia dalla località estera in cui il navigante è
sbarcato per malattia o infortunio alla città italiana in cui dovrà proseguire le cure, ovvero, se guarito,al porto di
imbarco, ingaggio o alla propria dimora a sua scelta. In casi particolari,
previa espressa autorizzazione, è consentito il rimpatrio dell’assistito
straniero ammalato nel proprio Paese
di origine.
Sono rimborsate per intero le spese di trasporto per il
trasferimento -preventivamente autorizzato -dell’assistito malato da una
località estera all’altra, dello stesso o di altro Stato estero, resosi
necessario per insufficienza di servizi o di
attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall’evento sanitario o ad esso conseguenti.
Qualora sia
necessario per la gravità delle condizioni dell’assistito può essere autorizzato
dal Ministero della sanità
l’accompagnamento dell’infermo con oneri a carico del Ministero stesso.
Si
prescinde dalle autorizzazioni di cui al secondo e terzo comma nei casi di
eccezionale gravità e
urgenza.
4)PRESTAZIONI ECONOMICHE.
a)Sono rimborsate per intero le spese
sostenute per l’uso di normali mezzi di trasporto (ivi compreso il taxi) resesi
necessarie per spostarsi dal porto o aeroporto o alloggio di servizio o
assimilato all’ambulatorio del medico
fiduciario o ad altro presidio pubblico o privato e viceversa o -nei casi
di comprovata necessità ed urgenza
-al medico libero professionista e viceversa.
Il rimborso è subordinato alla
contestuale presentazione della documentazione sanitaria che giustifichi gli
spostamenti predetti nonché da una dichiarazione con la quale l’interessato,
sotto la sua personale
responsabilità, dichiari che le predette spese si sono rese necessarie ai fini
dell’erogazione delle prestazioni.
b)Sono rimborsate per intero le spese
sostenute per il rimpatrio della salma del navigante deceduto all’estero per
malattia o infortunio contratto o subito nelle situazioni di cui al secondo
comma dell’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica n.620/1980.
Le
spese rimborsabili comprendono il costo della bara ed il trasporto della stessa
nella località richiesta dalla
famiglia del navigante, nonché la tassa di sepoltura con esclusione di ogni
spesa relativa ad onoranza o pompa.
c)Al personale navigante marittimo sono
rimborsate le spese sostenute per l’alloggio ed il mantenimento di livello
standard conseguenti allo sbarco per malattia o infortunio, limitate al periodo
di soggiorno strettamente necessario, in attesa della partenza del mezzo di
rimpatrio, ovvero del ricovero ospedaliero. La spesa complessiva giornaliera
rimborsabile non può essere superiore all’importo della diaria giornaliera di missione all’estero prevista per il
personale dello Stato di pari livello funzionale secondo la tabella di equiparazione predisposta dal Ministero
della sanità.
Per il personale aeronavigante le spese suddette restano a
carico dell’armatore in base ai vigenti accordi sindacali.
d)Sono rimborsate per intero le spese sostenute per
il trasporto del medico a bordo della nave o dell’aeromobile nei casi in cui l’assistito non sia in condizioni di
recarsi presso il presidio sanitario.
Articolo 8
Le prestazioni non disciplinate dagli articoli 5, 6
e 7, garantite ai cittadini italiani all’estero, sono assicurate al personale navigante con le modalità,
in quanto compatibili, e nei limiti previsti per i cittadini stessi.
Articolo 9
Assistenza sanitaria per infortuni sui
lavoro
Le prestazioni sanitarie connesse a infortunio sul lavoro sono
assicurate in navigazione, in Italia e all’estero, a totale carico del Ministero della sanità, con le modalità
e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.
Articolo 10
Modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria da
parte delle unità sanitarie locali.
L’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle unità
sanitarie locali -tramite le proprie strutture o quelle con le stesse convenzionate nonché tramite i medici di
medicina generale e i medici specialisti convenzionati ex art.48 della legge
n.833/78 -è assicurata con le modalità di cui al decreto ministeriale 25
novembre 1982, in quanto compatibili.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed
entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.