DM 2 maggio 1985

Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica

IL MINISTRO DELLA SANITA ’

Visto l’art.6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visti gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.614;
Considerato che l’amministrazione sanitaria statale e tenuta a svolgere negli ambiti portuali e
aeroportuali e di confine terrestre compiti inerenti alla profilassi internazionale e alla sanità pubblica;
Considerato che i compiti di profilassi internazionale consistono in particolare nel vigilare negli
ambiti portuali, aeroportuali e di confine terrestre e sulle navi ancorate, sugli aeromobili e su ogni altro mezzo di trasporto nonché sulle persone e prodotti soggetti a controllo sanitario in arrivo, in partenza o in sosta al fine di provvedere alla difesa contro la trasmissione delle malattie infettive e diffusive;
Considerato, altresì, che i compiti di sanità pubblica sono funzionalmente complementari e strumentali rispetto ai compiti di profilassi internazionale;
Ritenuto, pertanto, che per i connessi aspetti sopra richiamati agli uffici di sanità marittima, aerea
e di confine terrestre, che sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento degli scopi anzidetti,non possono prescindere dallo svolgere interventi di ordine sanitario nei confronti di quelle attività esplicantesi negli ambiti predetti, che vengono in rilievo per la loro connessione sotto il profilo territoriale o funzionale con la profilassi internazionale;
Ritenuto, peraltro, che talune attività non esauriscono i loro effetti negli ambiti portuali e aeroportuali e di confine terrestre e che pertanto occorre coordinare i rapporti con le unità sanitarie locali;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 22 marzo 1985;

Decreta:

Articolo 1
Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine esercitano, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ai sensi dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.614, le
funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica ed in particolare:
a)visitare le navi, aeromobili e mezzi di trasporto in transito o in sosta nella circoscrizione di competenza;
b)sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone sospette;
c)disporre l’isolamento e il trasporto delle persone infette;
d)praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie;
e)prelevare campioni per esami batteriologici dei materiali sospetti e provvedere all’invio di detti
materiali ad un laboratorio di sanità pubblica;
f)adottare le misure relative alla distruzione dei vettori di malattie,alla disinfezione e alla disinfestazione di navi e aeromobili;
g)esercitare la sorveglianza sul rifornimento di acque potabili a bordo di natanti e aeromobili;
h)esercitare la sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi dei natanti ed aeromobili
adottando particolari misure per le provenienze sospette;
i)disporre, in caso di decessi avvenuti a bordo o nell’ambito territoriale di competenza, gli accertamenti idonei ad accertare eventuali cause infettive;
l)rilasciare il nulla osta all’introduzione e all’estradizione di salme;
m)rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazioni di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico;
n)vigilare sull’importazione di merci destinate all’alimentazione umana;
o)vigilare sulle importazioni di merci che richiedono accertamenti sanitari ai fini della protezione
della salute pubblica quali indumenti, piume, stracci, bende stagnate, capelli, ecc.;
p)vigilare sull’importazione di specialità medicinali, presidi sanitari, medico-chirurgici ed emoderivati;
q)vigilare sull’igiene ambientale;
r)adottare le necessarie misure di profilassi nei confronti degli operatori portuali, aeroportuali e
di confine;
s)vigilare sui servizi sanitari e sugli esercizi farmaceutici che svolgono la loro attività nell’ambito
territoriale di competenza;
t)rilasciare l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione,
confezionamento nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari che svolgono la loro attività nell’ambito territoriale di competenza;
u)vigilare sull’igiene degli alimenti nell’ambito del territorio di competenza;
v)vigilare sullo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonché i trattamenti di
profilassi cui detto personale deve sottoporsi;
z)vigilare sull’arrivo, la partenza,il deposito e l’impiego di sostanze radioattive, ionizzanti nonché
di gas tossici e sostanze pericolose.

Articolo 2
Negli ambiti territoriali di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine, le unità
sanitarie locali sono competenti in ordine ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria degli edifici, degli stabili e degli impianti in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di igiene e sanità.
Le unità sanitarie locali sono altresì competenti in ordine al rilascio ed al rinnovo del libretto di
idoneità sanitaria del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari. Al rinnovo sono tenute anche le unità sanitarie locali diverse da quella che hanno provveduto al rilascio.

Articolo 3
Gli uffici di sanità marittima ed aerea e di confine e le unità sanitarie locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni e la necessaria collaborazione.
Gli uffici di cui al precedente comma segnalano alle unità sanitarie locali interessate le misure
adottate e da mantenersi nei confronti delle persone e dei prodotti provenienti dall’estero.
Le unità sanitarie locali comunicano agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine:
a)le strutture di ricovero e cura idonee a ricevere le persone affette o sospette di malattie infettive e diffusive;
b)i laboratori di analisi,diversi da quelli indicati dall’art.6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n.614, cui inviare i campioni di prodotti alimentari;
c)le variazioni sulla potabilità delle acque erogate negli ambiti portuali, aeroportuali e di confine;
d)ogni altro dato che il Ministero della sanità riterrà necessario per l’espletamento delle funzioni
di sanità pubblica e di profilassi internazionale.

Articolo 4
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano impartiscono le opportune istruzioni alle unità sanitarie locali anche sulla base di specifiche richieste formulate di volta in volta dal Ministero della sanità.

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