Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica
IL MINISTRO DELLA SANITA ’
Visto l’art.6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visti
gli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n.614;
Considerato che l’amministrazione sanitaria statale e tenuta a
svolgere negli ambiti portuali e aeroportuali e di confine terrestre compiti inerenti alla profilassi
internazionale e alla sanità pubblica;
Considerato che i compiti di
profilassi internazionale consistono in particolare nel vigilare negli
ambiti portuali, aeroportuali e di confine
terrestre e sulle navi ancorate, sugli aeromobili e su ogni altro mezzo di trasporto nonché sulle persone e prodotti
soggetti a controllo sanitario in arrivo, in partenza o in sosta al fine di provvedere alla difesa
contro la trasmissione delle malattie infettive e diffusive;
Considerato,
altresì, che i compiti di sanità pubblica sono funzionalmente complementari e
strumentali rispetto ai compiti di profilassi internazionale;
Ritenuto,
pertanto, che per i connessi aspetti sopra richiamati agli uffici di sanità
marittima, aerea e di confine
terrestre, che sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per il
raggiungimento degli scopi
anzidetti,non possono prescindere dallo svolgere interventi di ordine sanitario
nei confronti di quelle attività
esplicantesi negli ambiti predetti, che vengono in rilievo per la loro
connessione sotto il profilo
territoriale o funzionale con la profilassi internazionale;
Ritenuto,
peraltro, che talune attività non esauriscono i loro effetti negli ambiti
portuali e aeroportuali e di confine terrestre e che pertanto occorre coordinare
i rapporti con le unità sanitarie locali;
Sentito il Consiglio sanitario
nazionale nella seduta del 22 marzo 1985;
Decreta:
Articolo 1
Gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine
esercitano, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, ai sensi
dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n.614, le funzioni di profilassi
internazionale e di sanità pubblica ed in particolare:
a)visitare le navi,
aeromobili e mezzi di trasporto in transito o in sosta nella circoscrizione di
competenza;
b)sottoporre a sorveglianza sanitaria le persone
sospette;
c)disporre l’isolamento e il trasporto delle persone
infette;
d)praticare le vaccinazioni contro le malattie
quarantenarie;
e)prelevare campioni per esami batteriologici dei materiali
sospetti e provvedere all’invio di detti materiali ad un laboratorio di sanità pubblica;
f)adottare le misure
relative alla distruzione dei vettori di malattie,alla disinfezione e alla
disinfestazione di navi e aeromobili;
g)esercitare la sorveglianza sul
rifornimento di acque potabili a bordo di natanti e aeromobili;
h)esercitare
la sorveglianza sullo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi dei natanti ed
aeromobili adottando particolari
misure per le provenienze sospette;
i)disporre, in caso di decessi avvenuti a bordo o nell’ambito
territoriale di competenza, gli accertamenti idonei ad accertare eventuali cause
infettive;
l)rilasciare il nulla osta all’introduzione e all’estradizione di
salme;
m)rilasciare le autorizzazioni alle importazioni ed esportazioni di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
n)vigilare sull’importazione di merci destinate
all’alimentazione umana;
o)vigilare sulle importazioni di merci che
richiedono accertamenti sanitari ai fini della protezione della salute pubblica quali indumenti, piume,
stracci, bende stagnate, capelli, ecc.;
p)vigilare sull’importazione di
specialità medicinali, presidi sanitari, medico-chirurgici ed
emoderivati;
q)vigilare sull’igiene ambientale;
r)adottare le necessarie
misure di profilassi nei confronti degli operatori portuali, aeroportuali
e di confine;
s)vigilare sui
servizi sanitari e sugli esercizi farmaceutici che svolgono la loro attività
nell’ambito territoriale di
competenza;
t)rilasciare l’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di
stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento nonché di depositi all’ingrosso di sostanze alimentari
che svolgono la loro attività nell’ambito territoriale di competenza;
u)vigilare sull’igiene degli
alimenti nell’ambito del territorio di competenza;
v)vigilare sullo stato
sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e
vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonché i
trattamenti di profilassi cui detto
personale deve sottoporsi;
z)vigilare sull’arrivo, la partenza,il deposito e
l’impiego di sostanze radioattive, ionizzanti nonché di gas tossici e sostanze pericolose.
Articolo 2
Negli ambiti territoriali di competenza degli uffici
di sanità marittima, aerea e di confine, le unità sanitarie locali sono competenti in ordine ai
requisiti di idoneità igienico-sanitaria degli edifici, degli stabili e degli
impianti in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali di
igiene e sanità.
Le unità sanitarie locali sono altresì competenti in ordine
al rilascio ed al rinnovo del libretto di idoneità sanitaria del personale addetto alla produzione, preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze
alimentari. Al rinnovo sono tenute anche le unità sanitarie locali diverse da
quella che hanno provveduto al
rilascio.
Articolo 3
Gli uffici di sanità marittima ed aerea e di confine
e le unità sanitarie locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia
utile allo svolgimento delle proprie funzioni e la necessaria
collaborazione.
Gli uffici di cui al precedente comma segnalano alle unità
sanitarie locali interessate le misure adottate e da mantenersi nei confronti delle persone e dei prodotti
provenienti dall’estero.
Le unità sanitarie locali comunicano agli uffici di
sanità marittima, aerea e di confine:
a)le strutture di ricovero e cura
idonee a ricevere le persone affette o sospette di malattie infettive e
diffusive;
b)i laboratori di analisi,diversi da quelli indicati dall’art.6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.614, cui inviare i campioni di prodotti
alimentari;
c)le variazioni sulla potabilità delle acque erogate negli ambiti
portuali, aeroportuali e di confine;
d)ogni altro dato che il Ministero della
sanità riterrà necessario per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi
internazionale.
Articolo 4
Ai fini dell’applicazione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano impartiscono le opportune istruzioni alle unità sanitarie locali
anche sulla base di specifiche richieste formulate di volta in volta dal Ministero della
sanità.