Articolo 8 Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e Conferenza unificata
1.La Conferenza
Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2.La Conferenza Stato-città
ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990,
n.142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,nonché
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.