Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Articolo 25
Coordinamento.
1.Con atto di
indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Articolo 27.
Comitati regionali di
coordinamento.
1.Con atto di indirizzo e coordinamento, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2.Alle riunioni
della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e ell'UNICEM.