Articolo 20 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 |
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Articolo 20
Organismi paritetici.
1.A livello
territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative
nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti.
2.Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali,
territoriali o aziendali.
3.Agli effetti dell'art.10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.