Articolo 20 del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Articolo 20
Organismi paritetici.

1.A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2.Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3.Agli effetti dell'art.10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.