Articolo 4, comma 9 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

CAPO II -DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Articolo 4
Assistenza sanitaria.

(..)
9.La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e,limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n.146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

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