Articolo 2, del D.lgs 8 agosto 1991, n. 256

Attuazione della direttiva n.86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art.5 della legge 30 luglio 1990, n.212

Articolo 2
Efficacia dell'attestato

1.Dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art.1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art.6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
2.E'equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art.1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art.8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988

Articolo 6.
Diritti acquisiti.

1.Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui agli articoli 1 e 2, hanno
diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, quale:medico di medicina generale, medico addetto al servizio di guardia medica attiva ed emergenza territoriale,medico titolare di incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi, medico specialista ambulatoriale della branca di medicina interna, nonché medico generico fiduciario e medico di ambulatorio presso il Servizio assistenza sanitario naviganti (S.A.S.N.) convenzionato con il Ministero della sanità ai sensi del combinato disposto dell'art.37, ultimo comma,d ella citata legge 23 dicembre 1978, n.833, e dell'art.12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620.
2.Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro delle Comunità europee che già
operano in Italia,ai sensi della legge 22 maggio 1978, n.217, e che siano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di uno dei rapporti di cui al comma 1.
3.I medici che si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1 e 2 e che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri delle Comunità europee, anche se non in possesso di una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, previa presentazione della documentazione
comprovante il diritto acquisito.
4.L'individuazione e l'identificazione di ulteriori categorie non previste nel comma 1 sono effettuate, nel rispetto della direttiva n.86/457/CEE, con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
5.L'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri competente per l'iscrizione provvede all'annotazione del titolo conseguito od equiparato, ai sensi dell'art.3, commi terzo e quarto, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.231, al fine della concessione degli attestati.

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